CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17749-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 87/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 87/2020 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata in data 30 ottobre 2019 e notificata tramite Pec il 3 marzo 2020, formulando tre motivi, illustrati con memoria. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dall'intimata. La ricorrente espone in fatto: i) di aver subito il furto della propria auto Mercedes, mentre era parcheggiata lungo la via [OSCURATO:PERSONA], in Buccinasco, tra le 23.00 del 3 marzo 2012 e le 10.00 del giorno successivo; ii) di essersi accorta del furto quando, il 4 marzo 2012, i carabinieri le comunicavano che l'auto era stata ritrovata a Trezzano sul Naviglio, priva delle portiere, dei gruppi ottici, del cofano motore, del paraurti e del parafango anteriori, del sedile posteriore e di parte del bagagliaio; li) di aver presentato denuncia-querela contro ignoti, successivamente integrata su richiesta del perito assicurativo; iv) di avere assicurato anche contro il furto l'auto con la [OSCURATO:PERSONA] SPA, in seguito divenuta [OSCURATO:SOCIETA]; v) di avere chiesto infruttuosamente alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento, a titolo di indennizzo, di euro 22.590,00, calcolati considerando il preventivo per la riparazione, pari ad euro 30.432,87, lo scoperto del 10% sul valore del veicolo, pari ad euro 25.100,00 come indicato nella rivista Quattroruote; vi) di avere, quindi, convenuto [OSCURATO:SOCIETA], dinanzi al Tribunale di Milano, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo per il furto parziale del mezzo assicurato. [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in giudizio, contestava l'an ed il quantum della pretesa attorea; in particolare, deduceva che l'attrice ed il suo compagno avevano simulato il furto per Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- frodare l'assicurazione, in considerazione del fatto che l'ultimo intestatario del veicolo per cui è causa lo aveva acquistato, completo di tutti i pezzi asseritamente asportati dai ladri, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva acquistato in precedenza da [OSCURATO:PERSONA], il c.d. relitto del veicolo, nelle condizioni in cui si trovava al momento del ritrovamento; e, in ordine al quantum, chiedeva che si tenesse conto non della valutazione di Quattroruote, ma del valore più basso, pari ad euro 23.000,00, indicato dal perito assicurativo. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 751/2018, accoglieva integralmente la domanda attorea e condannava [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere euro 22.590,00, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, giacché riteneva che le difese di [OSCURATO:SOCIETA] non meritassero accoglimento, essendo basate sulle sole dichiarazioni de relato, ritenute insufficienti, del teste [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Milano che, con la decisione oggetto del presente ricorso, accoglieva l'appello, riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale autorizzava l'appellante al deposito delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2019 dinanzi al Tribunale di Milano nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del suo compagno [OSCURATO:PERSONA], del dispositivo della sentenza che aveva condannato entrambi gli imputati per truffa e delle motivazioni della sentenza depositate in data 1 luglio 2019 e, ritenuto che la produzione ammessa consentisse di superare le ragioni per cui il giudice di prime cure aveva ritenuto insufficiente la prova delle contestazioni di [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva il primo motivo di Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- appello di quest'ultima, con cui era stata lamentata la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Ai fini che qui interessano, affermava che la suddetta produzione probatoria permetteva di ritenere dimostrati: i) l'esistenza di un collegamento tra le condotte ascrivibili alla persona con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contrattato l'acquisto dell'auto - dapprima priva dei pezzi oggetto dell'asserito furto e successivamente allestita con tutti i pezzi mancanti - e la assicurata, trattandosi della persona con cui quest'ultima intratteneva una relazione sentimentale, dalla quale erano nati anche dei figli; il) lo strumentale trasferimento della proprietà, dopo il furto, dell'auto a [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA], che, infatti, era stato presente alle trattative per la vendita dell'auto ad [OSCURATO:PERSONA], sebbene solo [OSCURATO:PERSONA] avesse condotto le trattative sia dell'auto sprovvista dei pezzi asseritamente rubati, sia dell'auto allestita con i pezzi mancanti; iii) la perpetrazione del furto dell'auto da parte di chi aveva la disponibilità delle chiavi, perché non era stato danneggiato il motorino d'avviamento; iv) la originalità dei pezzi montati sull'auto a seguito della denunzia del furto, nel senso che essi erano risultati identici a quelli già denunciati come sottratti, essendone modello e colore eguali e risultando combacianti i fili dell'impianto elettrico tranciati al momento del furto con quelli asportati; per di più, erano presenti delle ammaccature corrispondenti a quelle procurate all'auto da un incidente nel quale era stata coinvolta qualche tempo prima l'assicurata; v) la significativa reticenza dell'assicurata sulla relazione con [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che egli fosse meccanico di professione, su come avesse trovato così tempestivamente, dopo il furto, un acquirente per l'auto. Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- 2 Ne traeva la conclusione che il furto dell'auto e la successiva denuncia, così come la vendita a [OSCURATO:PERSONA], erano stati perpetrati allo scopo di conseguire l'indennizzo assicurativo e lucrare sulla vendita dell'auto. Il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 345 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per essere stata assunta solo sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento penale per truffa a carico suo e di [OSCURATO:PERSONA], in particolare in considerazione: i) della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che i pezzi ritrovati e montati sull'auto cedutagli erano quelli originali, denunciati come sottratti; ii) del dispositivo e delle motivazioni della sentenza n. 5332/2019 resa dal Tribunale di Milano, nel processo penale che l'aveva condannata insieme con [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, introdotti nel giudizio di appello in violazione delle preclusioni istruttorie. In particolare, secondo la ricorrente, farebbe difetto la prova che la mancata allegazione dei nuovi mezzi di prova nel giudizio di primo grado non fosse imputabile alla impresa di assicurazione, considerando che [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto già l'ammissione della prova per testi di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca ultimo acquirente dell'auto per cui è causa, e quella dell'investigatore [OSCURATO:PERSONA]. E la Corte territoriale avrebbe consentito erroneamente l'ingresso di prove atipiche, in violazione delle preclusioni istruttorie, introducendo elementi di prova che non sarebbero stati Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- 2 altrimenti ammessi, consentendo, in sostanza, all'appellante di colmare le proprie colpevoli lacune istruttorie. Il motivo non può trovare accoglimento. Va chiarito che: a) la sentenza impugnata, a p. 3, ha spiegato che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2019, rinviata ex officio al 4 luglio 2019, l'appellante era stata autorizzata al deposito della trascrizione di [OSCURATO:PERSONA], del dispositivo e delle motivazioni della sentenza penale di condanna, perché si trattava di documentazione formata dopo la sentenza di primo grado; b) la statuizione reiettiva della domanda di indennizzo è stata assunta sulla scorta di un'attenta rivalutazione di tutti gli elementi istruttori già acquisiti nel giudizio di primo grado - che hanno portato la Corte d'Appello a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era giunto il Tribunale (cfr. p. 5 della sentenza )- resa "anche" alla luce della produzione probatoria sopravvenuta, ritenendo, in particolare quest'ultima idonea tanto a dimostrare il collegamento tra il soggetto che aveva negoziato con [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto dell'auto, risultato [OSCURATO:PERSONA], e l'appellata (la quale, invece, aveva sempre taciuto sui suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], anche dopo l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di aver negoziato l'acquisto dell'auto con una persona di nome Paolo dopo aver letto un annuncio di vendita su un sito on line) quanto a chiarire che l'acquirente dell'auto prima che questa fosse venduta ad [OSCURATO:PERSONA] era socio di [OSCURATO:PERSONA] e che pur presente alla trattativa non l'aveva condotta di persona, sebbene fosse il proprietario del mezzo. Tutte le altre circostanze che puntellano la sentenza impugnata sono state dalla stessa sempre rapportate alle risultanze già emerse nel giudizio di prime cure: la presenza di Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- 9 ammaccature sull'auto, la difficoltà dell'assicurata di spiegare come avesse fatto a trovare così in fretta un acquirente. Tanto considerato, la censura della ricorrente si risolve in un tentativo di contestare l'esito dell'accertamento dei fatti operato dalla Corte territoriale, celandolo dietro alla denuncia dell'utilizzo errato da parte della Corte d'Appello di prove atipiche, richiamando un precedente di questa Corte - la decisione n. 5440/2010 - non conducente, perché si riferiva ad una prova definita anomala - si trattava di un documento trattato dal giudice di merito come atto pubblico senza averne i caratteri, degradato a testimonianza scritta sottoposta al divieto di cui all'art. 2722 c.c. e fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all'art. 244 c.c. e segg.- che come tale aveva reso ininfluente verificarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quale prova nuova in appello. 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice a quo posto a fondamento della propria statuizione la coincidenza tra le portiere rinvenute sull'auto acquistata dal teste [OSCURATO:PERSONA] e quella presenti sul suo veicolo prima del furto, desumendola, in assenza di CTU, solo dalle trascrizioni del processo penale, prodotte per la prima volta in sede di gravame dalla Compagnia di assicurazioni. Secondo la prospettazione della ricorrente, non solo la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 115 c.p.c., perché non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, ma avrebbe deciso sulla scorta di una circostanza irrilevante, perché non era stato dimostrato che avesse conosciuto [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe dato peso al fatto che prima di essere venduta ad [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -7- l'auto era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] e che era stato quest'ultimo a venderla ad [OSCURATO:PERSONA]. Per la ricorrente, sarebbe illogico - perché altrimenti chi aveva alienato l'auto ad [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riferito circostanze a lei riconducibili - e non condivisibile l'assunto della Corte d'Appello secondo cui detto passaggio di proprietà sarebbe stato posto in essere allo scopo esclusivo di allontanare i sospetti da lei e dal suo convivente. Anche con questo motivo la ricorrente sollecita un diverso apprezzamento delle prove inammissibile in sede di legittimità, senza orientare il proprio sforzo confutativo verso il ragionamento inferenziale che ha portato la Corte territoriale a ritenere provato il suo coinvolgimento nell'operazione fraudolenta imputatale, allo scopo di dimostrare che detto ragionamento inferenziale aveva assunto a premessa circostanze non gravi, né precise e tantomeno concordanti. La violazione dell'art. 115 c.p.c. - va ribadito - perché assuma i caratteri di una denuncia cassatoria deve essere dedotta in modo da far emergere che il giudice abbia dichiarato di non dover osservare il principio dispositivo o abbia di sua iniziativa assunto informazioni probatorie al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.) (cfr. Cass. 11/10/2016, n. 20382). Non può essere dedotta né per contestare la valutazione delle prove - la ricorrente, invece, ritiene illogico e non condivisibile l'approdo valutativo della Corte d'Appello - né per contrastare il ricorso del giudice civile alle prove atipiche che, in assenza i divieti di legge, possono, invece, essere Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -8- utilizzate dal giudice per formare il proprio convincimento, fornendo adeguata motivazione (Cass. 20/01/2015, n. 840). 3.Con il terzo ed ultimo motivo viene imputato alla sentenza gravata l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. la Corte, in particolare, non avrebbe preso in considerazione: i) la presenza di diversi pezzi di cristallo sul vano del sedile posteriore al momento del ritrovamento del veicolo; li) l'assenza di suo coinvolgimento nella vendita dell'auto ad [OSCURATO:PERSONA]; iii) la mancanza di un profitto derivante dall'operazione fraudolenta attribuitale. Il motivo è inammissibile. L'ubi consistam della censura si concretizza nella richiesta di una valutazione alternativa di alcuni dati fattuali, presenti infatti nella motivazione e non omessi, quindi, dal vaglio del giudice. Anche senza considerare che la ricorrente non ha soddisfatto gli oneri di allegazione che gravano, per insegnamento costante di questa Corte, a carico di chi denuncia la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deve osservarsi che Corte territoriale non ha affatto omesso di prendere in esame le circostanze addotte dalla ricorrente. Il suo mancato coinvolgimento nella vendita dell'auto ad [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, spiegato dalla sentenza impugnata che lo ha ritenuto del tutto strumentale a sviare ogni possibile collegamento fra la proprietaria del mezzo, la odierna ricorrente ed il suo compagno; la sentenza ha precisato anche che l'operazione fraudolenta era stata congegnata al solo fine di conseguire l'indennizzo assicurativo e di ulteriormente lucrare dalla vendita dell'auto: il che implica che ha esaminato anche il profilo del profitto risultante dall'operazione posta in Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -9- essere; quanto alla presenza di diversi pezzi di cristallo sul vano del sedile posteriore si tratta sì di una circostanza di cui la sentenza non si occupa, avendo attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il motorino di avviamento non era risultato manomesso, ma la ricorrente non ne ha dimostrato la decisività, stante che, secondo la sentenza, c'era stata una simulazione di furto, sicché il rinvenimento dei frammenti vetro ben poteva far parte della simulazione. 4.Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, non essendo emerso alcun elemento dalla memoria della ricorrente che induca a mutare tale conclusiont:non il fatto emerso dalla sentenza penale del Tribunale di Milano che [OSCURATO:PERSONA] non fosse suo convivente all'epoca dei fatti, marzo 2012, benchè c2 avessero avuto l'ultimo figlio nel 2011, perchè il loro rapporto era finito nel settembre 2011; nè la riproposizione delle censure già mosse alla sentenza con il ricorso. 5. Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede. 6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. gA`^ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se Ric. 2020 n. 17749 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -10- dovuto. Così deciso nella camera di Consi