Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 giugno 2022
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:429
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0299_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 – EM / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa C‑299/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Agente temporaneo al servizio di un gruppo politico – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 7 – Trasferimento – Articolo 12 e articolo 12 bis, paragrafo 3 – Nozione di “molestie psicologiche” – Mancata attribuzione di mansioni – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Domanda di assistenza – Danno – Risarcimento»
1.
Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Requisito della ripetitività del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)
(v. punto 102)
2.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito dell’amministrazione – Nozione – Comportamento privo di carattere decisionale – Inclusione
(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91 § 1)
(v. punto 121)
3.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 122)
4.
Funzionari – Riorganizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Portata – Mancata attribuzione di mansioni – Inammissibilità – Obbligo dell’amministrazione di porre rimedio alla situazione – Portata – Indagine in corso sulle asserite molestie psicologiche all’interessato – Irrilevanza
(Statuto dei funzionari, artt. 7 e 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10, § 1)
(v. punti 126-129, 131, 132)
5.
Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Nozione
(Statuto della Corte, art. 61, primo comma)
(v. punto 140)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2021, EM/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑599/19
, non pubblicata,
EU:T:2021:111
), è annullata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento contenuta nel ricorso, in quanto essa era diretta a ottenere il risarcimento del danno subìto dal ricorrente per essere stato privato di mansioni da svolgere nel corso del periodo che va dall’8 dicembre 2016 al 1
o
giugno 2018, data del suo pensionamento.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato al pagamento ad EM di un risarcimento dell’importo di EUR 7500.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑599/19 sia all’impugnazione, la metà delle spese sostenute da EM relative a tali procedimenti.
(
1
)
GU C 431 del 25.10.2021
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