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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19452/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1862/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –controricorrente – ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 7 983 / 2017 , depositata il 02/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ricorrono, rispettivamente in via principale ed incidentale,avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima l a C.t.r. – pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25866 del 2015– a conferma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dellacontribuente e condannava l ’Ufficio al rimborso della somma di euro 399.539,67 , dovuta in ragione di istanze di rimborso dell’Irpeg e dell’Ilor versateper gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996;compensava le spese.

La GE.SE.SA. resistecon controricorso.

2. La contribuente, riteneva di avere diritto , per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 all’esenzione totaledall’Irpeg e dall’Ilor ex art t . 101 e 105 d.P.R. 6 maggio 1978, n. 218.

Per l’effetto, instaurava un primo giudizio per il riconoscimento dell’esenzione totale a decorrere dal periodo di imposta 2003 che si concludeva, in secondo grado, con sentenza della C.t.r.

Campania n. 283 del 2001, passata in giudicato, che, a confermadella sentenza di primo grado,riconosceva il diritto all’esenzione.

3. Poiché, nelle more, in via prudenziale, aveva comunque corrisposto l'imposta, e sull’istanza di rimborso (proposte in date 22 maggio 1995, 7 dicembre 1995, 10 gennaio 1997 e 4 agosto 1997) l’Agenzia delle Entrate non aveva emesso alcun provvedimento, la società avviava un secondo contenzioso avente ad oggetto il silenzio- rifiuto che si concludeva con sentenza di estinzione.

Più precisamente, la C.t.p., previa riunione dei giudizi, accoglieva le domandedi rimborso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 delle somme versate per gli anni1993, 1994, 1995, 1996 (sent. n. 9 del 2000); la C.t.r. dichiarava inammissibile l’appello (sent. 316 del 2001); questa Corte con sentenza n. 1953 del 2004 annullava detta ultima con rinvio; la C.t.r. della Campania , con sentenza n. 191 del 2007,stante l’intempestiva riassunzione, dichiarava l’estinzione.

4. In data 22 ottobre 2007 la contribuente –invocando quale titolo la sentenza della C.t.r. della Campania n. 283 del 2001, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’esenzione – avanzava istanza di rimborso.

Nell’istanza la contribuente affermava che l’estinzione del processo relativo alle pregresse istanze di rimborso (estinzione dichiarata dalla C.t.r. con sent. n. 191 del 2007 ) non comportava la perdita del diritto di creditoaccertato con la sentenza n. 283 del 2001per il quale valeva la prescrizione decennale a decorrere dal 4 gennaio 2003, datadel passaggio in giudicato.

A tale istanza l’Agenzia , in data 18 gennaio 2008 (prot. 2008/7582), frapponeva il diniego espresso, oggetto dell’odierno contenzioso.

L’Ufficio replicava che la richiesta era infondata in quanto la sentenza della C.t.r. della Campania n. 191 del 2007 aveva dichiarato estinto il giudizio int rodotto avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle prime istanze di rimborso, ovvero quelle presentate nel 1995 e nel 1997.

Assumeva, infatti, che in ragione di detta sentenza il diniego di rimborso, nelle forme del silenzio-rifiuto, era divenuto definitivo.

5. LaC.t.p., adita dalla contribuente in sede di impugnazione del citato diniego espresso,riconosceva il diritto al rimborso.

6. La C.t.r., su appello dell’Ufficio , riteneva, invece, che il credito fosseprescritto.

7. Detta ultima sentenza veniva annullata da questa Corte che ribadiva il principio di diritto già espresso in altri precedenti secondo cui «la domanda di esenzione dal tributo, ove ritualmente e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 tempestivamente avanzata, costituendo esercizio del diritto del contribuente al riconoscimento dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, fondato sulla norma d'esenzione, e, quindi, dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, non può non implicare la richiesta di restituzione, totale o parziale, di quanto cautelativamente versato.

