CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'assise d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che hachiesto il rigetto del ricorso anche riportandosi alla memoria già depositata;udite le richieste del difensore, Avv. G. Abet, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, è stata confermata la condanna di FrancescoPio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione irrogata con pronuncia dellaCorte di assise di Napoli, in data 27 marzo 2024, in relazione ai reati di omicidiopluriaggravato anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e di violazione dellalegge in tema di armi e ricettazione (pena determinata, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti dellapremeditazione e della recidiva, con l'aumento per la circostanza aggravantespeciale di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., ritenuta la continuazione, in annitrentasei di reclusione limitata ex art 78 cod. pen. alla pena di anni trenta direclusione in concreto irrogata, oltre pene accessorie di legge).Le pronunce di merito riguardano la vicenda riferita dal teste oculare,[OSCURATO:PERSONA], presente a bordo di una vettura assieme alla vittima,confermata da accertamenti tecnici e relativa all'omicidio [OSCURATO:PERSONA] DeBernardo, messo a segno attraverso un colpo di arma da fuoco esploso da partedi soggetti che si trovavano a bordo di un'autovettura posta una distanzasuperiore a 50 metri rispetto a quella a bordo della quale si trovava la vittima.Un unico proiettile, dopo aver urtato e strisciato contro una superficie dura,con una traiettoria da sinistra verso destra, leggermente dall'avanti all'indietro,aveva raggiunto il sedile anteriore destro del veicolo dove stava seduto DeBernardo, colpendolo nella regione laterale sinistra del torace.[OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione del teste oculare, i killer erano due giovani di circa22 anni ed entrambi portavano una barba scura, fattezze risultate, poi,corrispondenti a quelle dell'imputato che, all'epoca dei fatti, aveva 23 anni eportava una vistosa barba scura. La presenza della barba folta e nera venivaconfermata, altresì, da un controllo avvenuto circa venti giorni dopo l’omicidio, indata 5 dicembre 2015.[OSCURATO:PERSONA], alla data dell’accaduto, era ristretto agli arresti domiciliari ma,nell'arco di tutta la giornata in cui si erano svolti i fatti, cioè l'11 novembre 2015,era risultato che questi non aveva ricevuto alcun controllo della sua presenzapresso l'abitazione dalle Forze dell'ordine a ciò preposte.In base alla ricostruzione dei collaboratori di giustizia e alle risultanze dellemovente dell’omicidio. L'uccisione si inquadrava nell'ambito di forti contrasti tra ilclan Mazzarella e i gruppi avversari operanti nel territorio di Napoli e provincia,dagli anni 2000 fino all'attualità, posto che la vittima si collocava nel clanMazzarella: questi aveva assunto anzi, all'interno del gruppo, un ruolo di spiccoperché grazie alla sua attività aveva consentito al sodalizio di estendere la suaegemonia nel territorio del comune di Marigliano.La sentenza rende conto del progressivo indebolimento del clan Mazzarellarisalente all'anno 2013 e dell'ascesa del cartello criminale formato da più famiglieche si era imposto nel quartiere di Napoli denominato Forcella e che avevatrovato sostegno negli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio. Da quila lunga faida tra appartenenti al clan Mazzarella e al clan [OSCURATO:PERSONA] per il controllodella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio.[OSCURATO:PERSONA] si colloca, secondo i provvedimenti di merito, in unmomento di indebolimento del cartello formato dalle famiglie Amirante, Brunetti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alleato con i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio. Si tratta di ungruppo descritto come composito, contrapposto a quello che vedeva alleati il clanMazzarella e i Buonerba da tempo presente nella zona di Forcella, affiancato daappartenenti alla famiglia locale dei [OSCURATO:PERSONA].Partendo dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 2 luglio 2015, quellodi [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato dai collaboratori quale ritorsione a tale attoperché la vittima è stata ritenuta colpevole di aver offerto rifugio a suo nipote,[OSCURATO:PERSONA], che il clan [OSCURATO:PERSONA] considerava l’esecutore materialedell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] per il quale si procede è descritto dai provvedimenti di meritocome strategico perché non soltanto rispondeva a un desiderio di vendetta maanche agli interessi dei [OSCURATO:PERSONA] che, con quella eliminazione fisica, avrebberosottratto agli storici rivali del clan Mazzarella un uomo importante operativo sulterritorio.Per questa convergenza di interessi [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile afornire il killer per l'omicidio, scegliendolo tra uno dei suoi affiliati più in vista,cioè [OSCURATO:PERSONA], al quale si era affiancato, in rappresentanza del clanSibillo, l’odierno ricorrente, emergendo poi che le armi erano state fornite daCiro [OSCURATO:PERSONA] (due pistole). [OSCURATO:PERSONA], si segnala che l'omicidio rispondeva ancheall'esigenza del controllo del territorio e delle piazze di spaccio della zona diMarigliano.La sentenza impugnata, dopo aver valutato le dichiarazioni dei collaboratoridi giustizia e svolta la verifica di credibilità e attendibilità dei dichiaranti (v. p. 14e ss.), dando atto delle contestazioni difensive relative al narrato di questi,richiama le conversazioni intercettate, captate in ambientale all'interno della FiatStilo, in uso a [OSCURATO:PERSONA], e quelle successive al delitto (v. p. 31 e ss.), dallequali si valorizza la circostanza che all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era seguita unavera e propria guerra che vedeva schierate le pazzignane con i [OSCURATO:PERSONA], contestoin cui [OSCURATO:PERSONA] continuava a progettare agguati in danno del gruppo diPiezzo (v. in particolare la conv. n. 7782 del 4 gennaio 2016 sul significatostrategico nell’equilibrio tra i gruppi dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]; v. p. 36 e ss.sulla causale e p. 37 e ss. sull’esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], deicollaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).La pronuncia dà atto anche del diniego dell’istanza di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale e indica le ragioni per le quali addiviene allaconferma, anche in punto di trattamento sanzionatorio, della condannaappellata.2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, l’imputato, affidando l’impugnazione atre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606 lett. d) cod. proc. pen.per mancata assunzione di prova decisiva.La Corte di assise di appello ha confermato la condanna senza accogliere lerichieste di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. ritenendolesuperflue ed irrilevanti.Dopo aver richiamato la normativa di cui all'art 606 lett. d) cod. proc. pen.(v. p. 2 e ss), la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che era stata articolata, con l'atto di appello,una composita richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, chiedendo l'acquisizionedei verbali di interrogatorio resi dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], MassimoPelliccia e [OSCURATO:PERSONA] confluiti nel procedimento relativo all'omicidio diconoscenza dei dichiaranti che avevano reso testimonianza nel presenteprocedimento.Si tratta di tre collaboratori - gli stessi che avevano riferito in ordineall'omicidio [OSCURATO:PERSONA] - sui quali il primo Giudice ha fondato la prognosipositiva di attendibilità, utile a motivare la condanna. Questi, nell'ambito dei duediversi procedimenti, secondo la prospettazione difensiva, avevano resodichiarazioni diverse e, anzi, si erano smentiti vicendevolmente incorrendo inricostruzioni fallaci.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che nel verbale di interrogatorioconfluito nel presente procedimento, ha indicato che il soggetto che viaggiavacon [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eral'imputato detto ‘o nonno. Nel verbale di interrogatorio reso in data 6 novembre2018, nel diverso procedimento per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], l'individuoriconosciuto era indicato come [OSCURATO:PERSONA] detto ‘o nannone. Si tratta dicircostanza che incide, per il ricorrente, sull’attendibilità del collaboratore.Sono state, inoltre, segnalate contraddizioni emergenti dai verbali diinterrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], collaboratori che hannoriferito in relazione ad entrambe le vicende omicidiarie.[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto le informazioni in merito ai due omicidi dalla stessafonte, cioè da [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che lavalutazione di inattendibilità del dichiarante, svolta nel diverso procedimento,deve inevitabilmente incidere anche rispetto alle dichiarazioni rese da Pelliccianel presente procedimento.Sotto altro profilo, si segnala che il vaglio critico doveva essere incentrato,più che sulla dichiarazione del collaboratore, sulla sua fonte, soggetto dareputarsi non credibile. Di qui, la dedotta indispensabilità dell'acquisizione di queiverbali resi in altro procedimento dai due dichiaranti.[OSCURATO:PERSONA], poi, evidenzia di aver chiesto, con i motivi aggiunti proposti ingrado di appello, come prova nuova sopravvenuta, l’acquisizione delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 17 settembre 2024,nell'ambito del procedimento celebrato davanti al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli sull’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Si deduce che, trattandosi di prova nuova, questa va sempre acquisita salvoche non sia vietata dalla legge, manifestamente superflua o irrilevante. Si trattadi dichiarazioni nelle quali il collaboratore ha raccontato di aver appreso delledinamiche dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] che avevanopartecipato all'organizzazione.Il collaboratore riferiva, in quel procedimento, che non era possibile che suamadre [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto parlare con [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidioperché era appartenente al clan avversario, quello dei Mazzarella. Inoltre, lostesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, in quelle dichiarazioni, che dovevaritenersi il carattere menzognero delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese anche nelpresente procedimento.Invece il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] è stato valorizzato dalla sentenzadi primo grado e si specifica proprio che le sue dichiarazioni avevano, quale fonteprincipale, quelle di [OSCURATO:PERSONA], cioè la madre di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto sostenutoda [OSCURATO:PERSONA], invece, incile sulla validità del giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] ilquale aveva indicato come sua fonte la madre di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quest’ultima non avrebbe mai confidato idettagli di azioni omicidiarie, commesse ai danni del clan Mazzarella, proprio aMassimo [OSCURATO:PERSONA] in quanto esponente di rilievo di tale consorteria. Sicché ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi false.I giudici di appello, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria,hanno ritenuto che le prove richieste non avrebbero inciso sui fatti del processo esulla valutazione di attendibilità dei collaboratori. Tuttavia, tali verbali andavanoacquisiti onde acclarare la genericità, circolarità e le contraddizioni su cui fondal'impianto accusatorio.Nel caso di specie, le richieste della [OSCURATO:PERSONA] non erano generiche o esplorativema, anzi, capaci di incidere su un punto essenziale cioè la validità e genuinitàdelle fonti dichiarative, prova decisiva perché avrebbe avuto un'incidenza direttasull'attendibilità dei collaboratori.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazionedi legge penale e vizio di motivazione.L'intero impianto probatorio fonda sulle dichiarazioni di numerosicollaboratori di giustizia che sono sopraggiunti perché inizialmente l'imputato erastato escluso dall'attività investigativa che aveva portato all'affermazione diresponsabilità di altri soggetti. Solo successivamente, grazie al contributo dialcuni dichiaranti, l'Autorità giudiziaria aveva mosso l'accusa in capo all'imputatoodierno ricorrente. Si tratta di fonti de relato perché nessuno dei collaboratori hacognizione diretta degli avvenimenti.A p. 10 e ss. del ricorso si prendono in esame i diversi contributi deicollaboratori (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Sievidenzia che, quanto ai contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi erano statiritenuti non significativi dalla Corte territoriale in relazione alla vicenda cheinteressa.Si deduce che, inizialmente, l'imputato non era stato indicato qualeesecutore dell'omicidio e che il teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], presente nellavettura con la vittima al momento dell’agguato, aveva specificato che gliSi rimarca che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono contraddittorie e in contrastocon tali dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, gli esecutori materiali erano in tree verosimilmente doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] era in una posizione defilata,risultando, comunque, il narrato generico e superficiale. Si contesta affianco allanatura generica del contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], la genericità delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che aveva avuto notizie dell'omicidio da LuigiEsposito e che a sparare erano stati [OSCURATO:PERSONA] detto ‘o nannone eMichele [OSCURATO:PERSONA], sicché [OSCURATO:PERSONA] non era stato coinvolto nell’accaduto. Si tratta didato contrastante con le altre prove dichiarative che escludono la presenza di tresoggetti.