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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, emessa in data 27 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018), ha ampiamente disatteso le doglianze difensive sul punto (si veda la pag. 5 sull'individuazione del dies a quo in relazione alla conoscenza certa del fatto da parte della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 6, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, emessa in data 27 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018), ha ampiamente disatteso le doglianze difensive sul punto (si veda la pag. 5 sull'individuazione del dies a quo in relazione alla conoscenza certa del fatto da parte della persona offesa); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 6, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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