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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48481/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 27 settembre 2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e danneggiamento e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e dell'illegittimità dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di danneggiamento, essendo questo stato depenalizzato, è manifestamente infondato atteso che, quanto al trattamento sanzionatorio, sebbene sia vero che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nel caso di specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, evidenziando i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, nonostante la sua giovane età, e le modalità di commissione del fatto, mentre, quanto all'aumento di pena per la continuazione con il reato di danneggiamento, deve osservarsi che il fatto è tuttora sanzionato penalmente in quanto commesso su una fioriera esposta per necessità alla pubblica fede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.N1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

A/if i Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 27 settembre 2016 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e danneggiamento e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e dell'illegittimità dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di danneggiamento, essendo questo stato depenalizzato, è manifestamente infondato atteso che, quanto al trattamento sanzionatorio, sebbene sia vero che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nel caso di specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, evidenziando i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, nonostante la sua giovane età, e le modalità di commissione del fatto, mentre, quanto all'aumento di pena per la continuazione con il reato di danneggiamento, deve osservarsi che il fatto è tuttora sanzionato penalmente in quanto commesso su una fioriera esposta per necessità alla pubblica fede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.N1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. A/if i Così deciso il
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