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata l'aver coinvolto [OSCURATO:PERSONA] -un terzosoggetto- nell'agguato non è circostanza incidente sul piano logico quanto alledichiarazioni che vogliono [OSCURATO:PERSONA] partecipe quale uno dei killer.Invece, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa contraddizione incide inevitabilmentesulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché configge conquanto emerso dalle altre prove assunte all'interno del processo. Si sostiene,infatti, che se gli esecutori erano in due, come afferma il teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] liindica in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Se, invece, si deve credere che questi erano intre, come afferma lo stesso [OSCURATO:PERSONA], allora vuol dire che [OSCURATO:PERSONA] aveva unaposizione defilata. Di qui la critica circa la genericità del contributo offerto, delpari di quello di [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, si osserva che la sentenza ignora del tutto il contributo offerto daMarino rispetto alla figura di [OSCURATO:PERSONA], madre del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e fonte di riferimento delle dichiarazioni di MassimoPelliccia.[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la donna, con il supporto di [OSCURATO:PERSONA] eVincenza [OSCURATO:PERSONA], aveva invitato presso la propria abitazione il figlio o il nipotedel defunto al fine di fargli credere che l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] DeBernardo era stato [OSCURATO:PERSONA], con l’obiettivo di mettere la famiglia deiBernardo contro quella dei [OSCURATO:PERSONA]. A questo fine la donna (detta la pazzignana)aveva aggiunto che anche la morte di un altro [OSCURATO:PERSONA] deceduto a seguito diincidente stradale era stata architettata da [OSCURATO:PERSONA]. Di qui l'ambiguitàdella fonte riferita da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di dichiarazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] e daRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito, secondo i primi verbali diinterrogatorio, che a commettere l'omicidio erano stati [OSCURATO:PERSONA] e DanieleNapolitano. Soltanto a tre anni di distanza da tali dichiarazioni, nell'interrogatoriodel 4 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] eRoberto [OSCURATO:PERSONA] che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'azione omicidiaria.Si tratta di un soggetto completamente diverso da quelli indicati nei primitre interrogatori e non vi è un mero fraintendimento nell'indicazione delnomignolo di uno dei partecipi. Si osserva, peraltro, che [OSCURATO:PERSONA] era anch'eglicollaboratore di giustizia e che questi non ha mai parlato, nella sua deposizione,dell'imputato e della sua partecipazione all'omicidio.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], questi ha riferito che a parlargli delcoinvolgimento dell'imputato nell'omicidio era stato il cognato [OSCURATO:PERSONA],marito della sorella, durante un colloquio avuto presso la casa lavoro di Padovanel gennaio 2017.[OSCURATO:PERSONA], quanto alla validità della fonte e sugli interessi di cui questa eraportatrice, evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva subito diversi agguati in quanto eraritenuto possibile responsabile dell'omicidio per il quale si procede. Di qui lanecessità di [OSCURATO:PERSONA] di sviare l'attenzione dalla propria persona individuando unaltro colpevole. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni nell'interesse disalvaguardare la sorella [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era coniuge e, dunque,non può essere valutato come fonte attendibile vista la criticità che investe lasua fonte di riferimento, in quanto diretto dalla finalità di escludere la propriaresponsabilità e i sospetti sulla sua persona.Lo stesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha esposto circa il coinvolgimentonei fatti per i quali è processo di [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie; di qui la necessità diconoscere la fonte di questi.Per la [OSCURATO:PERSONA] è erronea, quindi, la motivazione offerta dalla Corte territorialesul punto e non conforme al principio di legittimità secondo il quale lavalutazione di attendibilità e credibilità di ogni dichiarante deve estendersi anchea quella della fonte primaria di conoscenza e alla genuinità del suo narrato.Sicché, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui sostiene chequanto al narrato di [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, può essere che la loro conoscenza deifatti derivi dalla circostanza di abitare nella stessa zona e di avere rapporti conaltri soggetti della vicenda da cui trarre la possibilità di sapere cose riferite a lorovolta a [OSCURATO:PERSONA], finisce per dare credito a mere voci di popolo.Numerose sono le perplessità anche quanto alla fonte di conoscenzarappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso collaboratore di giustizia, l'udienzadel 28 giugno 2023, escusso davanti alla Corte di assise di Napoli aveva indicatola [OSCURATO:PERSONA] come una menzognera, compromettendo tutto il contributoconoscitivo da questa reso.Altra fonte di conoscenza è [OSCURATO:PERSONA] moglie di [OSCURATO:PERSONA] della vittima, la quale ha raccontato dell'incontro a casa dellapazzignana, in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva addebitato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] aCristiano [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha descritto la madre come solita organizzaretranelli e tramare con strategie, riferendo l'episodio in cui la donna avevainvitato tale Lina, familiare dei [OSCURATO:PERSONA], fingendosi amica per ottenereinformazioni utili per la pianificazione dell'omicidio.Con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che le dichiarazioniprovengono da una conversazione, che lo stesso intratteneva con GiuseppeGambardella, mentre erano intenti a consumare sostanze stupefacenti.Gambardella gli aveva raccontato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'omicidio conMinichini. Le informazioni rese, a parere del ricorrente, sono generiche perché, insede di esame dibattimentale, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto altredomande sulla vicenda di cui gli aveva parlato Gambardella, limitandosi arecepire il dato della partecipazione.Non è sufficiente, invece, per la giurisprudenza di legittimità l'indicazione diun soggetto quale responsabile di un evento delittuoso ai fini di una validadichiarazione etero accusatoria ma è indispensabile specificare l’apporto causalefornito alla realizzazione del fatto e su tale punto il collaboratore non è stato ingrado di fornire alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti. Del resto,L'azione omicidiaria era stata preceduta da diversi tentativi, come riferito dallostesso collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; di qui la genericità dell’indicazione relativa allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio in quanto è plausibile anche inquadrare ilcoinvolgimento nella partecipazione soltanto ad uno dei numerosi episodi chel'avevano preceduto.[OSCURATO:PERSONA], poi, ha riferito della fase preparatoria dell'omicidioindicando sé stesso come trait d'union tra gli uomini di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLuigi [OSCURATO:PERSONA], spiegando le ragioni dell'omicidio e l'interesse di diverse famigliecriminali a partecipare all'azione delittuosa.Il dichiarante ha affermato di aver dato il consenso all'uccisione della vittimasupportato dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e dalla cugina [OSCURATO:PERSONA] che, tramite [OSCURATO:PERSONA], il suo gruppo era stato messo incontatto con [OSCURATO:PERSONA] anch'egli coinvolto nella vicenda perché intenzionato adindebolire il clan Mazzarella. I [OSCURATO:PERSONA], invece, volevano vendicare l'omicidio diEmanuele [OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante ha affermato di aver inserito nella compagine chesi stava formando anche il suocero, [OSCURATO:PERSONA].Sicché, il collaboratore indica come interessati all'azione criminosa, da luistesso messi in contatto per il buon fine, il suocero [OSCURATO:PERSONA] e MicheleMinichini che prima non si conoscevano.Tale ricostruzione viene confrontata dal ricorrente con il contenuto delleintercettazioni telefoniche, in particolare con la conversazione n. 5082 del 4dicembre 2015, coincidente con un'uscita dal carcere per permesso premio delloSchisa intrattenuta con il suocero [OSCURATO:PERSONA].La conversazione viene indicata dal ricorrente come elemento che smentiscela ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la sua centralità nell'organizzazionedell'omicidio. Sarà, poi, lo stesso collaboratore che, nel corso dell'esamedibattimentale, a svolgere un’interpretazione autentica dell'intercettazioneammettendo che in quel momento aveva effettivamente dichiarato di nonconoscere [OSCURATO:PERSONA] precisando che questo era dovuto alla necessità di parlarnein maniera criptata.Tuttavia, dal resto della conversazione risulta che invece i caratteri dellasegretezza non facevano parte del contenuto del colloquio. In quellaconversazione è [OSCURATO:PERSONA] che descrive a [OSCURATO:PERSONA] le fattezze di [OSCURATO:PERSONA],richiamando i tatuaggi che lo stesso aveva sulla testa al fine di far comprendereallo stesso [OSCURATO:PERSONA] chi era il soggetto a cui faceva riferimento; tale parte dellaconversazione, a parere del ricorrente, smentisce irrimediabilmente il contenutodella ricostruzione svolta dal collaboratore. Infatti, da questa conversazione èevidente che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva proprio il soggetto che doveva realizzarel'omicidio e che lui stesso diceva di aver presentato al proprio sodalizio.La Corte territoriale ha dato luogo a una lettura illogica delle argomentazionimentre avrebbe dovuto concludere per l’inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, invece,come dichiarante maggiormente significativo nella ricostruzione che vuoleCorallo partecipe dell’omicidio.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto genuino dallaCorte territoriale con ragionamento che non si condivide vista la genesi e ilcontenuto delle dichiarazioni rese. Si tratta del dichiarante per il quale la [OSCURATO:PERSONA],nel corso del primo grado di giudizio, aveva segnalato che era stato nella stessalocalità protetta con [OSCURATO:PERSONA], anche se non si tratta di collaboratore di giustizia.Questi ha dichiarato di aver assistito, nel giorno dell'omicidio, all'arrivo pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deridevano conscherno gli ultimi momenti di sofferenza della vittima colpita dal proiettilemimandone i gesti.[OSCURATO:PERSONA] non è collaboratore di giustizia ma, secondo il ricorrente, avevatutto l'interesse ad accreditarsi come futuro collaboratore; quindi, necessitava diun’attenzione maggiore nella valutazione dell'attendibilità del narrato, tenutoconto che, invece, i giudici di secondo grado hanno attribuito immediatacredibilità alle sue dichiarazioni. Inoltre, questi aveva interesse a sostenere ilnarrato di [OSCURATO:PERSONA], tanto che quest’ultimo ha fruito della circostanza della cd.collaborazione attuosa. Peraltro, non va trascurato che, all'epoca dell'omicidio,[OSCURATO:PERSONA] era tredicenne e riferiva di essere totalmente sicuro soltanto del nomedi [OSCURATO:PERSONA] e di ‘o cafone, senza precisare la descrizione della persona che erasopraggiunta a casa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trae da questa mancataindicazione la conclusione secondo la quale questi ricordava soltanto il nome deipresenti ma non sapeva identificarli. Inoltre, nell'ambito della sua deposizione sinota che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che molte persone nell'ambiente da luifrequentato a suo tempo utilizzavano pseudonimi per non essere riconosciute.In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene la manifesta illogicità della motivazionerelativa alla valutazione delle fonti d'accusa sostenendo che:-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso dichiarazioni de relato il cui apporto è statoritenuto insufficiente dalla stessa Corte territoriale;-[OSCURATO:PERSONA] ha escluso inizialmente la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti dicui è processo, ritrattando successivamente le proprie dichiarazioni ed inserendoil ricorrente nell'azione ma senza fornire una descrizione precisa dell'accadutoanzi il risultato contrasto con quello esposto dagli altri dichiaranti, utilizzandouna fonte di conoscenza - [OSCURATO:PERSONA]- pacificamente doppiogiochista;-[OSCURATO:PERSONA] ha appreso del contributo dell'imputato nella fase esecutivada [OSCURATO:PERSONA] che non aveva mai parlato di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], mentreRoberto de [OSCURATO:PERSONA] ha riferito della partecipazione soltanto di DanieleNapolitano e non del ricorrente;-[OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la totalità della sua conoscenza da soggettiterzi, [OSCURATO:PERSONA] e dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], risultati interessati a escludere loroprofili di responsabilità dai fatti; inoltre, quanto ha appreso da [OSCURATO:PERSONA] è attendibile per la capacità di veicolare gli eventi attraverso menzogne daparte di quest'ultima;-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto una lettura degli eventi appresa de relato daGiuseppe Gambardella, ma soltanto generica e circoscritta;-[OSCURATO:PERSONA] è contraddittorio e rende un complessivo apparatodichiarativo in contrasto con la lettura della intercettazione n. 5082 del 2015indicata dal ricorrente, dalla quale emerge che il dichiarante non conoscevaMichele [OSCURATO:PERSONA] personalmente;-[OSCURATO:PERSONA] offre un racconto orientato a salvaguardare il percorsocollaborativo del cognato e comunque ad accreditarsi come possibilecollaboratore di giustizia.Tutti i dichiaranti, poi, non sono fonti dirette ma de relato della narrazione e,dunque, sarebbe stata necessaria la verifica non soltanto della loro attendibilitàintrinseca ma anche della fonte primaria di conoscenza e della genuinità delnarrato, dovendo procedersi alla valutazione delle dichiarazioni etero accusatoriecon particolare rigore.2.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza, erronea applicazione dilegge penale e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riduzionedella pena ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, del codice di rito.Assume il ricorrente che il rito abbreviato condizionato, richiesto all'udienzapreliminare, prima, e al dibattimento, poi, è stato illegittimamente negatononostante la decisività dell'integrazione probatoria richiesta in particolarel'esame del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].All'udienza preliminare del 13 dicembre 2022 il difensore munito di procuraspeciale aveva fatto richiesta di definizione del procedimento nelle forme del ritoabbreviato condizionato all'esame del collaboratore indicato, ritenuto rilevante inquanto le precedenti dichiarazioni rese in ordine al coinvolgimento dell'imputatonell’omicidio risultavano imprecise e superficiali, nonché smentite dalle risultanzeinvestigative.A seguito di rigetto il difensore, nel corso del dibattimento, aveva ripropostol'istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato riportandosi, all'udienzadel 3 marzo 2023, alle argomentazioni già svolte dal Giudice nel respingere larichiesta e prestando consenso all'acquisizione di tutto il materiale probatoriorientrante nel fascicolo del pubblico ministero, riservandosi l'esame delcollaboratore di giustizia già inserito nella lista testi depositata, così rinunciandoall'esame di tutti gli altri testi e collaboratori.La stessa istanza è stata riproposta davanti alla Corte di appello che haritenuto l'assunzione della prova non decisiva o indispensabile per la decisionevisto che le dichiarazioni del collaboratore erano già state riportate nei verbali diinterrogatorio resi nel corso della collaborazione e che le incongruenze odiscrasie ravvisate non erano circostanze idonee a legittimare la richiesta di ritoabbreviato condizionato.La necessità di sottoporre ad esame il collaboratore, secondo la [OSCURATO:PERSONA], eradovuta all’esigenza di comprendere nel contraddittorio quanto riferito in manieragenerica e superficiale nel corso delle indagini circa il ruolo di vertice che ilcollaboratore assumeva di ricoprire e circa le risposte, da questo fornite, inordine al contenuto delle conversazioni intercettate. Significativa è stata indicataanche la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al contenuto della intercettazioneambientale n. 5082 del 4 dicembre 2015, rispetto alla quale il dichiarante avevareso, nel corso del dibattimento, l'interpretazione autentica del colloquioassumendo che la mancanza di conoscenza di Menichini risultante da quelcolloquio era dettata dalla necessità di parlare in modo criptato. Diversamente, ilricorrente evidenzia che, dal complesso della captazione, emerge che ildichiarante si sentiva libero di parlare apertamente dei propri intenti criminosi,contraddizione che è potuta emergere soltanto a seguito dell'esamedibattimentale. Sicché, la motivazione della Corte territoriale sul punto apparescarna e illogica e, a parere del ricorrente, non si confronterebbe con l'effettivoapporto, tratto dall'istruttoria dibattimentale proprio in base alle dichiarazioni diSchisa.La motivazione non sarebbe in linea con la giurisprudenza di legittimitàsecondo la quale il giudice del dibattimento, il quale ha respinto in limine litis larichiesta di accesso al rito abbreviato rinnovata rispetto al precedente rigetto delGiudice per le indagini preliminare, deve applicare, anche d'ufficio, la riduzionedel terzo se riconosce, anche alla luce dell'istruttore espletata, che quel rito sidoveva celebrare. Si tratta di istanza ammissibile anche nel caso in cuil'integrazione probatoria abbia ad oggetto la rinnovazione dell'esame di unapersona che ha già reso dichiarazioni nelle indagini preliminari, essendosufficiente che si evidenzino temi da integrare a fronte di dichiarazioni carenti ocontrastanti rese nelle indagini.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazionein pubblica udienza partecipata, accordata.All’esito dell’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel sensoriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattereeccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con leacquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice èsubordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predettapresunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 – 01).Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato all'apprezzamento delgiudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità seadeguatamente motivato, deve sottolinearsi che, a fronte di una motivazione chedà conto, in modo univoco, del fatto che è stato ritenuto non impossibiledecidere allo stato degli atti (v. p. 46 e ss. della sentenza di secondo grado),alcun rilievo può assumere la critica difensiva.Con il ricorso per cassazione, infatti, può essere censurata la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostril'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata,di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimentoe concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero statepresumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione dideterminate prove in appello (tra le altre, Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, Cozzetto, Rv. 258236).A parte il fatto che la mancata assunzione di una prova decisiva - qualemotivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione aimezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495,comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia statosollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi deipoteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. -come avvenuto nel caso di specie nel corso del giudizio di primo grado - e daquesti sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841 del18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052), deve comunque rilevarsi come ilricorso, non solo non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività dellaprova preesistente non ammessa in sede di rinnovazione istruttoria in appello(acquisizione dei verbali di dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2018, diPelliccia del 26 giugno 2018 e 24 luglio 2018, di [OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2019, tuttiresi in diverso procedimento), ma altresì non si sia confrontato con lamotivazione con cui la sentenza ha evidenziato l'esatto contrario.Invero, i giudici di merito hanno segnalato, in modo ineccepibile, che sitratta di verbali di dichiarazioni che, al più, sarebbero stati capaci di offrire unapporto in ordine al giudizio di attendibilità dei medesimi collaboratori svolto indiverso procedimento, giudizio che, però, è demandato al giudice che procede eche deve riguardare i fatti oggetto di quel giudizio, non quelli che non sono invalutazione nel caso in esame. Del resto, si tratta di conclusione in linea conl'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità secondo la quale unavalutazione negativa dell'attendibilità e credibilità della chiamata in correità nonesclude che, in altro contesto, sia formulato un giudizio positivo su credibilità emotivata valutazione autonoma, svolta dal giudicante che procede (Sez. 1, n.8799 del 23/1/2018, dep. 2019, Petruolo, Rv. 276166 - 01).Osserva il Collegio, poi, che diversa è la regola di valutazione imposta algiudice di merito per accedere all’assunzione, in sede di rinnovazione istruttoriain grado di appello, di una prova nuova, come quella nella specie richiesta aisensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto l’acquisizionedei verbali di dichiarazioni, rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 17 settembre 2024,nell’ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per l’omicidio diInvero, detto tipo di rinnovazione istruttoria, secondo la previsionenormativa, è da compiere ove non risulti vietata dalla legge, superflua oirrilevante, diversamente dai requisiti necessari per accedere alla rinnovazioneistruttoria invocata ai sensi del comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen.Tuttavia, la Corte d’assise di appello motiva, in modo cumulativo, seppurestringato (v. p. 46 e ss.), anche relativamente a questa diversa richiesta dirinnovazione dell’istruttoria, comunque, riscontrando che la prova nuova è stataritenuta irrilevante in relazione al caso in esame.Invero, anche secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si tratterebbedi dichiarazioni rese in diverso procedimento idonee ad incidere sul giudizio diprocedimento. Tuttavia, si tratta di prova acquisita in altro procedimento,invocata nel presente per sollecitare la Corte territoriale alla rivisitazione delgiudizio di attendibilità e credibilità di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ePelliccia, che rappresentano solo una parte delle fonti di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in particolare, secondo la ricostruzione dei giudicidi merito, sono risultate significative per delineare il movente dell’omicidiomentre altre prove a carico sono indicate nelle due sentenze di condannairrevocabili emesse a carico dei concorrenti nel reato, l’esecutore materialeMinichini e i mandanti e concorrenti morali, nonché nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], escussi in qualità di testi, oltre che nelle altre dichiarazioni di plurimicollaboratori.Più precisamente, per la sentenza impugnata, sono significative ledichiarazioni non solo di [OSCURATO:PERSONA] ma anche quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché latestimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo teste oculare (oltre agliaccertamenti balistici), avendo descritto, il primo, il significativo dialogoavvenuto nell’appartamento in cui si erano ritirati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest’ultimo condannato per essere uno degli esecutori materiali dell’omicidio)durante il quale i due avevano deriso la vittima colpita a morte, nonché ilsecondo le peculiari fattezze dei killer risultate corrispondenti a quelle di Coralloall’epoca degli avvenimenti.Sicché, altri elementi a carico sono stati considerati in sede di merito e ilricorrente non specifica, oltre che la rilevanza, la decisività delle prove che siintendeva rinnovare ex art. 603 cod. proc. pen. Anzi, è lo stesso ricorrente che,con il secondo motivo di ricorso, fa riferimento, nel contestarne l’affidabilità,anche alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che hanno resodichiarazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA].1.2. Il secondo motivo è infondato.1.2.1. Va chiarito che, secondo il costante indirizzo interpretativo dilegittimità, perché le chiamate de relato possano riscontrarsi a vicenda, lagiurisprudenza di legittimità ha posto delle regole di giudizio da attuare conprudenza da parte del giudice di merito che deve procedere, dandone conto conla motivazione ed indicando le ragioni per le quali queste vengono utilizzate, siapure nell'ambito del suo libero convincimento.[OSCURATO:PERSONA] l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte nella valutazionedella chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertarel'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva deldichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorsovalutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, inquanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suoracconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra lealtre, Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. 6, n. 40899del 14/06/2018, C., Rv. 274149; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, Rv. 255145). Inoltre, costituisce principio affermato dalle Sezioni Unitegeneralmente condiviso, quello in forza del quale la chiamata in correità o inreità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risultiimpossibile (anche perché proveniente dallo stesso chiamato), può avere comeunico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altrao altre chiamate di analogo tenore.Ciò, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamenteeffettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante edell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri dellaspecificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati irapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne datisintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato alprimo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsireciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevantidel thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che nondevono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomiagenetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazionediverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. cit.).[OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che è stato affermato da questa Corte di legittimità ilprincipio secondo il quale le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad uncollaboratore di giustizia, che ne abbia, successivamente, riferito nelle propriedichiarazioni, hanno natura confessoria. Di talché, una volta positivamentevagliata l'attendibilità del collaboratore, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se neapprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere lariconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5,n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603; Sez. 1, n. 9891 del04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503).1.2.2. Tanto premesso, si osserva che il pur articolato motivo di ricorsofinisce per contestare, nel complesso, la valutazione delle fonti di riferimentosvolta in sede di merito e il giudizio di attendibilità e credibilità del narrato deicollaboratori, analiticamente confermato in sede di appello, in parte, richiamandoconsiderazioni già svolte nei motivi di gravame, dunque, con argomentireiterativi e quindi non consentiti vista la motivazione esauriente resa dalla Corteterritoriale, in parte, confrontando, in modo inammissibile nella presente sede, lamotivazione di secondo grado con altre fonti di prova, richiamando altri verbali didichiarazioni o mezzi istruttori, così sollecitando questa Corte a un inammissibileriesame delle dichiarazioni suddette, attività di puro merito, del tutto inibita allaCorte di legittimità.A ciò si aggiunga che il ricorrente omette di considerare, quanto alle fontiriferite e all’asserita natura de relato di tutte le dichiarazioni eteroaccusatorieutilizzate a fondamento della condanna, che molte delle affermazioni rese daicollaboratori, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], derivano da conoscenza diretta deldichiarante.Inoltre, si trascura che la giurisprudenza di legittimità non sempre qualifica ifatti riferiti da altri partecipi alla medesima compagine quali dichiarazioni derelato. Anzi, è noto che la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte altre, Sez.1, n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344 – 01), in tema di chiamata in reità ecorreità, reputa non assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quellecon le quali un intraneo riferisca notizie assunte, nell'ambito associativo,costituenti un patrimonio comune in ordine ad attività e associati della coscamafiosa; sicché le sue dichiarazioni sono suscettibili di essere utilizzate in mododiretto e non come mere dichiarazioni soggette alla verifica di attendibilità anchedella fonte primaria (tra le altre, Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese,Rv. 285587 – 03).Dunque, non è viziata la motivazione nella parte in cui attribuisce rilievoanche a notizie a conoscenza di taluni dichiaranti perché circolanti nel gruppo diriferimento, dunque, non valutate in sede di merito come tratte da mere vocicorrenti.Peraltro, gli argomenti svolti dalla Corte territoriale in punto attendibilità ecredibilità delle chiamate non sono manifestamente illogici.Circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste sono state ritenuteapporto non sufficiente dai giudici di secondo grado, dunque, ogni critica svoltasul punto appare priva di rilievo.[OSCURATO:PERSONA], la valutazione dei giudici di appello appare in linea con i principigiurisprudenziali richiamati al § 1.2.1. (v. p. 14 e ss. della sentenza di secondogrado), avendo svolto i giudici di merito approfondito esame anche della fonte diriferimento ([OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la critica proposta dal ricorrente apparereiterativa del gravame in quanto fondata su argomenti già devoluti con l’appellocui la motivazione svolta risponde (v. p. 15 e ss.) con argomenti esaurienti ecompleti.Viene, poi, indicato, a conferma delle affermazioni rese sull’esecuzionedell’omicidio e circa la precisione dei dettagli forniti con il racconto di [OSCURATO:PERSONA],l’elemento di riscontro rappresentato dal rinvenimento, nel luogo nascosto aPonticelli, sito in zona industriale, ove [OSCURATO:PERSONA] era stato condotto per recuperarele due armi utilizzate nell’omicidio ma non trovate, di due pistole recuperatecasualmente da un contadino.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la motivazione svolta, nel complesso (v.p. 17 e ss.), appare immune da vizi di ogni tipo e la censura devoluta con ilricorso risulta corrispondente, in larga parte, al motivo di gravame cui la Corteterritoriale ha risposto con argomenti privi di illogicità manifesta e lineari. Lacritica, poi, confronta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con quelle rese da altri dichiaranti([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), sollecitando un’operazione dimerito non consentita a questa Corte.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state, poi, dettagliatamentevagliate dalla Corte territoriale (v. p. 19 e ss.) specificamente analizzando anchel’attendibilità delle fonti di riferimento ([OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA], LuisaDe [OSCURATO:PERSONA]) soprattutto per la [OSCURATO:PERSONA] per la quale, già con l’atto di appello,si erano evidenziate criticità quanto all’interesse della donna a veicolare glieventi attraverso dichiarazioni non credibili. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come il primocollaboratore ad aver fornito dettagli rilevanti circa la vicenda delittuosa per laquale si procede, posto in un contesto delinquenziale (clan Mazzarella e poi acapo di un proprio gruppo nella zona di Marigliano) tale da essere pienamente alcorrente delle dinamiche in cui è maturato l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Lapronuncia spiega anche i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], attraverso lafamiglia di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come uno dei capi,insieme a lui, a Marigliano e, in ogni caso, affronta il medesimo tema devolutocon il ricorso, circa il diverso posizionamento camorristico tra il dichiarante e laDe [OSCURATO:PERSONA], specificando tuttavia, che l’osservazione difensiva non poteva esseredi tale peso da rendere poco credibili le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], avendo questidichiarato di averle apprese anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dallasua compagna [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 23 della sentenza di appello).Circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione offerta dalla Corteterritoriale appare non solo completa ma anche specifica (v. p. 37 e ss.).Questi, per la Corte territoriale, non si è limitato a narrare quanto appresoda Gambardella, ma ha fornito dettagli su quanto a sua conoscenza, in quantointraneo al clan [OSCURATO:PERSONA] e, poi, divenuto parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],detenuto, all’epoca della collaborazione, anche per fatti (cessione illecita distupefacenti) commessi in concorso proprio con [OSCURATO:PERSONA] di cui era amico, haspecificato che Gambardella gli aveva raccontato - perché appreso dallo stessoCorallo - che quest’ultimo era l’esecutore dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (indicatocome un mazzarelliano di ferro) fornendo anche dettagli sui mandantidell’agguato, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso anche altri omicidi, purnon indicando specificamente le vittime.Circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la sentenza impugnatarende motivazione esauriente e immune da illogicità manifesta (v. p. 23 e ss.),in quanto rende conto del complesso delle dichiarazioni rese dal capodell’omonimo clan assieme a sua madre [OSCURATO:PERSONA], gruppo confederatocon i [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ben addentro alle dinamiche e ai contrasti tra gruppiall’epoca dell’omicidio.Le informazioni riferite da [OSCURATO:PERSONA] non sono indicate come provenientisoltanto da sua madre, ma anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e hannoreso chiare e dettagliate le dinamiche della genesi, della fase ideativa edeliberativa dell’omicidio (v. p. 25 e ss.), oltre a indicare i nominativi dei killer ela provenienza delle armi utilizzate per l’agguato.Il tema del contrasto tra quanto dichiarato e il contenuto dellaintercettazione n. 5082 del 4 dicembre 2015 è stato introdotto anche in sede diappello e sul punto (v. p. 29 e ss.) la Corte territoriale ha dato conto, conmotivazione immune da illogicità manifesta, di aver confrontato il contenuto deidialoghi captati in coincidenza del permesso premio dato a [OSCURATO:PERSONA] e ledichiarazioni del collaboratore, concludendo, comunque, per un giudizio diTanto, in considerazione del profondo legame, anche parentale, delcollaboratore con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, ovviamente, con sua madreLuisa [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’emerso rapporto di amicizia che legava [OSCURATO:PERSONA] aMichele [OSCURATO:PERSONA]. Ma soprattutto, la motivazione valorizza il contenutocomplessivo delle intercettazioni, dato con il quale il ricorso non si confrontaspecificamente, che attestano secondo la convergente lettura dei provvedimentidi merito, il coinvolgimento di altri clan nella strategia di [OSCURATO:PERSONA] diretta aorganizzare l’omicidio per cui si procede e la piena adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’attivitàdi [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva ricevuto informazioni su come l’omicidio era statomesso a segno (v. p. 31 e ss.). Né può essere trascurato che, espressamente, laCorte territoriale supera la lettura della conversazione n. 5052 del 4 dicembre2015 offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] già in sede di appello spiegando che, invece, dallalettura integrale del colloquio intercettato era stato possibile riscontrare cheSchisa, non solo non aveva negato nella conversazione di conoscere MicheleMinichini ma aveva dimostrato, nel prosieguo del dialogo, di ben conoscere ilMichele menzionato da [OSCURATO:PERSONA], riportando, anzi, anche dettagli sullamateriale esecuzione dell’omicidio messa a segno da [OSCURATO:PERSONA] (“con una botta”).[OSCURATO:PERSONA], non appare rilevante, con riferimento alle dichiarazioni testimoniali diImprota, quanto osservato dal ricorrente circa la motivazione remota cheavrebbe indotto il dichiarante a rendere testimonianza (salvaguardare il percorsocollaborativo del cognato [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, accreditarsi comepossibile collaboratore di giustizia), tenuto conto che la Corte territoriale espone,con un ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, che non è emerso,comunque, uno specifico interesse in capo al teste, a rendere accuse false neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, secondo la Corte territoriale non sono stati evidenziatimotivi specifici per reputare che il teste (v. p. 41 e ss.) fosse stato mosso daspecifico intento calunniatorio verso [OSCURATO:PERSONA], mostrando anzi genuinità espontaneità nel narrato reso, peraltro, in un momento in cui a carico del testenon vi era in atto alcun provvedimento restrittivo, quando aveva reso nota alpubblico ministero la sua volontà di collaborare con la giustizia. Inoltre, la Corteterritoriale ha aggiunto che nei confronti del cognato del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], erastato attivato un programma di protezione, ricevendo per l’apporto fornito anchela circostanza attenuante speciale della cd. collaborazione attuosa, a prescinderedal dichiarato di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, secondo i convergenti provvedimenti di merito, tutte le fontidichiarative, anche di tipo testimoniale, finiscono per convergere circa il nucleocentrale delle accuse a carico di [OSCURATO:PERSONA], affermando la sua partecipazione qualeesecutore materiale all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], anche se il suo inserimento nellasquadra dei killer viene chiarito da alcuni dei collaboratori in una seconda fase,rispetto all’inizio delle indagini.1.3.Il terzo motivo è infondato.La Corte d'appello ha escluso che ricorressero i presupposti per reputareindebita la negazione del rito abbreviato condizionato, ritenendo non decisiva néindispensabile la dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] assunta al dibattimento,tenuto conto del complessivo quadro probatorio che, al momento della richiestadi rito abbreviato condizionato, fondava anche su molteplici, ulteriori elementi esul contributo dichiarativo di altri collaboratori di giustizia.Del resto, lo stesso esame dibattimentale del dichiarante, secondo quantoriportato nei provvedimenti di merito, si è limitato ad esporre quanto giàaffermato nel corso degli interrogatori.La motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale, dunque, non ècontraddittoria in quanto l'esame dibattimentale ha confermato l'assenza di realedecisività dell’integrazione proposta, non essendo emerso, da parte delcollaboratore nell’esame svolto al dibattimento, un contributo tale da incidere inmodo determinante sulla decisione adottata.Anche rispetto alla conversazione indicata dalla [OSCURATO:PERSONA], non si comprende inche modo l’interpretazione autentica del colloquio, fornita da [OSCURATO:PERSONA] aldibattimento, possa essere ritenuta circostanza decisiva e utile all’imputato,risultando piuttosto una giustificazione della circostanza che, in quellaconversazione, da una parziale lettura dei dialoghi, pare che [OSCURATO:PERSONA] non conoscaMinichini che, invece, secondo le sue diffuse dichiarazioni, è proprio come unodei killer dell’omicidio che lui stesso aveva presentato all’[OSCURATO:PERSONA].2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]