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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01044/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 624, 625 cp n 2 in relazione a furto di acqua dagli impianti pubblici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, che ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione e la violazione dell'art 581 cpp con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità,rappresentando che l'appello proposto non era generico ma specifico.

Ha dedotto il ricorrente che con l'atto di appello si era lamentato che la motivazione resa dal Giudice di primo grado era stata del tutto generica, limitandosi ad una pagina sola, nella quale si era valorizzata l'avvenuta individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore della fornitura d'acqua e le modalità abusive dell'allaccio; si era inoltre censurata la sentenza del Tribunale che non aveva preso in considerazione le prospettazioni della difesa circa gli elementi che l'utenza fosse intestata alla figlia del'imputato e l'allaccio abusivo avrebbe potuto essere realizzato dalla proprietaria dell'immobile.

Con l'atto di appello, inoltre, si erano sviluppate argomentate e specifiche censure circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Sclifò, che aveva letto un atto non a sua firma, circa la ritenuta presenza dell'elemento soggettivo del delitto e circa la quantificazione della pena oltre il minimo edittale, che la Corte non avrebbe considerato.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Per risolvere la questione posta nell'attuale impugnazione occorre ricordare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Tuttavia,i1 sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Va, peraltro, evidenziato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). 1.1 Tanto premesso, va in primis, rilevato che i motivi di appello, per come sintetizzati nella sentenza impugnata e rappresentati nell'attuale atto di ricorso non appaiono inidonei ad esplicitare le ragioni del dissenso rispetto alle argomentazioni sviluppate dal primo Giudice, tenendo conto della stringatezza della motivazione confezionata dal Tribunale di Palermo.

D'altra parte emergono con sufficiente chiarezza i punti critici evidenziati dalla difesa all'interno del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e sottoposti all'attenzione del Giudice di secondo grado, individuabili nell'intestazione della fornitura di acqua ad altro soggetto e nella titolarità della proprietaria dell'immobile del locale al quale afferiva la fornitura d'acqua oggetto di sottrazione illecita.

I motivi di ricorso, pertanto, non risultano manifestamente infondati ed il Collegio può quindi rilevare la sopravvenuta prescrizone del reato maturata al 17.3.2020.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' il reato e'estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e'estinto per prescrizione.

Deciso il 4.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt 624, 625 cp n 2 in relazione a furto di acqua dagli impianti pubblici. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, che ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione e la violazione dell'art 581 cpp con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità,rappresentando che l'appello proposto non era generico ma specifico. Ha dedotto il ricorrente che con l'atto di appello si era lamentato che la motivazione resa dal Giudice di primo grado era stata del tutto generica, limitandosi ad una pagina sola, nella quale si era valorizzata l'avvenuta individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore della fornitura d'acqua e le modalità abusive dell'allaccio; si era inoltre censurata la sentenza del Tribunale che non aveva preso in considerazione le prospettazioni della difesa circa gli elementi che l'utenza fosse intestata alla figlia del'imputato e l'allaccio abusivo avrebbe potuto essere realizzato dalla proprietaria dell'immobile. Con l'atto di appello, inoltre, si erano sviluppate argomentate e specifiche censure circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Sclifò, che aveva letto un atto non a sua firma, circa la ritenuta presenza dell'elemento soggettivo del delitto e circa la quantificazione della pena oltre il minimo edittale, che la Corte non avrebbe considerato. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Per risolvere la questione posta nell'attuale impugnazione occorre ricordare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Tuttavia,i1 sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Va, peraltro, evidenziato che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art.581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). 1.1 Tanto premesso, va in primis, rilevato che i motivi di appello, per come sintetizzati nella sentenza impugnata e rappresentati nell'attuale atto di ricorso non appaiono inidonei ad esplicitare le ragioni del dissenso rispetto alle argomentazioni sviluppate dal primo Giudice, tenendo conto della stringatezza della motivazione confezionata dal Tribunale di Palermo. D'altra parte emergono con sufficiente chiarezza i punti critici evidenziati dalla difesa all'interno del percorso argomentativo seguito dal Tribunale e sottoposti all'attenzione del Giudice di secondo grado, individuabili nell'intestazione della fornitura di acqua ad altro soggetto e nella titolarità della proprietaria dell'immobile del locale al quale afferiva la fornitura d'acqua oggetto di sottrazione illecita. I motivi di ricorso, pertanto, non risultano manifestamente infondati ed il Collegio può quindi rilevare la sopravvenuta prescrizone del reato maturata al 17.3.2020. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' il reato e'estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e'estinto per prescrizione. Deciso il 4.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
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