Ne consegue che la domanda d'esenzione vale come istanza di rimborso sia delle somme già versate, sia di quelle eventualmente versate dopo la sua proposizione, in corso di giudizio, anche a seguito di una sentenza favorevole, non venendo meno l'esigenza cautelativa di non incorrere in sanzioni fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa; e ne consegue ulteriormente che, qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all'esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, ma può far valere il giudicato stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale: fattispecie relativa ad esenzione decennale dall'ILOR ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614».

8. La C.t.r. si pronunciava in sede di rinvio , con la sentenza qui gravata da entrambe le pa rti , ed affermava che tutte le istanze di rimborso e le conseguenti impugnative erano intervenute nell’ambito infra-decennale e che l’Ufficio non aveva contestato l’esistenza di atti interruttivi né aveva dedotto in quale arco decennale si fosse prescritto il diritto.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo del ricorso principale l ’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 394, secondo e terzo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 comma, cod. proc. civ., dell’art. 63, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,per omessa pronuncia.

L’Ufficio assume che la C.t.r., pronunciandosi quale giudice di rinvio, non ha riesaminato , come invece era su o onere, l’ in tera controversia, limitandosi a rigettare l’eccezione di prescrizione assumendo che tra la sentenza che aveva riconosciuto il diritto al rimborso (C.t.r.

Campania n. 283 del 2001) e l ’istanza di rimborso avanzata in ragione di quest’ultima non era decorso il termine decennale.

Precisa la ricorrente che, in particolare, la C.t.r.:1) non ha esaminato quanto dedotto a proposito della sentenza di estinzione (C.t.r.

Campania 191 del 2007)che, a suo dire, av eva determinato il consolidarsi del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze avanzate nel 1995 e nel 1997; 2) non ha esaminato , altresì, l’eccezione relativa a specifici giudicati deneganti i rimborsi per singoli anni(sentenze della C.t.r. n. 553 del 2001 e della C.t.p. n. 293 del 1998 ); 3) non ha esaminato l’ulteriore eccezione con la quale si era rilevato che il provvedimento emesso dall’Amministrazione ed impugnato nel giudizio non era un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto «risposta avente il valore di semplice comunicazione».

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio «ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni nel contrasto delle pronunce succedutesi nell’intera vicenda» che, a suo dire, non sussisteva.

3. L’unico motivo di ricorso principale èinammissibile.

3.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la partetotalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell'ipotesi in cui intenda riproporre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 incassazione l' eccezione del giudicato interno.

In tutti gli altri casi, invece, è priva di i nteresse processuale al ricorso ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchéin tale ipotesi, per effetto dellacassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.

Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio dirinvio di dette domande o eccezioni (Cass.10/06/2008, n. 15362,Cass. 26/01/2006, n. 1691 e, tra le più recenti Cass. 08/11/2022, nn. 32897 e 32899).Si è precisato, infatti, che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio(Cass. 24/01/2011, n. 1566).

3.2. L’Agenzia delle Entrate – risultata totalmente vittoriosa nell’appello, stante l’accertamento ad opera della C.t.r. della prescrizione del diritto – non ha riproposto nel primo giudizio di legittimità, introdotto dalla contribuente e conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio,le diverse questioni in merito alle quali oggi assume che il giudice di rinvio non si sarebbe pronunciato.

Dal controricorsodi quel giudizio risulta , infatti, che l’unica difesa spesa era Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 che, stante l’autonomia delle due azioni, quella di accertamento e quella di rimborso il termine di prescrizione decorreva dalle originarie stanze di rimborso (presentate tra il 2 maggio 1995 e il 04 agosto 1997) sicchéla nuova istanza del 22 ottobre 2007 era intervenuta oltre la prescrizione decennale.

3.3. Le dette questioni, tuttavia non venivano riproposte nemmeno nel giudizio di rinvio ove l’Ufficio si costituiva rassegnando le seguenti testuali conclusioni (testualmente riportate nel controricorso della contribuente): «si chiede a codesto [OSCURATO:PERSONA] di decidere sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.

In merito alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio e di quello di cassazione di tener conto del contrasto giurisprudenziale espresso nei diversi gradi del giudizio».

3.4. Pur dovendosi ribadire il principio di diritto per cui n el procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte – essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio(tra le più recenti Cass. 17/03/2022, n. 8773) – le conclusioni espressamente rassegnateappaiono incompatibili con la volontà di riproporre innanzi alla C.t.r. in sede di rinvio le ulteriori questioni, diverse dalla prescrizione su cui si era pronunciata questa Corte, originariame nte frapposte all’istanza di rimborso.

Dalla valutazione complessiva della condotta tenuta dall’Agenzia delle e ntrate e , in particolare, dall’espressa richiesta avanzata in sede di rinvio di «decidere» in ragione del principio di diritto affermato dalla Corte, tenendo conto solo del contrasto giurisprudenziale sulla questione ai fini delle spese, può desumersi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 le ulteriori questioni. (In tal senso, con riferimento alla mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulatacfr.

Cass. 14/07/2017, n. 17582 e Cass. 18/01/2021, n. 723).

3.5. La C.t.r., pertanto, correttamente non ha esaminato le medesime in quanto estranee al thema decidendum.

4. Il ricorso incidentale è inammissibile.

4.1. Il motivo risulta formulato attraverso un generica censura,non ricondotta e non riconducibile ad uno degli specifici vizi di cui all’art. 360 primo comma, cod. proc. civ., e senza indicazione delle norme di diritto su cui il medesimo si fonda, così da lasciare alla Corte il compito di individuare il vizio oggettodi denuncia.

Il ricorso , pertanto, è privo degli indispensabili requisiti minimi richiesti dal modello legale, ossia imotivi per i quali si chiede l'annullamento della decisione impugnata , e manca di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 cod. proc. civ.

