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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06926/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo Q), relativo alla Formazione della patente di guida, rideterminando la pena inflitta in ordine al residuo reato di cui all'art. 497-bis codice penale relativo alla carta d'identità valida per l'espatrio; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, ritenuta decorsa anteriormente alla pronuncia di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali in palese contrasto con gli atti processuali.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella dei mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).

La suddetta fattispecie è stato oggetto di modifica nel 2015, tuttavia, all'epoca dei fatti, commessi in data 16 marzo 2010, la pena massima era pari ad anni sei (anni quattro, comma 1, aumentata della metà ex comma 2, non dovendosi applicare l'art. 63 co. 4 cod. pen., in mancanza di un concorso di circostanze aggravanti, ma considerata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, il termine prescrizionale massimo è di anni dieci + 2/3 (anni 16 e mesi 8) e quindi decorrerà in data 2 giugno 2026 (risalendo il fatto al 2.10.2009).

Pertanto, il reato non risulta ancora prescritto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva - non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al valutazione di merito sorretta da congrua motivazione con cui si esclude la possibilità dì ritenere non configurata !a recidiva, attesa la presenza di numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, indice dì inclinazione alla violazione della legge penale e di dedizione alla commissione di fatti di reato, a nulla rilevando il fatto che gli stessi siano distanti nel tempo rispetto al reato oggetto di odierna contestazione, il quale dimostra, invece, la maggiore colpevolezza dell'imputato poiché la contraffazione di un documento è di regola prodromica alla commissione di ulteriori reati; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo Q), relativo alla Formazione della patente di guida, rideterminando la pena inflitta in ordine al residuo reato di cui all'art. 497-bis codice penale relativo alla carta d'identità valida per l'espatrio; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, ritenuta decorsa anteriormente alla pronuncia di secondo grado - è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali in palese contrasto con gli atti processuali. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella dei mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468). La suddetta fattispecie è stato oggetto di modifica nel 2015, tuttavia, all'epoca dei fatti, commessi in data 16 marzo 2010, la pena massima era pari ad anni sei (anni quattro, comma 1, aumentata della metà ex comma 2, non dovendosi applicare l'art. 63 co. 4 cod. pen., in mancanza di un concorso di circostanze aggravanti, ma considerata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, il termine prescrizionale massimo è di anni dieci + 2/3 (anni 16 e mesi 8) e quindi decorrerà in data 2 giugno 2026 (risalendo il fatto al 2.10.2009). Pertanto, il reato non risulta ancora prescritto; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva - non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al valutazione di merito sorretta da congrua motivazione con cui si esclude la possibilità dì ritenere non configurata !a recidiva, attesa la presenza di numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, indice dì inclinazione alla violazione della legge penale e di dedizione alla commissione di fatti di reato, a nulla rilevando il fatto che gli stessi siano distanti nel tempo rispetto al reato oggetto di odierna contestazione, il quale dimostra, invece, la maggiore colpevolezza dell'imputato poiché la contraffazione di un documento è di regola prodromica alla commissione di ulteriori reati; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e e
Sentenza Cassazione n. 06926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris