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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46300/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANO Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1982 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza resa il 17 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato la inefficacia della misura custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del GIP del 27 gennaio 2022 a far data dal 10 maggio 2022, per decorrenza dei termini di fase della misura cautelare, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato.

Nel provvedimento impugnato il tribunale ha osservato che l'undici maggio 2022 la difesa aveva presentato istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase ex articolo 303 comma uno lettera A n. 1 codice di rito, poiché non erano stati emessi nel periodo di tre mesi il provvedimento che dispone il giudizio o il decreto di giudizio immediato o la sentenza di applicazione della pena; che al ricorrente era stato contestato esclusivamente il delitto di associazione a delinquere semplice; che, a dispetto di quanto ritenuto dal GIP, a carico del Ranieri non era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'articolo 61 bis codice penale e cioè l'aggravante della transnazionalità che essendo un'aggravante ad effetto speciale comportava per il mero partecipe all'associazione la determinazione del termine di fase nella misura di sei mesi e non di tre mesi; che, di conseguenza, il termine di fase era decorso alla data del 10 maggio 2022. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché il tribunale ha applicato erroneamente la legge penale andando ultra petita, in quanto a fronte di un motivo di appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la scadenza di un termine custodiale derivante dalla mancata contestazione da parte del gip dell'aggravante della transnazionalità, ora sussunta nell'articolo 61 bis codice penale, pur non essendo stato investito dallo stesso difensore che ha proposto appello,ha escluso nel merito la sussistenza di gravi indizi in ordine alla detta aggravante e in particolare la sussistenza di un gruppo criminale organizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va respinto perché infondato e non sorretto da adeguato interesse.

Con il ricorso il pubblico ministero lamenta che il tribunale del riesame sia andato ultra petita escludendo la sussistenza di gravi indizi in ordine all'aggravante della transnazionalità, mentre con l'atto di appello la difesa aveva lamentato soltanto la mancata contestazione formale della relativa aggravante.

Il ricorrente non controdeduce rispetto alla ritenuta mancata contestazione dell'aggravante, che non censura, ma lamenta solo che il tribunale, andando ultra petita, abbia escluso anche la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza nel merito della detta aggravante.

Nel provvedimento impugnato il tribunale ha in realtà affermato che l'aggravante in esame non può ritenersi contestata nemmeno in fatto nell'ordinanza del GIP, ha riassunto gli elementi fondamentali dell'ordinanza genetica, in cui si afferma che l'associazione per delinquere ha avuto carattere transnazionale, senza tuttavia evidenziare i dati che integrano la aggravante de qua, e ha spiegato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante non è configurabile se il gruppo criminale transnazionale coincide con l'associazione stessa.

In sostanza il tribunale ha esaminato il contenuto dell'ordinanza del GIP, osservando che non emerge alcuno specifico riferimento all'aggravante in parola, mentre non ha escluso la sussistenza negli atti processuali di gravi indizi in ordine alla detta aggravante.

A questo primo profilo di infondatezza nell'impugnazione se ne aggiunge un altro, ancora più pregnante, ove si consideri che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non comporterebbe alcun effetto giuridico favorevole per il ricorrente, rispetto a quello realizzato con il provvedimento impugnato in quanto, in ragione della omessa contestazione in diritto e in fatto della detta aggravante, il tribunale ha ritenuto già decorsi i termini di fase della misura cautelare e, al riguardo, nulla è stato dedotto dal ricorrente che non ha censurato tale statuizione ma solo un aspetto, a suo giudizio illegittimo, della motivazione.

Alla stregua di queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidente orsellino Gepp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANO Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1982 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza resa il 17 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato la inefficacia della misura custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del GIP del 27 gennaio 2022 a far data dal 10 maggio 2022, per decorrenza dei termini di fase della misura cautelare, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Nel provvedimento impugnato il tribunale ha osservato che l'undici maggio 2022 la difesa aveva presentato istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase ex articolo 303 comma uno lettera A n. 1 codice di rito, poiché non erano stati emessi nel periodo di tre mesi il provvedimento che dispone il giudizio o il decreto di giudizio immediato o la sentenza di applicazione della pena; che al ricorrente era stato contestato esclusivamente il delitto di associazione a delinquere semplice; che, a dispetto di quanto ritenuto dal GIP, a carico del Ranieri non era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'articolo 61 bis codice penale e cioè l'aggravante della transnazionalità che essendo un'aggravante ad effetto speciale comportava per il mero partecipe all'associazione la determinazione del termine di fase nella misura di sei mesi e non di tre mesi; che, di conseguenza, il termine di fase era decorso alla data del 10 maggio 2022. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché il tribunale ha applicato erroneamente la legge penale andando ultra petita, in quanto a fronte di un motivo di appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la scadenza di un termine custodiale derivante dalla mancata contestazione da parte del gip dell'aggravante della transnazionalità, ora sussunta nell'articolo 61 bis codice penale, pur non essendo stato investito dallo stesso difensore che ha proposto appello,ha escluso nel merito la sussistenza di gravi indizi in ordine alla detta aggravante e in particolare la sussistenza di un gruppo criminale organizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va respinto perché infondato e non sorretto da adeguato interesse. Con il ricorso il pubblico ministero lamenta che il tribunale del riesame sia andato ultra petita escludendo la sussistenza di gravi indizi in ordine all'aggravante della transnazionalità, mentre con l'atto di appello la difesa aveva lamentato soltanto la mancata contestazione formale della relativa aggravante. Il ricorrente non controdeduce rispetto alla ritenuta mancata contestazione dell'aggravante, che non censura, ma lamenta solo che il tribunale, andando ultra petita, abbia escluso anche la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza nel merito della detta aggravante. Nel provvedimento impugnato il tribunale ha in realtà affermato che l'aggravante in esame non può ritenersi contestata nemmeno in fatto nell'ordinanza del GIP, ha riassunto gli elementi fondamentali dell'ordinanza genetica, in cui si afferma che l'associazione per delinquere ha avuto carattere transnazionale, senza tuttavia evidenziare i dati che integrano la aggravante de qua, e ha spiegato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'aggravante non è configurabile se il gruppo criminale transnazionale coincide con l'associazione stessa. In sostanza il tribunale ha esaminato il contenuto dell'ordinanza del GIP, osservando che non emerge alcuno specifico riferimento all'aggravante in parola, mentre non ha escluso la sussistenza negli atti processuali di gravi indizi in ordine alla detta aggravante. A questo primo profilo di infondatezza nell'impugnazione se ne aggiunge un altro, ancora più pregnante, ove si consideri che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non comporterebbe alcun effetto giuridico favorevole per il ricorrente, rispetto a quello realizzato con il provvedimento impugnato in quanto, in ragione della omessa contestazione in diritto e in fatto della detta aggravante, il tribunale ha ritenuto già decorsi i termini di fase della misura cautelare e, al riguardo, nulla è stato dedotto dal ricorrente che non ha censurato tale statuizione ma solo un aspetto, a suo giudizio illegittimo, della motivazione. Alla stregua di queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma 12 ottobre 2022 il consigliere estensore Il Presidente orsellino Gepp
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