CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 10787/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26422/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEMATANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 11/2018 d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO - [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO depositata i l 30/03/2018 R.G. N. 89/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d'appello di Trento sez. Distaccata di Bolzano, con sentenza n. 11 del 30 marzo 2018, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato le domande di accertamento dell’illegittimità dei verbali unici di accertamento proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire dichiarare non d ovuti contributi e somme aggiuntive, pretesi dall'INPS sull'indennità di mancato preavviso alla quale i lavoratori avevano rinunciato all'esito della transazione, raggiunta con la società, con la quale avevano concordato, ed accettato, la cessazione dal servizio in epoca successiva; per la Corte territoriale, posta la specificità dei motivi d’appello,i rapporti di lavoro dei quali si controverteva erano stati risolti con il licenziamento dei lavoratori, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso, e con comunicazione del diritto all'indennità di mancato preavviso per cui, per avere il licenziamento già prodotto l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, espressamente riconosciuta dalla società nell'intimare il licenziamento, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva; la Corte territoriale dava atto che la scrittura privata, sottoscritta, da ciascun dipendente licenziato, qualche settimana dopo l'intimazione del licenziamento, e con la quale veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da epoca successiva -di alcune settimane - rispetto alla firma della scrittura medesima, prevedeva l'erogazione di una somma, a titolo di incentivo all'esodo, con esplicita rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni ulteriore pretesa, compresi il preavviso o l'indennità sostitutiva del preavviso, e conteneva, altresì, un'implicita rinuncia ad impugnare il licenziamento, a fronte del pagamento del consistente incentivo all'esodo, senza, tuttavia, alcuna menzione di un'eventuale revoca del licenziamento; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'NPS, con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 7 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e o falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., nonché degli artt. 1372, primo comma, c.c., 1418 c.c. e 2077 c.c. e degli artt. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991, 4, comma secondo-bis, d.l. 30 maggio 1988, n. 173, conv. in legge 26 luglio 1988 n. 291, art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 917/1986; 6 d.lgs. n. 314 e 12 legge n. 153 del 1969; con il secondo motivo, si deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art.2118 c.c., nonché degli articoli 1372, primo comma, 1418 c.c. e 2077 c.c. e degli artt. 4, comma 9, legge n. 223/1991; 4, comma secondo -bis, D.L. n. 173 del 1988, 17, comma 4-bis, D.P.R. 917/1986; 6 d. lgs. n. 314 del 1997 e 12 l. n. 153 del 1969, in riferimento al parametro costituzionale dell’art. 53 Cost.; con il terzo motivo,si denuncia la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004, come sostituito dall’art. 33 l. n. 183 del 2010; si sostiene che, sin dai gradi di merito, la ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’INPS, volta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle stesse somme di cui al verbale di accertamento impugnato;erroneamente, ad avviso della società, la sentenza impugnata aveva disatteso l’eccezione, posto che in tal modo, si era resa possibile la creazionedi un titolo esecutivo differente rispetto ai mezzi tipici che l’ordinamento riserva agli enti pubblici (iscrizione a ruolo, ordinanza ingiunzione); iprimi due motivi di ricorso possono così sintetizzarsi: - la Corte di merito ha ritenuto del tutto ininfluente il titolo in forza del quale sono cessati i rapporti di lavoro, da cui discenderebbe l'imposizione dell'obbligo contributivo sull'indennità di preavviso mai corrisposta ai lavoratori; - la correlazione dell'obbligo contributivo, al dovuto e non al riscosso, e l'autonomia dell'obbligazione previdenziale nulla avrebbero a che fare con la fattispecie, in cui le parti avrebbero dato attuazione alle intese, di cui alla scrittura privata, rispristinando il rapporto di lavoro e sostituendo il licenziamento con una risoluzione consensuale, previa revoca del primo; - non è predicabile una presunta irretrattabilità della scelta di licenziare e l'inopponibilità all'INPS delle scelte successive, in riferimento al titolo di scioglimento del vincolo contrattuale; -è stata preclusa la valutazione delle intese fra le parti come frutto di una più complessa regolamentazione a carattere novativo; - la revoca del licenziamento, per fatti conclud enti, emergeva dal ripristino del rapporto di lavoro a tutti gli effetti e dalla conseguente scelta delle parti di procedere