5. In conclusione, entrambi i ricorsi principali ed incidentale vanno dichiarati inammissibili.

6. Le spese delgiudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Detta norma, invece, non si applica per la partesoccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1862/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –controricorrente – ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 7 983 / 2017 , depositata il 02/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratee la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ricorrono, rispettivamente in via principale ed incidentale,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima l a C.t.r. – pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25866 del 2015– a conferma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dellacontribuente e condannava l ’Ufficio al rimborso della somma di euro 399.539,67 , dovuta in ragione di istanze di rimborso dell’Irpeg e dell’Ilor versateper gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996;compensava le spese. La GE.SE.SA. resistecon controricorso. 2. La contribuente, riteneva di avere diritto , per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 all’esenzione totaledall’Irpeg e dall’Ilor ex art t . 101 e 105 d.P.R. 6 maggio 1978, n. 218. Per l’effetto, instaurava un primo giudizio per il riconoscimento dell’esenzione totale a decorrere dal periodo di imposta 2003 che si concludeva, in secondo grado, con sentenza della C.t.r. Campania n. 283 del 2001, passata in giudicato, che, a confermadella sentenza di primo grado,riconosceva il diritto all’esenzione. 3. Poiché, nelle more, in via prudenziale, aveva comunque corrisposto l'imposta, e sull’istanza di rimborso (proposte in date 22 maggio 1995, 7 dicembre 1995, 10 gennaio 1997 e 4 agosto 1997) l’Agenzia delle Entrate non aveva emesso alcun provvedimento, la società avviava un secondo contenzioso avente ad oggetto il silenzio- rifiuto che si concludeva con sentenza di estinzione. Più precisamente, la C.t.p., previa riunione dei giudizi, accoglieva le domandedi rimborso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 delle somme versate per gli anni1993, 1994, 1995, 1996 (sent. n. 9 del 2000); la C.t.r. dichiarava inammissibile l’appello (sent. 316 del 2001); questa Corte con sentenza n. 1953 del 2004 annullava detta ultima con rinvio; la C.t.r. della Campania , con sentenza n. 191 del 2007,stante l’intempestiva riassunzione, dichiarava l’estinzione. 4. In data 22 ottobre 2007 la contribuente –invocando quale titolo la sentenza della C.t.r. della Campania n. 283 del 2001, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’esenzione – avanzava istanza di rimborso. Nell’istanza la contribuente affermava che l’estinzione del processo relativo alle pregresse istanze di rimborso (estinzione dichiarata dalla C.t.r. con sent. n. 191 del 2007 ) non comportava la perdita del diritto di creditoaccertato con la sentenza n. 283 del 2001per il quale valeva la prescrizione decennale a decorrere dal 4 gennaio 2003, datadel passaggio in giudicato. A tale istanza l’Agenzia , in data 18 gennaio 2008 (prot. 2008/7582), frapponeva il diniego espresso, oggetto dell’odierno contenzioso. L’Ufficio replicava che la richiesta era infondata in quanto la sentenza della C.t.r. della Campania n. 191 del 2007 aveva dichiarato estinto il giudizio int rodotto avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle prime istanze di rimborso, ovvero quelle presentate nel 1995 e nel 1997. Assumeva, infatti, che in ragione di detta sentenza il diniego di rimborso, nelle forme del silenzio-rifiuto, era divenuto definitivo. 5. LaC.t.p., adita dalla contribuente in sede di impugnazione del citato diniego espresso,riconosceva il diritto al rimborso. 6. La C.t.r., su appello dell’Ufficio , riteneva, invece, che il credito fosseprescritto. 7. Detta ultima sentenza veniva annullata da questa Corte che ribadiva il principio di diritto già espresso in altri precedenti secondo cui «la domanda di esenzione dal tributo, ove ritualmente e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 tempestivamente avanzata, costituendo esercizio del diritto del contribuente al riconoscimento dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, fondato sulla norma d'esenzione, e, quindi, dell'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, non può non implicare la richiesta di restituzione, totale o parziale, di quanto cautelativamente versato. Ne consegue che la domanda d'esenzione vale come istanza di rimborso sia delle somme già versate, sia di quelle eventualmente versate dopo la sua proposizione, in corso di giudizio, anche a seguito di una sentenza favorevole, non venendo meno l'esigenza cautelativa di non incorrere in sanzioni fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa; e ne consegue ulteriormente che, qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all'esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, ma può far valere il giudicato stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale: fattispecie relativa ad esenzione decennale dall'ILOR ai sensi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614». 8. La C.t.r. si pronunciava in sede di rinvio , con la sentenza qui gravata da entrambe le pa rti , ed affermava che tutte le istanze di rimborso e le conseguenti impugnative erano intervenute nell’ambito infra-decennale e che l’Ufficio non aveva contestato l’esistenza di atti interruttivi né aveva dedotto in quale arco decennale si fosse prescritto il diritto. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo del ricorso principale l ’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112, 394, secondo e terzo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 comma, cod. proc. civ., dell’art. 63, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,per omessa pronuncia. L’Ufficio assume che la C.t.r., pronunciandosi quale giudice di rinvio, non ha riesaminato , come invece era su o onere, l’ in tera controversia, limitandosi a rigettare l’eccezione di prescrizione assumendo che tra la sentenza che aveva riconosciuto il diritto al rimborso (C.t.r. Campania n. 283 del 2001) e l ’istanza di rimborso avanzata in ragione di quest’ultima non era decorso il termine decennale. Precisa la ricorrente che, in particolare, la C.t.r.:1) non ha esaminato quanto dedotto a proposito della sentenza di estinzione (C.t.r. Campania 191 del 2007)che, a suo dire, av eva determinato il consolidarsi del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze avanzate nel 1995 e nel 1997; 2) non ha esaminato , altresì, l’eccezione relativa a specifici giudicati deneganti i rimborsi per singoli anni(sentenze della C.t.r. n. 553 del 2001 e della C.t.p. n. 293 del 1998 ); 3) non ha esaminato l’ulteriore eccezione con la quale si era rilevato che il provvedimento emesso dall’Amministrazione ed impugnato nel giudizio non era un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto «risposta avente il valore di semplice comunicazione». 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio «ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni nel contrasto delle pronunce succedutesi nell’intera vicenda» che, a suo dire, non sussisteva. 3. L’unico motivo di ricorso principale èinammissibile. 3.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la partetotalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell'ipotesi in cui intenda riproporre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 incassazione l' eccezione del giudicato interno. In tutti gli altri casi, invece, è priva di i nteresse processuale al ricorso ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacchéin tale ipotesi, per effetto dellacassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio dirinvio di dette domande o eccezioni (Cass.10/06/2008, n. 15362,Cass. 26/01/2006, n. 1691 e, tra le più recenti Cass. 08/11/2022, nn. 32897 e 32899).Si è precisato, infatti, che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio(Cass. 24/01/2011, n. 1566). 3.2. L’Agenzia delle Entrate – risultata totalmente vittoriosa nell’appello, stante l’accertamento ad opera della C.t.r. della prescrizione del diritto – non ha riproposto nel primo giudizio di legittimità, introdotto dalla contribuente e conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio,le diverse questioni in merito alle quali oggi assume che il giudice di rinvio non si sarebbe pronunciato. Dal controricorsodi quel giudizio risulta , infatti, che l’unica difesa spesa era Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 che, stante l’autonomia delle due azioni, quella di accertamento e quella di rimborso il termine di prescrizione decorreva dalle originarie stanze di rimborso (presentate tra il 2 maggio 1995 e il 04 agosto 1997) sicchéla nuova istanza del 22 ottobre 2007 era intervenuta oltre la prescrizione decennale. 3.3. Le dette questioni, tuttavia non venivano riproposte nemmeno nel giudizio di rinvio ove l’Ufficio si costituiva rassegnando le seguenti testuali conclusioni (testualmente riportate nel controricorso della contribuente): «si chiede a codesto [OSCURATO:PERSONA] di decidere sulla base del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione. In merito alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio e di quello di cassazione di tener conto del contrasto giurisprudenziale espresso nei diversi gradi del giudizio». 3.4. Pur dovendosi ribadire il principio di diritto per cui n el procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte – essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio(tra le più recenti Cass. 17/03/2022, n. 8773) – le conclusioni espressamente rassegnateappaiono incompatibili con la volontà di riproporre innanzi alla C.t.r. in sede di rinvio le ulteriori questioni, diverse dalla prescrizione su cui si era pronunciata questa Corte, originariame nte frapposte all’istanza di rimborso. Dalla valutazione complessiva della condotta tenuta dall’Agenzia delle e ntrate e , in particolare, dall’espressa richiesta avanzata in sede di rinvio di «decidere» in ragione del principio di diritto affermato dalla Corte, tenendo conto solo del contrasto giurisprudenziale sulla questione ai fini delle spese, può desumersi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 le ulteriori questioni. (In tal senso, con riferimento alla mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulatacfr. Cass. 14/07/2017, n. 17582 e Cass. 18/01/2021, n. 723). 3.5. La C.t.r., pertanto, correttamente non ha esaminato le medesime in quanto estranee al thema decidendum. 4. Il ricorso incidentale è inammissibile. 4.1. Il motivo risulta formulato attraverso un generica censura,non ricondotta e non riconducibile ad uno degli specifici vizi di cui all’art. 360 primo comma, cod. proc. civ., e senza indicazione delle norme di diritto su cui il medesimo si fonda, così da lasciare alla Corte il compito di individuare il vizio oggettodi denuncia. Il ricorso , pertanto, è privo degli indispensabili requisiti minimi richiesti dal modello legale, ossia imotivi per i quali si chiede l'annullamento della decisione impugnata , e manca di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 cod. proc. civ. 5. In conclusione, entrambi i ricorsi principali ed incidentale vanno dichiarati inammissibili. 6. Le spese delgiudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Detta norma, invece, non si applica per la partesoccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe
Sentenza Cassazione n. 19452/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris