CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27627/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici aRoma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma via Cicerone n. 28,presso lo studio dell’avvocatoPietro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza n. 130/2022 della Commissione tributaria regionale della Basilicata,depositata il 28 aprile 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversiatrae origine dalla notificazione, il 24 ottobre 2009 , alla Progetours.r.l., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’atto di intimazione di pagamento da parte dell’Agente della riscossione relativo alla cartella esattoriale n. 067200600175833482, emessa per il mancato pagamento della somma di € 13.055,21 dovuta a titolo di ritenute alla fonte, Irpef e Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impugnato l’intimazione di pagamento innanzi alla CTP di Matera nei confronti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione per la mancata notificazionedella relativa cartella di pagamento e nel merito, fra l’altro, per diverse ragioni di illegittimità della pretesa tributaria. 3. La CTP di Matera aveva accolto il ricorso in mancanza di prova della regolarità della notificazione della cartella e la sentenza era stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate innanzi alla CTR d ella Basilicata per la sua mancata estromissione dal giudizio in difetto di legittimazionepassiva. La CTR, però, su richiesta dell’A genzia della Riscossione che aveva riferito del lo sgravio parziale del carico da parte di Agenzia delle Entratee del pagamento del residuo da parte della contribuente, con sentenza n. 27/1/2023, aveva dichiarato estinto il giudizio, ritenendo intervenuta la cessazione della materia del contendere. 4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 16764 del 6.8.2020, era stato accolto in mancanza dei presupposti del la declaratoria della cessazione della materia del contendere a fronte del soddisfacimentonon spontaneo da parte della contribuente della pretesa tributaria residua. 5. All’esito del giudizio di rinvio riassunto dalla società contribuente, la CTR della Basilicata con sentenza n. 130del 2022 aveva respinto l’originario appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo in esistenti i presupposti per la sua estromissione dal giudizio a fronte delle eccezioni concernenti il merito della pretesa tributaria sollevate dalla contribuente e d aveva riconosciuto la “ nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico” confermando la sentenza di primo grado. 6. L ’ A genzia delle E ntrate ha , quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla CTR all’esito del giudizio di rinvio, affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha svolto difese mentre la società contribuente si è difesa mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorsol’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 384 c.p.c. , censurando come apparente la motivazione in quanto non contenente la valutazione della notificazione della cartella di pagamento, unico atto prodromico all’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio, e concentrata esclusivamente sulla questione, mai dibattuta dalle parti,della validità della notificazione degli avvisi bonari e dell’atto di accertamento. In particolare, la CTR nella sentenza impugnata, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. laddove ha accertato la “nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico” quando è pacifico che la parte contribuente aveva richiesto l’annullamento non della cartella ma dell’intimazione di pagamento per effetto del l’ irritualità della notifica zione della pregressa cartella di pagamento da parte della Agenzia d i Riscossione. Al contempo avrebbe disatteso sia l’obbligo di motivazione previsto all’art. 132 c.p.c. e a ll’art. 36 d. lgs. 546 del 1992, confezionando una motivazione meramente apparente in ordine alle ragioni di nullità della notificazione del plico riferite ad un atto non chiaramente identificabile, sia il principio di diritto dettato dall’ordinanzadi cassazione con rinvio della Suprema Corte n. 16764 del 2020 che aveva imposto il riesame della correttezza del procedimento notificatorio della cartella opposta, così violando la previsione dell’art. 384 c.p.c. 1.2 Il motivo è infondatoin tutte le sue articolazioni. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 e in senso conforme Cass. 23/05/2019 n. 13977 ; Cass. 01/03/2022 n. 6758; Cass.28/01/2025 n. 1986). La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia della motivazione ma solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione. 1.3 La sentenza impugnata contiene pacificamente, come dedotto anche dalla controricorrente, un lapsus calami nella parte della motivazione in cui afferma “Devesi riconoscere, invece, la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento prodromico”prima di procedere con l’esposizione delle ragioni di nullità della notificazione eseguita,ai sensi dell’art. 8 L. n. 890 del 1982, dall’agente postale senza specificare le ragioni della mancata consegna del plico e senza documentare l’invio al contribuente della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale. 1.4 Tuttavia,nella parte della motivazione dedicata allo svolgimento del processo la sentenza delinea chiaramente l’oggetto del giudizio che si accinge a definire affermando, dopo aver analiticamente descritto il contenuto dell’intimazione di pagamento e della relativa cartella, che la [OSCURATO:SOCIETA]. “proponeva ricorso in primo grado denunciando in via preliminare la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica all’atto impugnato…” Il lapsus calami ben riconoscibile dal raffronto tra la motivazione e la parte espositiva dello svolgimento del processo in cui delinea correttamente l’oggetto del giudizio nell’annullamento dell’atto di intimazione per la mancata notificazione della cartella prodromica non inficia, quindi, in alcun modo l’impianto logico giuridico delle argomentazioni svolte in relazione all’irritualità del procedimento notificatorio che possono riferirsi solo alla documentazione depositata in giudizio dalla Agenzia della Riscossione per resistere alla domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento. L’esame complessivo ed integrale del testo consente, quindi, di riconoscere agevolmente l’errore e di riferire alla notificazione della cartella prodromica all’intimazione di pagamento, effettivamente oggetto di impugnazione da parte del contribuente, le ragioni della ritenuta irritualità del procedimento notificatorio. Non si ravvisano, quindi, i connotati della motivazione apparente come delineati dalla giurisprudenza della Corte e deve , pertanto, escludersi ladenunciata violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d. lgs. 546 del 1992. 1.5 Una volta afferrato il senso della motivazione riferendo le argomentazioni svolte in ordine alla nullità della notificazione dell’atto prodromico all’ atto di intimazione impugnato dalla contribuente, non sussiste neanche la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatosancito dall’art.112 c.p.c. 1.6 Non sussiste, infine, la denunciata violazione dei limiti del principio di diritto sancito dall’ordinanza della Corte dal momento che la sentenza impugnata nel definire il giudizio di rinvio ha esaminato compiutamente tutte le questioni relative alla cessazione della materia del contendere e alla ritualità della notificazione dell’atto prodromico all’intimazione di pagamento a cui la valutazione del materiale probatorio si riferisce come ben si comprende attraverso l’esame complessivo deltesto della sentenza. Peraltro, lamotivazione relativa alla nullità della notificazione della cartellaprodromica all’atto di intimazione eseguita ai sensi dell’art. 8 L. n. 890 del 1982 è tranciante laddove evidenzia la mancata produzione in giudizio del documento relativo all’espletamento dell’incombente dell’invio della raccomandata informativa, con un’affermazione che l’Agenzia delle Entratenon ha censurato. 1.7Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 2.1 Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna l ’Agenzia delle Entrate ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li