CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12 settembre 2022, ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] — nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, con le già concesse attenuanti generiche, e ordinando il dissequestro del denaro. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire alle argomentazioni del primo giudice, senza autonoma valutazione e senza replicare ai rilievi difensivi concernenti l'occultamento del borsello, l'omesso accertamento sulla proprietaria del veicolo [OSCURATO:PERSONA] e i precedenti controlli di polizia mai sfociati in rinvenimenti. Lamenta inoltre vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, per essersi la Corte discostata dal minimo edittale (mesi sei) valorizzando la sola pendenza di altro procedimento per identico reato, senza considerare le peculiarità del fatto oggetto di giudizio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato e, nella sostanza, versato in fatto. La sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto provata la riconducibilità dello stupefacente al ricorrente valorizzando la concreta disponibilità del veicolo, comprovata dalla condotta di guida, e la collocazione del borsello immediatamente dietro il sedile del lato conducente, ove l'imputato.sedeva; ha inoltre rilevato che l'imputato, rimasto assente dal giudizio, non ha prospettato elementi o circostanze di segno contrario idonei a sorreggere una diversa ricostruzione, non ha chiarito i propri rapporti con la titolare formale dell'auto, da cui poter dedurre l'assoluta occasionalità della disponibilità. Ha infine tratto dalla duplice tipologia di sostanze, dalla pluralità di dosi già confezionate e dal quantitativo complessivo la destinazione alla cessione a terzi. Di fatto, il ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà: valutazione non consentita al giudice di legittimità, competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.2 Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, a fronte di pena base determinata in misura medio-minima edittale (anni uno di reclusione, a fronte di forchetta edittale compresa tra mesi sei e anni quattro di reclusione), poi ridotta per le attenuanti generiche a mesi otto. La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), potendo essere sufficienti a dare conto dell'impiego di tali criteri espressioni quali "pena congrua" o "pena equa", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Peraltro, nella specie la Corte territoriale non si è affatto sottratta all'onere motivazionale, avendo escluso la commisurazione al minimo in ragione della condanna per identico reato commesso successivamente a quello in esame e della complessiva biografia penale dell'imputato, gravato da plurime condanne per guida senza patente, violazione reiterata anche nell'occasione, nonostante i benefici in precedenza goduti: motivazione congrua e conforme al dettato di legge, a fronte di pena orientata verso criteri medio-minimi, per la quale la giurisprudenza sopra richiamata esclude un onere motivazionale di maggiore rigore. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M