CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 17602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!i 6 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. n. 414 [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice- R.G.N. 16237/2026 Giuseppina A.R. [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2026 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con sentenza del 17 aprile 2026, ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla consegna di Ione! [OSCURATO:PERSONA], all'autorità giudiziaria della Romania per la esecuzione della condanna alla penàvanni quattro di reclusione per il reato di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. ai fini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] chiesto l'annullamento della sentenza per violazione di legge, in relazione agli artt. 697-ter e 705, comma 2, cod. proc. pen., 2 e 16 I. n. 69 del 2005, 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 3 CEDU per la mancata verifica del rischio che, se consegnato, sia sottoposto a condizioni di detenzione inumane e degradanti, attestate da fonti internazionali con riferimento alle condizioni di detenzione nelle carceri rumene n nchè mancata richiesta di informazioni ocomplementari in ordine alla nullità del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna, per violazione del diritto al giusto processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con dichiarazione del 28 aprile 20261 allegata alla comunicazione inviata a questa Corte dal difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e della cui certa provenienza dal ricorrente non si ha motivo di dubitare, Ione! [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la esecuzione della consegna, senza rinunciare al principio di specialità. Consegue che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione. 3.In presenza della richiesta di consegna immediata all'autorità richiedente la consegna, non si fa luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] eseguirà gli adempimenti indicati in dispositivo. P.Q. P.Q.M