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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1972

Cassazione n. 39909/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1972 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17101/23 Ladogana OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui nella sostanza il ricorrente non si confronta (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1972 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17101/23 Ladogana OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui nella sostanza il ricorrente non si confronta (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0
Sentenza Cassazione n. 39909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris