Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 giugno 2022

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:429
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0299_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 – EM / [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑299/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Agente temporaneo al servizio di un gruppo politico – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 7 – Trasferimento – Articolo 12 e articolo 12 bis, paragrafo 3 – Nozione di “molestie psicologiche” – Mancata attribuzione di mansioni – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Domanda di assistenza – Danno – Risarcimento»

1. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Requisito della ripetitività del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3) (v. punto 102)

2. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito dell’amministrazione – Nozione – Comportamento privo di carattere decisionale – Inclusione (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91 § 1) (v. punto 121)

3. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 122)

4. Funzionari – Riorganizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Portata – Mancata attribuzione di mansioni – Inammissibilità – Obbligo dell’amministrazione di porre rimedio alla situazione – Portata – Indagine in corso sulle asserite molestie psicologiche all’interessato – Irrilevanza (Statuto dei funzionari, artt. 7 e 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10, § 1) (v. punti 126-129, 131, 132)

5. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Nozione (Statuto della Corte, art. 61, primo comma) (v. punto 140) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2021, EM/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑599/19 , non pubblicata, EU:T:2021:111 ), è annullata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento contenuta nel ricorso, in quanto essa era diretta a ottenere il risarcimento del danno subìto dal ricorrente per essere stato privato di mansioni da svolgere nel corso del periodo che va dall’8 dicembre 2016 al 1 o giugno 2018, data del suo pensionamento. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato al pagamento ad EM di un risarcimento dell’importo di EUR 7500. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑599/19 sia all’impugnazione, la metà delle spese sostenute da EM relative a tali procedimenti. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0299_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 – EM / [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑299/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Agente temporaneo al servizio di un gruppo politico – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 7 – Trasferimento – Articolo 12 e articolo 12 bis, paragrafo 3 – Nozione di “molestie psicologiche” – Mancata attribuzione di mansioni – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Domanda di assistenza – Danno – Risarcimento» 1. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Requisito della ripetitività del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3) (v. punto 102) 2. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito dell’amministrazione – Nozione – Comportamento privo di carattere decisionale – Inclusione (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91 § 1) (v. punto 121) 3. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 122) 4. Funzionari – Riorganizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Osservanza dell’equivalenza dei posti – Portata – Mancata attribuzione di mansioni – Inammissibilità – Obbligo dell’amministrazione di porre rimedio alla situazione – Portata – Indagine in corso sulle asserite molestie psicologiche all’interessato – Irrilevanza (Statuto dei funzionari, artt. 7 e 24; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10, § 1) (v. punti 126-129, 131, 132) 5. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Nozione (Statuto della Corte, art. 61, primo comma) (v. punto 140) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2021, EM/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑599/19 , non pubblicata, EU:T:2021:111 ), è annullata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento contenuta nel ricorso, in quanto essa era diretta a ottenere il risarcimento del danno subìto dal ricorrente per essere stato privato di mansioni da svolgere nel corso del periodo che va dall’8 dicembre 2016 al 1 o giugno 2018, data del suo pensionamento. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato al pagamento ad EM di un risarcimento dell’importo di EUR 7500. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporta, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T‑599/19 sia all’impugnazione, la metà delle spese sostenute da EM relative a tali procedimenti. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris