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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2016

Cassazione n. 05546/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1116/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4485/2016depositata il 20/12/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate impugnava in appello la sentenza della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni di abbigliamento per adulti, avverso un avviso di accertamento.

Mediante detto atto impositivo, con riferimento all’anno 2010, venivano recuperate nei suoi confronti le maggiori somme dovute per Ires, Irap e Iva, con contestuale irrogazione di sanzioni.

L’appello erariale è stato accolto dalla CTR della Sicilia, La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Ragioni della decisione Con l’unico motivodi ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR trascurato di considerare che “l’accertamento analitico- induttivo può basarsi solo su presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza”, non potendosi ricorrere “al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i tipi di merce esiste una notevole differenza di valore tenendo conto della diversa collocabilità dei prodotti sul mercato.

Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.

La CTR ha messo in evidenza i plurimi elementi sintomatici della fondatezza della pretesa erariale di seguito riassunti: mancata indicazione nell’inventario dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; mancata attribuzione a ciascun gruppo del suo specifico valore; mera produzione di fotocopie delle fatture acquisti 2010 e 2012 senza alcuna nota descrittiva; scostamenti poco significativi nei due anni con riferimento sia ai prezzi che alla tipologia della merce; dichiarazione dell’amministrazione non motivata al fine di contrastare la percentuale accertata, con conferma che i prezzi erano stati rilevati dai cartellini segnaprezzi apposti sulla merce giacente all’atto dell’accesso e per quelli mancanti i prezzi erano stati forniti dal medesimo amministratore; dichiarazione di quest’ultimo in punto di ricarico medio al netto degli sconti “pari al 50% circa del venduto ”.

A fronte di questo quadro di elementi, la parte contribuente contesta la metodologia impiegata dall’Agenzia per individuare l’entità del volume d’affari su cui si poggia il recupero fiscale.

Attraverso la censura si tende a soppiantare il predetto quadro attraverso una diversa ricostruzione del merito della controversia, travolgendo l’accertamento di merito argomentatamente compiuto dal giudice d’appello.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1116/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4485/2016depositata il 20/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate impugnava in appello la sentenza della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni di abbigliamento per adulti, avverso un avviso di accertamento. Mediante detto atto impositivo, con riferimento all’anno 2010, venivano recuperate nei suoi confronti le maggiori somme dovute per Ires, Irap e Iva, con contestuale irrogazione di sanzioni. L’appello erariale è stato accolto dalla CTR della Sicilia, La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivodi ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, co. 5, d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR trascurato di considerare che “l’accertamento analitico- induttivo può basarsi solo su presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza”, non potendosi ricorrere “al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderata, quando tra i tipi di merce esiste una notevole differenza di valore tenendo conto della diversa collocabilità dei prodotti sul mercato. Il motivo non coglie nel segno e va disatteso. La CTR ha messo in evidenza i plurimi elementi sintomatici della fondatezza della pretesa erariale di seguito riassunti: mancata indicazione nell’inventario dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; mancata attribuzione a ciascun gruppo del suo specifico valore; mera produzione di fotocopie delle fatture acquisti 2010 e 2012 senza alcuna nota descrittiva; scostamenti poco significativi nei due anni con riferimento sia ai prezzi che alla tipologia della merce; dichiarazione dell’amministrazione non motivata al fine di contrastare la percentuale accertata, con conferma che i prezzi erano stati rilevati dai cartellini segnaprezzi apposti sulla merce giacente all’atto dell’accesso e per quelli mancanti i prezzi erano stati forniti dal medesimo amministratore; dichiarazione di quest’ultimo in punto di ricarico medio al netto degli sconti “pari al 50% circa del venduto ”. A fronte di questo quadro di elementi, la parte contribuente contesta la metodologia impiegata dall’Agenzia per individuare l’entità del volume d’affari su cui si poggia il recupero fiscale. Attraverso la censura si tende a soppiantare il predetto quadro attraverso una diversa ricostruzione del merito della controversia, travolgendo l’accertamento di merito argomentatamente compiuto dal giudice d’appello. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a n
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