CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 23622/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Michele PERSICO ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiduciaabilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione (n. 305/2025 SIGE), ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod.proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condannameglio indicate nell’istanza medesima;Che a fondamento del rigetto il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che i reati giudicaticon le sentenze di cui all’istanza, benché si tratti di condotte omogenee con riferimento alladetenzione di sostanze stupefacenti, non possano essere considerati uniti dal vincolo dellacontinuazione in considerazione dell’eterogeneità e della distanza temporale tra le condotte(pag. 1 ord. imp.) e del “diverso contesto territoriale” (pag. 2 ord. imp.), tali per cui nonappaiono in alcun modo frutto di un unico disegno criminoso, bensì scelte estemporanee edoccasionali, rientrando piuttosto la consumazione dei predetti reati “nel programma di vitadel Persico incline alla cessione di sostanza stupefacente” (pag. 1 ord. imp.) ovvero in un“medesimo disegno delinquenziale in quanto non vi sono elementi per ricondurre ledetenzioni ad una unitaria ideazione criminosa (pag. 2 ord. imp.);Che il ricorso – cui ha fatto seguito il deposito (tardivo) in data 29/5/2026 (quindi oltre iquindici giorni liberi) di memorie (in ogni caso reiterative) dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente – è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimitàperché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudicedell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delprovvedimento impugnato e per motivi manifestamente infondati perché attinenti ad asseritidifetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalprovvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare l’eterogeneità temporale ed il diversocontesto territoriale, come pure la diversità di tipologia di sostanza stupefacente, hamotivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegnocriminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 2 ord. imp.) stigmatizzando altresìl’assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazionel'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cuiall'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);Che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite e in ognicaso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementifattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicatidal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudineesplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, inmotiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]