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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18961/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto, attraverso cui si tende a richiedere una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, sebbene i giudici di merito abbiano motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dei tratti costitutivi, compreso quello soggettivo, della fattispecie in contestazione attraverso una ricostruzione della vicenda a giudizio coerente alle emergenze istruttorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto, attraverso cui si tende a richiedere una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, sebbene i giudici di merito abbiano motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dei tratti costitutivi, compreso quello soggettivo, della fattispecie in contestazione attraverso una ricostruzione della vicenda a giudizio coerente alle emergenze istruttorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 18961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris