CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 01/07/2021, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 09/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermando la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. capo A) art. 633 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge penale ex art. 606, lett. 5) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 633 c.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illegittimità della motivazione; - violazione di legge penale ex art. 606, lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 131 bis c.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illegittimità della motivazione; - violazione di legge penale ex art. 606, lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 133, 533 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; - violazione di legge penale ex art. 606, co. 1, lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 175 c.p. per inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; - violazione di legge penale ex art. 606, lett. B) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di legge penale o altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, l'imputata deduce violazione di legge in ordine al reato di cui alltart. 633 c.p., atteso che non risulterebbe provato che la sua permanenza all'interno di immobile di altrui proprietà (segnatamente nuda proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA]) si sia protratta per un lasso di tempo considerevole, essendo il reato integrato solo nelle ipotesi di una permanenza stabile (e non occasionale o precaria) sullèaltrui terreno e/o edificio. Quanto al secondo motivo, Imputata contesta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delltart. 131 bis c.p., in ragguaglio ai presupposti ed ai limiti edittali che consentirebbero Itapplicazione della norma (difatti, la permanenza' verrebbe meno in relazione al rilascio deldimmobile). Per quel che concerne il terzo motivo, Imputata adduce violazione di legge in relazione ai parametri legali e agli obblighi motivazionali imposti nella determinazione della sanzione penale, non essendo indicati specificatamente i criteri di cui alléart. 133 c.p. legittimanti una pena significativamente discostata dai minimi edittali. Quanto al quarto motivo, Imputata evidenzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui allè.art. 175 c.p. motivato con il solo riferimento alla natura e alla gravità del reato. In relazione al quinto ed ultimo motivo, kimputata deduce violazione di legge in relazione alliart.129 c.p.p., in quanto la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di appello, stante kallontanamento della stessa dallé.immobile prima della sentenza dé.appello. Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame ed in relazione al primo motivo, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pagg. 3 e 4 della sentenza, puntualizza perinentemente che ai fini della configurabilità dell'art. 633 c.p. sia sufficiente l'introduzione nell'immobile altrui al fine di occupano o di trarne profitto, trattandosi di un reato istantaneo che, allorché l'occupazione si protragga nel tempo, assume la caratteristica di reato permanente. Quanto al secondo motivo, il giudice di secondo grado, con motivazione esposta a pag. 5 della sentenza, ha correttamente motivato in ordine alla mancata esclusione dell'art. 131 bis c.p., non potendosi ritenere tenue la condotta alla luce della protratta permanenza nell'immobile per un lasso di tempo apprezzabile. Tale valutazione, in quanto ancorata a precisi elementi di fatto, non è censurabile nella presente sede. Del pari, in ordine alla presunta lamentata mancanza di specificità dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la Corte ha puntualmente motivato a pag. 5 della sentenza. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p..; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Infine, in ordine all'inosservanza o all'erronea applicazione in relazione all'art. 129 c.p.p., va segnalato che nel caso in esame durante il giudizio di primo grado si è verificata la sospensione dal 18/6/2020 al 09/07/2020 per complessivi giorni 21, con la conseguenza che il reato si prescrive in data 22/07/2021 non ancora maturata alla sentenza di appello. Né rileva la prescrizione successivamente maturata nel caso di inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto Sez. Un. 32/2000 [OSCURATO:PERSONA] .Rv. 217266). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]