alla risoluzione consensuale; - il riferimento allo schema del nuovo istituto, introdotto dal novellato art. 18, comma 10 Statuto, si limita a precisare che la revoca produce il solo effetto del diritto alla retribuzione medio tempore maturata senza che possano trovare applicazione i nuovi regimi sanzionatori; -in definitiva, la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso non deriva affatto da un atto di rinuncia a tale diritto ma da una diversa scelta delle parti, vale a dire dalla volontà di modificare il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro; questioni analoghe sono state decise, sfavorevolmentealla t esi sostenuta dalla ricorrente, da Cass.nn. 12392/2021; 15411/2020; 36885/2021 ed a tali precedenti va data continuità; imotivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da rigettare, avendo questa Corte già ribadito, in più occasioni, che l'estraneità della transazione, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al rapporto contributivo discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro") va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoidiritti (cfr., da ultimo, alla cui condivisa motivazione si rinvia, Cass. n. 15411 del 2020, ed ivi ulteriori e numerosi precedenti); dal complesso dei richiamati principi discende che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia (v., in tal senso, Cass. n. 17495 del 2009 e Cass.n. 15411 del 2020 cit.); inoltre, il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 6 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi), nel novellare la L. n. 153 del 1969, art. 12 prevede, al punto 4, l'esclusione dalla base imponibile di numerosi emolumenti, tra i quali, ad esempio, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari; tanto premesso, nella vicenda all'esame non viene in rilievo la rafforzata necessità (argomentatada Cass. n. 27933 del 2017) di dover provare e distinguere, nel novero delle pattuizioni di un accordo transattivo, le poste di sicura natura retributiva, e di collegamento intrinseco al sottostante rapporto di lavoro, per l'assoggettamento ad imposizione contributiva, sebbene si tratta di verificare la natura, recte , la causa dell'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta, dalla società, con l'intimazione del licenziamento; vale premettere che, come chiarito da tempo (per tutte, si rinvia a Cass.n. 6607 del 2004), sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale; l'espressione di una diversa volontà, tra datore di lavoro e lavoratore, non può esplicare neanche effetti riflessi (effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione; costituisce ulteriore principio acquisito della giurisprudenza di questa Corte che l'avvenuto pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba concorrere a formare la base imponibile e pensionabile (cfr. Cass. nn. 13959 del 2009, 12095 del 2013); l'assoggettamento dell'indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell'indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016); ènel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all'indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull'obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS) (v., fra le altre, Cass. n. 17670 del 2007); con l'intimazione del licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso rientra nel novero di "tutto ciò che ha diritto di ricevere" il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, per quanto detto, all'effettiva erogazione e, dunque, all'argomento difensivo dell'essere o meno entrata nel patrimonio del lavoratore; del resto, tale costruzione, oltre ad essere coerente con la natura pubblicistica dell'obbligazione contributiva, trova ulteriore conferma nel riconoscimento, del quale si è dato atto nei paragrafi che precedono, della ricomprensione della contribuzione corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso nella base imponibile agli effetti del trattamento pensionistico del lavoratore; l'ultimo motivo èinfondato; questa Corte di legittimità ha in più occasioni(vd. Cass. n. 3486 del 2016; Cass. n. 26395 del 2013) affermato che,in caso di contestazione relativa alle pretese avanzate dall’INPS, oggetto del giudizio è il rapporto previdenziale obbligatorio; per cui si d e ve escludere che l’eventuale irregolarità della procedura di riscossione determini per l’istituto la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo; questo perché l’azione esecutivadi riscossione a mezzo ruoli, tipicamente riconosciuta agli enti pubblici , in ragione della rilevanza de ll’ interess e pubblico perseguito dall’ente, non priva gli stessi enti dell a generale titolarità delle tutele giurisdizionali comuni; pertanto, ben poteva, come ha fatto, l’INPS chiedere in via riconvenzionale la condanna della parte privata che aveva chiesto accertarsi l’infondatezza delle pretese contributive formulate attraverso un verbale ispettivo; in conclusione, la sentenza impugnata, che si è adeguata agli esposti principi, è immune da censureed il ricorso va rigettato; segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater