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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21696/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] ArenaSentite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che riportandosi alla requisitoria scritta conclude per lainammissibilità del ricorso;sono presenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Graziano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l’accoglimento dei motivi diricorso oltre che dei motivi nuovi depositati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 dicembre 2025, depositata il 12 dicembre 2025, ilTribunale di Napoli, ha confermato l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunalelocale, in data 11 novembre 2025, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura dellacustodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agliartt. 56 e 629 cod. pen. (capo r) e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 (capo s) in speciedi avere preso parte alla “spedizione punitiva armata” patita da [OSCURATO:PERSONA] a costringere il predetto a saldare il dedito di euro 32.000,’’ da luicontratto con [OSCURATO:PERSONA] per pregresse forniture di stupefacente.

A tal fine ilTribunale ha ritenuto l’esistenza di un grave quadro indiziario costituito: dalledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sia quale persona offesa sia, dopo avere ammesso diavere svolto l’attività di spaccio di stupefacenti, quale indagato in procedimentocollegato; dalle immagini registrate dalle telecamere poste nelle adiacenzedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; dall’esito delle intercettazioni telefoniche e ambientalieseguite nel corso delle indagini.2.

Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di Sabato2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.

Si sostiene chel’ordinanza genetica si fondi su meri elementi di sospetto, inidonei a collegare ilfatto storico ritenuto accertato a una condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], assuntocome del tutto estraneo a eventuali contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe risposto puntualmente allededuzioni del ricorrente, limitandosi a una motivazione generica insufficiente afornire un grave quadro indiziario dell’effettiva presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo deifatti.

La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, posto che l’ordinanzacustodiale nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], pure indicato da Ciotticome suo aggressore, è stata annullata per difetto di gravi indizi, circostanza cheincide sensibilmente sull’attendibilità del dichiarante.

Tale inattendibilitàemergerebbe anche dal mancato riferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alle mascherineindossate dai due presunti aggressori, ripresi dalle telecamere mentre si dirigevanoverso la sua abitazione, né al cappello dell’uno né al cappuccio di felpa che l’altroteneva alzato sul capo.

Né, ancora, vi sono elementi per ritenere che tali cautelefossero state abbandonate quando i due aggressori entrarono nell’abitazione diCiotti.

Questi ha dichiarato, inoltre, che entrambi si sarebbero allontanaticontemporaneamente, mentre è emerso che uno dei due si sarebbe trattenutonell’abitazione per circa un minuto in più.Si lamenta inoltre la illogicità della motivazione laddove si fa riferimento allasomiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionale solo ad affermareche sarebbe stato il primo ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], laddove la ricostruzione operatanell’ordinanza lo individua come il soggetto che rimase sull’uscio.Resta insuperabile che (seppure con atto - ad avviso della difesa –inutilizzabile) [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e la descrizione offertadalla persona offesa non si attaglia al ricorrente.

Complesso risulta poi collocareSabato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sul mero presupposto che l’auto, asseritamente usataper giungere in quella città, fosse a lui in uso, non essendo stato dimostratol’impiego esclusivo dell’autovettura, peraltro intestata a un terzo soggetto, da partedel ricorrente.

Che poi il mezzo sia partito da un luogo prossimo a quello in cuidimora [OSCURATO:PERSONA] e sia tornato - dopo essere stato avvistato a [OSCURATO:PERSONA] e primaancora - in prossimità dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non è circostanza decisiva, nonpotendosi affermare che alla guida ci fosse il ricorrente.Secondo la difesa, i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneiall’attività di spaccio di stupefacenti, si spiegano unicamente con la relazionesentimentale di [OSCURATO:PERSONA] con la figlia di [OSCURATO:PERSONA] e giustificano l’uso promiscuodell’autovettura.

Parimenti insussistente sarebbe l’aggravante dell’uso delle armi,fondata su un racconto privo di riscontri e smentito dalle riprese delle telecamere,che non offrono elementi in tal senso.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbetenuto conto della risalenza nel tempo della condotta, della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alcontesto associativo disvelato dalle indagini, del fatto che, pur essendo le indaginiproseguite per anni, [OSCURATO:PERSONA] non era mai più comparso.

Nella motivazionedell’ordinanza, infatti, il pericolo di reiterazione è desunto solo dalla gravità delreato e dai presunti trascorsi criminali del ricorrente non cristallizzati in sentenzedefinitive.Il Tribunale, inoltre, supera il dato dell’episodicità valorizzando la presenza didifesa reputa del tutto neutra.

Del pari valorizza sporadiche frequentazioni conpregiudicati, ritenute sintomatiche di pericolosità, comunque circoscritte al 2023.La difesa rileva che attualità e concretezza delle esigenze cautelari sononozioni distinte e ribadisce il carattere eccezionale della compressione della libertàpersonale.

Deduce, inoltre, il difetto di motivazione su adeguatezza e proporzionedella misura, essendo stata affermata in termini generici l’inidoneità degli arrestidomiciliari.

Erroneo, infine, sarebbe il riferimento al capo Q), contestato al soloMarino.

A ciò si aggiunge che il quadro indiziario era completo già dopo due giornidagli accadimenti e che nei tre anni trascorsi prima della adozione della misura, nonsono emersi fatti che supportassero un quadro di pericolosità qualificata.3.

All’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Dalla lettura dell’ordinanza cautelare e dell’ordinanza impugnata emergeche [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito l’aggressione subita il 5 dicembre 2022 in termini sempreuguali e coerenti.

La persona offesa, infatti, ha costantemente sostenuto: che, quelgiorno, due uomini suonarono al suo citofono dicendo di dover eseguire unanotifica, si fecero aprire la porta ed entrarono in casa armati di una pistola e di unamitraglietta; che il giovane armato di pistola lo colpì al capo col calcio della stessafacendolo cadere a terra sanguinante, lo prese a calci, lo picchiò e gli mostrò unfoglio di carta; che in quel foglio gli veniva intimato di recarsi «di domenica indomenica al bar» a portare i soldi.

A detta di [OSCURATO:PERSONA], l’uomo che lo aveva picchiato,dopo avergli fatto leggere il foglio, lo aveva strappato in piccoli pezzi portandoli viacon sé.[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere immediatamente compreso che il denaro che gliveniva chiesto era quello che doveva a [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva acquistatoquantità consistenti di stupefacenti e ha spiegato di aver compreso, senza necessitàdi spiegazioni, che il bar presso il quale avrebbe dovuto recarsi a saldare il debito sitrovava ad [OSCURATO:PERSONA], perché in quel locale, più volte, aveva incontrato Marinoper rifornirsi della sostanza.L’ordinanza impugnata argomenta ampiamente sulla credibilità delledichiarazioni sopra riportate alla luce dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini.Nella stessa si evidenzia, infatti:- che il personale della polizia scientifica, giunto sul posto a seguito dellarichiesta di [OSCURATO:PERSONA], repertò nell’appartamento sostanza ematica e [OSCURATO:PERSONA] fuaccompagnato in ospedale dove gli fu refertato un trauma cranico giudicatoguaribile in gg. 5;- che sulla pubblica via, nelle immediate adiacenze dell’abitazione, furonorinvenuti vari pezzi di carta strappati su alcuni dei quali erano leggibili il nome ecognome di [OSCURATO:PERSONA] e la parola «domenica»;- che, nell’orario della denunciata aggressione, il sistema di videosorveglianzadi due esercizi commerciali confinanti con l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (un supermercato e ilnegozio “[OSCURATO:PERSONA]”) avevano ripreso due uomini (giunti sul posto a bordo di unaRange [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]) i quali avevano suonato al citofono dello stabile, vierano entrati e ne erano usciti poco dopo;- che, nel medesimo arco temporale (e la circostanza è significativa perchéquando parlò del debito contratto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non poteva conoscerla), l’autotargata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], si aggirava nelle adiacenze dell’abitazionedella persona offesa ed era entrata in contatto visivo con la [OSCURATO:PERSONA];- che il conducente dell’auto intestata a [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione, teneva sullegambe un cane di piccola taglia e [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un cane con dettecaratteristiche, lo porta spesso con sé;- che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai due uomini ripresi mentre suonavano alcitofono era in uso a [OSCURATO:PERSONA], fidanzato di una delle figlie di [OSCURATO:PERSONA], titolaredella polizza assicurativa di quell’auto e identificato alla guida della stessa il 4dicembre 2022 (dunque il giorno prima dei fatti);- che [OSCURATO:PERSONA] si trovava sull’autovettura anche il 7 luglio 2022,sempre nel capoluogo irpino, quando veniva controllato in compagnia di MartinaMarino;- che [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel2017 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] con deferimento di entrambi per portoabusivo di armi e oggetti atti ad offendere.Il Tribunale ha posto l’accento sulla circostanza che, dai dati estrapolati dallocalizzatore GPS installato sulla [OSCURATO:PERSONA], si erano ricavati gli spostamentidell’auto.

In specie: la mattina del 5 dicembre 2022 alle ore 8.52.45 il veicolo si eraspostato dal domicilio dell’odierno ricorrente per raggiungere alle ore 9.05.09l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 9.42.39 il veicolo si era fermato alla via [OSCURATO:PERSONA] (dove si trova l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) dopo di che si era allontanato perfare ritorno nella provincia di Avellino e, alle ore 10.19.16, era giunto pressol’esercizio commerciale denominato “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel comune diGrottolella, di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA].È stato messo in evidenza che, un paio di mesi dopo gli eventi e in specie il 3febbraio 2023, i servizi tecnici sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] avevano captato unaconversazione con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto diavere mandato tre ragazzi a picchiare una persona, facendo poi chiaro riferimento aCiotti, chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] se fosse a conoscenza del carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovavaristretto e manifestando l’intenzione di mandargli degli emissari per completarequanto iniziato il 5.12.2022.3.

I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalla circostanza che ilricorrente era l’utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] modello Evoque targata [OSCURATO:TARGA] abordo della quale, come risulta dalle riprese delle telecamere, i due aggressori sirecarono presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] vicino alla quale, nel medesimo arcotemporale, si trovava anche [OSCURATO:PERSONA] (alla guida della [OSCURATO:PERSONA] a luiintestata); dalle risultanze dei tracciati [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; daidocumentati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essereil mandante della tentata estorsione.Il ricorso non si confronta pienamente con queste argomentazioni ericostruisce il fatto come se, esclusa la presenza sul luogo dei fatti di Gennaroha fornito una prova di alibi sicché, nei suoi confronti, il quadro indiziario non èstato ritenuto idoneo a fini cautelari), anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] dovessenecessariamente essere esclusa.

Non considera, dunque che, come emerge dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle riprese delle telecamere, gli aggressori furono due eche il Tribunale ha ampiamente motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, non certo minata da un riconoscimento fotografico non confermato.Quanto al momento in cui i due aggressori si allontanarono dall’abitazione, ilTribunale ha chiarito che, secondo [OSCURATO:PERSONA], uno dei due aveva avuto più frettanell’andarsene.L’ordinanza impugnata ha sottolineato, inoltre: che [OSCURATO:PERSONA] avevastretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA], essendo legato sentimentalmente alla figlia ed è statoindividuato come uno di coloro che si recò ad [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2023, incompagnia di soggetti certamente coinvolti in attività di narcotraffico.

Ancora, il6.2.2023 alle ore 11.00 [OSCURATO:PERSONA] è stato controllato a [OSCURATO:PERSONA] in via SanVito a bordo della Fiat 500 intestata e condotta da [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta delle emergenze sopra delineate, il Tribunale ha ritenuto, conmotivazione non manifestamente illogica che non soffre le criticità denunciate, chele cointeressenze tra i due costituiscano riscontro logico al ruolo di esecutoremateriale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel reato per il quale si procede sostenuto,peraltro, dal coerente quadro indiziario sopra delineato.4.

È stata ritenuta sussistente l’aggravante dell’uso di armi e in proposito èstato evidenziato che la pistola e la mitraglietta nella disponibilità dei due soggettiche aggredirono [OSCURATO:PERSONA] fossero vere avuto riguardo al riconoscimento operato dallapersona offesa, apparsa conoscitrice di armi, avendole descritte e individuate.

Afronte di ciò, il ricorso propone una diversa lettura dei fatti, escludendo a priori che,prima di uscire dal portone per recarsi in strada, i due individui possano avereoccultato sulla persona le armi che avevano portato al seguito.5.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, che non si confronta conl’ampia motivazione posta a fondamento del giudizio prognostico sfavorevole che èstato desunto dalla gravità del fatto, ritenuta indicativa dell’attitudine dell’indagatoa reiterare delitti della stessa specie in uno alla insensibilità manifestata neiconfronti delle conseguenze lesive della sua azione.

È stata valorizzata, inoltre, lapiena accondiscendenza espressa ai propositi del [OSCURATO:PERSONA], soggetto di non comunecapacità criminale inserito da anni in pericolosi circuiti criminali.

Da ultimo, è statadelineata la personalità del [OSCURATO:PERSONA] quale desunta dai precedenti penali e giudiziari(nel 2019 è stato condannato per sequestro di persona; è stato arrestato a luglio2017 per violazione dell’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990; nel 2024 haestinto con messa alla prova i reati di lesioni personali consumate e tentateaggravate accertati il 5 marzo 2019).La motivazione è congrua, non illogica e non contraddittoria anche conriferimento alla scelta della misura.

Il Tribunale, infatti, ha delineato la figura di unsoggetto di allarmante pericolosità privo di capacità di contenimento delle proprieazioni, contiguo con ambienti dediti al narcotraffico e, per questo, ha ritenuto la nonidoneità di misure diverse da quella applicata dal giudice della cautela.6.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] ArenaSentite le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che riportandosi alla requisitoria scritta conclude per lainammissibilità del ricorso;sono presenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Graziano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l’accoglimento dei motivi diricorso oltre che dei motivi nuovi depositati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025, depositata il 12 dicembre 2025, ilTribunale di Napoli, ha confermato l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunalelocale, in data 11 novembre 2025, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura dellacustodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agliartt. 56 e 629 cod. pen. (capo r) e 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 (capo s) in speciedi avere preso parte alla “spedizione punitiva armata” patita da [OSCURATO:PERSONA] a costringere il predetto a saldare il dedito di euro 32.000,’’ da luicontratto con [OSCURATO:PERSONA] per pregresse forniture di stupefacente. A tal fine ilTribunale ha ritenuto l’esistenza di un grave quadro indiziario costituito: dalledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sia quale persona offesa sia, dopo avere ammesso diavere svolto l’attività di spaccio di stupefacenti, quale indagato in procedimentocollegato; dalle immagini registrate dalle telecamere poste nelle adiacenzedell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; dall’esito delle intercettazioni telefoniche e ambientalieseguite nel corso delle indagini.2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse di Sabato2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Si sostiene chel’ordinanza genetica si fondi su meri elementi di sospetto, inidonei a collegare ilfatto storico ritenuto accertato a una condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], assuntocome del tutto estraneo a eventuali contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe risposto puntualmente allededuzioni del ricorrente, limitandosi a una motivazione generica insufficiente afornire un grave quadro indiziario dell’effettiva presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo deifatti. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, posto che l’ordinanzacustodiale nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], pure indicato da Ciotticome suo aggressore, è stata annullata per difetto di gravi indizi, circostanza cheincide sensibilmente sull’attendibilità del dichiarante. Tale inattendibilitàemergerebbe anche dal mancato riferimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], alle mascherineindossate dai due presunti aggressori, ripresi dalle telecamere mentre si dirigevanoverso la sua abitazione, né al cappello dell’uno né al cappuccio di felpa che l’altroteneva alzato sul capo. Né, ancora, vi sono elementi per ritenere che tali cautelefossero state abbandonate quando i due aggressori entrarono nell’abitazione diCiotti. Questi ha dichiarato, inoltre, che entrambi si sarebbero allontanaticontemporaneamente, mentre è emerso che uno dei due si sarebbe trattenutonell’abitazione per circa un minuto in più.Si lamenta inoltre la illogicità della motivazione laddove si fa riferimento allasomiglianza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionale solo ad affermareche sarebbe stato il primo ad aggredire [OSCURATO:PERSONA], laddove la ricostruzione operatanell’ordinanza lo individua come il soggetto che rimase sull’uscio.Resta insuperabile che (seppure con atto - ad avviso della difesa –inutilizzabile) [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e la descrizione offertadalla persona offesa non si attaglia al ricorrente. Complesso risulta poi collocareSabato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sul mero presupposto che l’auto, asseritamente usataper giungere in quella città, fosse a lui in uso, non essendo stato dimostratol’impiego esclusivo dell’autovettura, peraltro intestata a un terzo soggetto, da partedel ricorrente. Che poi il mezzo sia partito da un luogo prossimo a quello in cuidimora [OSCURATO:PERSONA] e sia tornato - dopo essere stato avvistato a [OSCURATO:PERSONA] e primaancora - in prossimità dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non è circostanza decisiva, nonpotendosi affermare che alla guida ci fosse il ricorrente.Secondo la difesa, i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneiall’attività di spaccio di stupefacenti, si spiegano unicamente con la relazionesentimentale di [OSCURATO:PERSONA] con la figlia di [OSCURATO:PERSONA] e giustificano l’uso promiscuodell’autovettura. Parimenti insussistente sarebbe l’aggravante dell’uso delle armi,fondata su un racconto privo di riscontri e smentito dalle riprese delle telecamere,che non offrono elementi in tal senso.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbetenuto conto della risalenza nel tempo della condotta, della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alcontesto associativo disvelato dalle indagini, del fatto che, pur essendo le indaginiproseguite per anni, [OSCURATO:PERSONA] non era mai più comparso. Nella motivazionedell’ordinanza, infatti, il pericolo di reiterazione è desunto solo dalla gravità delreato e dai presunti trascorsi criminali del ricorrente non cristallizzati in sentenzedefinitive.Il Tribunale, inoltre, supera il dato dell’episodicità valorizzando la presenza didifesa reputa del tutto neutra. Del pari valorizza sporadiche frequentazioni conpregiudicati, ritenute sintomatiche di pericolosità, comunque circoscritte al 2023.La difesa rileva che attualità e concretezza delle esigenze cautelari sononozioni distinte e ribadisce il carattere eccezionale della compressione della libertàpersonale. Deduce, inoltre, il difetto di motivazione su adeguatezza e proporzionedella misura, essendo stata affermata in termini generici l’inidoneità degli arrestidomiciliari. Erroneo, infine, sarebbe il riferimento al capo Q), contestato al soloMarino. A ciò si aggiunge che il quadro indiziario era completo già dopo due giornidagli accadimenti e che nei tre anni trascorsi prima della adozione della misura, nonsono emersi fatti che supportassero un quadro di pericolosità qualificata.3. All’udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Dalla lettura dell’ordinanza cautelare e dell’ordinanza impugnata emergeche [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito l’aggressione subita il 5 dicembre 2022 in termini sempreuguali e coerenti. La persona offesa, infatti, ha costantemente sostenuto: che, quelgiorno, due uomini suonarono al suo citofono dicendo di dover eseguire unanotifica, si fecero aprire la porta ed entrarono in casa armati di una pistola e di unamitraglietta; che il giovane armato di pistola lo colpì al capo col calcio della stessafacendolo cadere a terra sanguinante, lo prese a calci, lo picchiò e gli mostrò unfoglio di carta; che in quel foglio gli veniva intimato di recarsi «di domenica indomenica al bar» a portare i soldi. A detta di [OSCURATO:PERSONA], l’uomo che lo aveva picchiato,dopo avergli fatto leggere il foglio, lo aveva strappato in piccoli pezzi portandoli viacon sé.[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere immediatamente compreso che il denaro che gliveniva chiesto era quello che doveva a [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva acquistatoquantità consistenti di stupefacenti e ha spiegato di aver compreso, senza necessitàdi spiegazioni, che il bar presso il quale avrebbe dovuto recarsi a saldare il debito sitrovava ad [OSCURATO:PERSONA], perché in quel locale, più volte, aveva incontrato Marinoper rifornirsi della sostanza.L’ordinanza impugnata argomenta ampiamente sulla credibilità delledichiarazioni sopra riportate alla luce dei riscontri acquisiti nel corso delle indagini.Nella stessa si evidenzia, infatti:- che il personale della polizia scientifica, giunto sul posto a seguito dellarichiesta di [OSCURATO:PERSONA], repertò nell’appartamento sostanza ematica e [OSCURATO:PERSONA] fuaccompagnato in ospedale dove gli fu refertato un trauma cranico giudicatoguaribile in gg. 5;- che sulla pubblica via, nelle immediate adiacenze dell’abitazione, furonorinvenuti vari pezzi di carta strappati su alcuni dei quali erano leggibili il nome ecognome di [OSCURATO:PERSONA] e la parola «domenica»;- che, nell’orario della denunciata aggressione, il sistema di videosorveglianzadi due esercizi commerciali confinanti con l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (un supermercato e ilnegozio “[OSCURATO:PERSONA]”) avevano ripreso due uomini (giunti sul posto a bordo di unaRange [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]) i quali avevano suonato al citofono dello stabile, vierano entrati e ne erano usciti poco dopo;- che, nel medesimo arco temporale (e la circostanza è significativa perchéquando parlò del debito contratto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non poteva conoscerla), l’autotargata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], si aggirava nelle adiacenze dell’abitazionedella persona offesa ed era entrata in contatto visivo con la [OSCURATO:PERSONA];- che il conducente dell’auto intestata a [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione, teneva sullegambe un cane di piccola taglia e [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un cane con dettecaratteristiche, lo porta spesso con sé;- che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai due uomini ripresi mentre suonavano alcitofono era in uso a [OSCURATO:PERSONA], fidanzato di una delle figlie di [OSCURATO:PERSONA], titolaredella polizza assicurativa di quell’auto e identificato alla guida della stessa il 4dicembre 2022 (dunque il giorno prima dei fatti);- che [OSCURATO:PERSONA] si trovava sull’autovettura anche il 7 luglio 2022,sempre nel capoluogo irpino, quando veniva controllato in compagnia di MartinaMarino;- che [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel2017 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] con deferimento di entrambi per portoabusivo di armi e oggetti atti ad offendere.Il Tribunale ha posto l’accento sulla circostanza che, dai dati estrapolati dallocalizzatore GPS installato sulla [OSCURATO:PERSONA], si erano ricavati gli spostamentidell’auto. In specie: la mattina del 5 dicembre 2022 alle ore 8.52.45 il veicolo si eraspostato dal domicilio dell’odierno ricorrente per raggiungere alle ore 9.05.09l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e alle ore 9.42.39 il veicolo si era fermato alla via [OSCURATO:PERSONA] (dove si trova l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) dopo di che si era allontanato perfare ritorno nella provincia di Avellino e, alle ore 10.19.16, era giunto pressol’esercizio commerciale denominato “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel comune diGrottolella, di proprietà della madre di [OSCURATO:PERSONA].È stato messo in evidenza che, un paio di mesi dopo gli eventi e in specie il 3febbraio 2023, i servizi tecnici sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] avevano captato unaconversazione con [OSCURATO:PERSONA] in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto diavere mandato tre ragazzi a picchiare una persona, facendo poi chiaro riferimento aCiotti, chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] se fosse a conoscenza del carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovavaristretto e manifestando l’intenzione di mandargli degli emissari per completarequanto iniziato il 5.12.2022.3. I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalla circostanza che ilricorrente era l’utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] modello Evoque targata [OSCURATO:TARGA] abordo della quale, come risulta dalle riprese delle telecamere, i due aggressori sirecarono presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] vicino alla quale, nel medesimo arcotemporale, si trovava anche [OSCURATO:PERSONA] (alla guida della [OSCURATO:PERSONA] a luiintestata); dalle risultanze dei tracciati [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; daidocumentati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essereil mandante della tentata estorsione.Il ricorso non si confronta pienamente con queste argomentazioni ericostruisce il fatto come se, esclusa la presenza sul luogo dei fatti di Gennaroha fornito una prova di alibi sicché, nei suoi confronti, il quadro indiziario non èstato ritenuto idoneo a fini cautelari), anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] dovessenecessariamente essere esclusa. Non considera, dunque che, come emerge dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle riprese delle telecamere, gli aggressori furono due eche il Tribunale ha ampiamente motivato sull’attendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa, non certo minata da un riconoscimento fotografico non confermato.Quanto al momento in cui i due aggressori si allontanarono dall’abitazione, ilTribunale ha chiarito che, secondo [OSCURATO:PERSONA], uno dei due aveva avuto più frettanell’andarsene.L’ordinanza impugnata ha sottolineato, inoltre: che [OSCURATO:PERSONA] avevastretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA], essendo legato sentimentalmente alla figlia ed è statoindividuato come uno di coloro che si recò ad [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2023, incompagnia di soggetti certamente coinvolti in attività di narcotraffico. Ancora, il6.2.2023 alle ore 11.00 [OSCURATO:PERSONA] è stato controllato a [OSCURATO:PERSONA] in via SanVito a bordo della Fiat 500 intestata e condotta da [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta delle emergenze sopra delineate, il Tribunale ha ritenuto, conmotivazione non manifestamente illogica che non soffre le criticità denunciate, chele cointeressenze tra i due costituiscano riscontro logico al ruolo di esecutoremateriale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel reato per il quale si procede sostenuto,peraltro, dal coerente quadro indiziario sopra delineato.4. È stata ritenuta sussistente l’aggravante dell’uso di armi e in proposito èstato evidenziato che la pistola e la mitraglietta nella disponibilità dei due soggettiche aggredirono [OSCURATO:PERSONA] fossero vere avuto riguardo al riconoscimento operato dallapersona offesa, apparsa conoscitrice di armi, avendole descritte e individuate. Afronte di ciò, il ricorso propone una diversa lettura dei fatti, escludendo a priori che,prima di uscire dal portone per recarsi in strada, i due individui possano avereoccultato sulla persona le armi che avevano portato al seguito.5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che non si confronta conl’ampia motivazione posta a fondamento del giudizio prognostico sfavorevole che èstato desunto dalla gravità del fatto, ritenuta indicativa dell’attitudine dell’indagatoa reiterare delitti della stessa specie in uno alla insensibilità manifestata neiconfronti delle conseguenze lesive della sua azione. È stata valorizzata, inoltre, lapiena accondiscendenza espressa ai propositi del [OSCURATO:PERSONA], soggetto di non comunecapacità criminale inserito da anni in pericolosi circuiti criminali. Da ultimo, è statadelineata la personalità del [OSCURATO:PERSONA] quale desunta dai precedenti penali e giudiziari(nel 2019 è stato condannato per sequestro di persona; è stato arrestato a luglio2017 per violazione dell’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/1990; nel 2024 haestinto con messa alla prova i reati di lesioni personali consumate e tentateaggravate accertati il 5 marzo 2019).La motivazione è congrua, non illogica e non contraddittoria anche conriferimento alla scelta della misura. Il Tribunale, infatti, ha delineato la figura di unsoggetto di allarmante pericolosità privo di capacità di contenimento delle proprieazioni, contiguo con ambienti dediti al narcotraffico e, per questo, ha ritenuto la nonidoneità di misure diverse da quella applicata dal giudice della cautela.6. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21696/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris