CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32533/2026
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a Corte di appello di Bari, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Rilevato, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile in quanto esso reca la sottoscrizione del solo imputato, in spregio al disposto di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.M