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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 34393/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa in data 19 a-G maggio 2022, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 2, 13 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negli anni di imposta dal 2017 al 2020, (capo 1), e dei delitti di cui agli artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen. contestati ai capi 2), 3), in concorso con il Rinaldi, e 4), in concorso con il Rinaldi e il Gagliardi, dell'imputazione cautelare.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, segnatamente, dei limiti edittali per ritenere sussistente il pericolo di recidiva.

L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., infatti, consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere solo in caso di reiterazione «di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

Rileva il difensore, tuttavia, che l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione anteriore al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, prevedeva una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, qualora fosse stata applicabile, come nel caso di specie, l'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000.

Parimenti, il comma terzo dell'art. 648 ter.1 cod. pen., nella formulazione anteriore al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, prevedeva la pena da uno a quattro anni «se il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione ad un massimo di cinque anni».

Ad avviso del ricorrente, dunque, l'applicazione della custodia cautelare in carcere sarebbe stata illegittima, in quanto disposta in violazione dei limiti edittali posti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto meramente eventuale l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000 e, inoltre, avrebbe rilevato che il limite edittale avrebbe dovuto essere elevato in ragione della contestuale contestazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000.

Ad avviso dei ricorrenti, tuttavia, le dichiarazioni fiscali trasmesse per conto delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sarebbero state inviate da persona diversa dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], indicato come concorrente nel reato e soggetto, che, con la propria condotta, quale commercialista delle società, avrebbe determinato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 13-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, per aver fornito modelli seriali di evasione fiscale.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato che il ricorrente aveva dimostrato uno spirito fortemente collaborativo, nell'ambito dell'esecuzione del piano industriale predisposto a margine della misura interdittiva applicata nei confronti dell'ente, vendendo gli immobili di famiglia e riversando il provento nei patrimoni delle società, e, dunque, che la cornice edittale del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 non potrebbe che essere della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni.

La circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000, del resto, sarebbe subordinata alla mera condotta dell'indagato, che potrebbe essere tenuta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Con il secondo motivo il difensore deduce l'inosservanza o, comunque, l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza e alla mancanza di proporzionalità della misura cautelare.

La costituzione di strutture societarie, nonché l'evasione fiscale posta in essere dalle società cooperative, tutte sottoposte all'amministrazione di fatto di [OSCURATO:PERSONA], e i versamenti di danaro sui conti esteri, sarebbero, infatti, circostanze indubbiamente esistenti, ma certamente non dimostrative della consapevolezza e della volontà del Pegoraro di partecipare a tali condotte criminose.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali le esigenze cautelari non sarebbero insussistenti o, comunque, sarebbe stata applicabile una misura coercitiva meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Rileva il difensore che, in seguito alla riformulazione dell'art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non sarebbe più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continui a commettere reati, ma sarebbe necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verifichi.Il pericolo che il Pegoraro possa reiterare i reati sarebbe, tuttavia, oggettivamente impossibile, in quanto le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare sono relative a condotte poste in essere in epoca risalente (e, dunque, anteriormente al 2021) e, segnatamente, anteriormente al commissariannento del gruppo Cegalin-Hotelvolver.

La distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare avrebbe, dunque, dovuto comportare l'assolvimento di un rigoroso obbligo di motivazione sul punto.

Con il secondo motivo il difensore deduce l'omessa pronuncia del Tribunale del riesame in ordine al motivo di ricorso relativo alla carenza del pericolo di inquinamento probatorio.

3. In data 20 luglio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato espressamente ai termini di sospensione previsti nel periodo feriale.

4. In data 1 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti e ha dedotto: a) l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto in seguito alla richiesta di applicazione pena proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e accettata dal Pubblico Ministero, quest'ultimo avrebbe riformulato l'imputazione originaria, escludendo l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per i reati contestati al Pegoraro.

Il difensore ha rilevato anche che il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito l'originaria misura custodiale applicata al Gagliardi con gli arresti domiciliari. b) l'erronea applicazione della legge processuale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie, in quanto l'esautoramento del Pegoraro dalla gestione delle società del gruppo, per effetto del commissariamento delle società riconducibili allo stesso, avrebbe reso insussistente il pericolo di recidiva, come confermato anche dalle informazioni assunte in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 2 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, rilevando come l'attenuazione delle misure coercitiva originariamente disposte nei confronti dei concorrenti del Pegoraro costituisca fatto nuovo sopravvenuto, del quale il giudice deve tener conto al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla violazione dei limiti edittali posti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere solo in caso di reiterazione «di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

Il Tribunale del riesame di Milano avrebbe, infatti, ritenuto integrato tale presupposto edittale, escludendo erroneamente l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000 e, al contempo, ritenendo ingiustificatamente sussistente l'aggravante a effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.

Igs. n. 74 del 2000.

3. Il motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dal Tribunale del riesame gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 2, 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negli anni di imposta dal 2017 al 2020 e dei delitti di cui agli artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen. contestati ai capi 2, 3, in concorso con il Rinaldi, e 4, in concorso con il Rinaldi e il Gagliardi), dell'imputazione cautelare.

L'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, originariamente punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione, per effetto dell'art. 39 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, dunque, la censura difensiva può assumere rilievo al più per le condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti poste in essere anteriormente al 25 dicembre 2019.

Posto, dunque, che il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (ex plurimis: Sez. 3, n. 52572 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 5 9r( 262358 - 01; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499 - 01, che nel ribadire il principio, rileva che, per individuare l'anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all'annualità successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale), il limite edittale eccepito dal ricorrente non opera per le condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti poste in essere nei periodi di imposta 2019 e 2020.

Correttamente il Tribunale del riesame ha, peraltro, escluso la sussistenza nel caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto il riconoscimento della stessa consegue al pagamento dei debiti tributari, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e nella specie non risulta che vi sia stato da parte del ricorrente l'adempimento integrale dei propri debiti tributari.

Il ricorrente, del resto, si è limitato a precisare che vi sono «pendenze tributarie» in attesa di definizione presso le competenti sedi giurisdizionali, ma non ha documentato il pagamento integrale dei propri debiti con l'amministrazione fiscale.

In assenza di tale prova, nessun rilievo può, dunque, assumere ai fini della dimostrazione della sussistenza nella specie dell'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 lo spirito collaborativo dimostrato dal ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione del piano industriale predisposto a margine della misura interdittiva applicata nei confronti dell'ente, vendendo gli immobili di famiglia e riversando il provento nei patrimoni delle società.

Questi rilievi dimostrano la manifesta infondatezza della censura svolta dal difensore ed esimono dal delibare le argomentazioni svolte relativamente alla dedotta insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 74 del 2000.

4. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza o, comunque, l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza e alla mancanza di proporzionalità della misura cautelare.

La costituzione di strutture societarie, nonché l'evasione fiscale posta in essere dalle società cooperative, tutte sottoposte all'amministrazione di fatto di [OSCURATO:PERSONA], e i versamenti di danaro sui conti esteri, sarebbero, infatti, circostanze indubbiamente esistenti, ma certamente non dimostrative della consapevolezza e della volontà del Pegoraro di partecipare a tali condotte criminose.

Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali le esigenze cautelari non sarebbero insussistenti o, comunque, sarebbe 6 zyl stata applicabile una misura coercitiva meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.

5. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, non si confronta con il complessivo tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, che evidenzia come la difesa del Pegoraro nel procedimento di riesame non ha contestato i gradi indizi di colpevolezza (pag. •10 dell'ordinanza impugnata).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

Il Tribunale del riesame, del resto, nell'ordinanza impugnata ha diffusamente motivato sulla condotta partecipativa del Pegoraro, sul dolo che la sorregge e in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura coercitiva adottata.

6. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Il pericolo che il Pegoraro possa reiterare i reati sarebbe, infatti, oggettivamente impossibile, in quanto le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare sono relative a condotte poste in essere in epoca risalente (e, dunque, anteriormente al 2021) e, segnatamente, anteriormente a commissariamento del gruppo Cegalin-Hotelvolver.

La distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare avrebbe, dunque, avrebbe dovuto comportare l'assolvimento di un rigoroso obbligo di motivazione sul punto.

7. Anche questo motivo si rivela manifestamente infondato.

Secondo l'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, 7 c)—e> da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurímis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum líbertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01).

Il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha rilevato come l'indagato abbia reiterato in tempi assai recenti la condotta criminosa, anche dopo gli accertamenti promossi dall'Agenzia delle Entrate e la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza dell'indagine penale incardinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Il Tribunale del riesame ha anche rilevato come l'indagato abbia solo in minima parte assolto gli obblighi assunti, in quanto non ha portato a compimento la ricapitalizzazione delle società e non ha definito le proprie pendenze fiscali; il ricorrente, dunque, avrebbe posto in essere solo un «mero principio di collaborazione», tanto che il commissario nominato avrebbe concretamente ipotizzato il ricorso ad un piano industriale alternativo rispetto a quello originario, che gli attribuisca poteri più incisivi -e non di mero controllo- a tutela delle continuità aziendale e della salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Cegalin.

Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame di Milano, dunque, le condotte contestate e, segnatamente, quelle di autoriciclaggio potrebbero essere reiterate a mezzo delle società del comparto estero del gruppo rimaste ancora nella disponibilità del Pegoraro e dei conti correnti esteri rimasti ignoti agli inquirenti.8.

Con il secondo motivo il difensore deduce l'omessa pronuncia del Tribunale del riesame in ordine al motivo di ricorso relativo alla carenza del pericolo di inquinamento probatorio.

9. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e, comunque, non assume valenza decisiva, essendo inidoneo a travolgere la diagnosi cautelare autonomamente fondata sul pericolo di recidiva.

10. Con il primo motivo aggiunto presentato in data 1 agosto 2022 e il motivo depositato in data 2 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, in seguito alla richiesta di applicazione pena proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero avrebbe riformulato l'imputazione originaria, escludendo l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per i reati contestati al Pegoraro; parimenti il Giudice per le indagini preliminari avrebbe sostituito l'originaria misura custodiale applicata al Gagliardi con gli arresti donniciliari.

11. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili, in quanto si fondano non già su un vizio dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute alla stessa.

Tali evenienze possono, tuttavia, essere prese in considerazione dal giudice di merito a seguito di istanza di revoca o di modificazione del provvedimento cautelare e non già essere dedotte nel presente giudizio di legittimità.

12. Con il secondo motivo aggiunto depositato in data 1 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'erronea applicazione della legge processuale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie, in quanto l'esautoramento del Pegoraro dalla gestione delle società del gruppo rendeva insussistente il pericolo di recidiva.

13. Anche tale censura, tuttavia, si rivela aspecifica, in quanto non si confronta con la diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto.

14. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa in data 19 a-G maggio 2022, che ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto del gruppo [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 2, 13 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negli anni di imposta dal 2017 al 2020, (capo 1), e dei delitti di cui agli artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen. contestati ai capi 2), 3), in concorso con il Rinaldi, e 4), in concorso con il Rinaldi e il Gagliardi, dell'imputazione cautelare. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, segnatamente, dei limiti edittali per ritenere sussistente il pericolo di recidiva. L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., infatti, consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere solo in caso di reiterazione «di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». Rileva il difensore, tuttavia, che l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione anteriore al d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, prevedeva una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, qualora fosse stata applicabile, come nel caso di specie, l'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000. Parimenti, il comma terzo dell'art. 648 ter.1 cod. pen., nella formulazione anteriore al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, prevedeva la pena da uno a quattro anni «se il danaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione ad un massimo di cinque anni». Ad avviso del ricorrente, dunque, l'applicazione della custodia cautelare in carcere sarebbe stata illegittima, in quanto disposta in violazione dei limiti edittali posti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe, tuttavia, erroneamente ritenuto meramente eventuale l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000 e, inoltre, avrebbe rilevato che il limite edittale avrebbe dovuto essere elevato in ragione della contestuale contestazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000. Ad avviso dei ricorrenti, tuttavia, le dichiarazioni fiscali trasmesse per conto delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sarebbero state inviate da persona diversa dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], indicato come concorrente nel reato e soggetto, che, con la propria condotta, quale commercialista delle società, avrebbe determinato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 13-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, per aver fornito modelli seriali di evasione fiscale. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato che il ricorrente aveva dimostrato uno spirito fortemente collaborativo, nell'ambito dell'esecuzione del piano industriale predisposto a margine della misura interdittiva applicata nei confronti dell'ente, vendendo gli immobili di famiglia e riversando il provento nei patrimoni delle società, e, dunque, che la cornice edittale del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 non potrebbe che essere della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. La circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000, del resto, sarebbe subordinata alla mera condotta dell'indagato, che potrebbe essere tenuta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Con il secondo motivo il difensore deduce l'inosservanza o, comunque, l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza e alla mancanza di proporzionalità della misura cautelare. La costituzione di strutture societarie, nonché l'evasione fiscale posta in essere dalle società cooperative, tutte sottoposte all'amministrazione di fatto di [OSCURATO:PERSONA], e i versamenti di danaro sui conti esteri, sarebbero, infatti, circostanze indubbiamente esistenti, ma certamente non dimostrative della consapevolezza e della volontà del Pegoraro di partecipare a tali condotte criminose. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali le esigenze cautelari non sarebbero insussistenti o, comunque, sarebbe stata applicabile una misura coercitiva meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Rileva il difensore che, in seguito alla riformulazione dell'art. 275, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non sarebbe più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continui a commettere reati, ma sarebbe necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verifichi.Il pericolo che il Pegoraro possa reiterare i reati sarebbe, tuttavia, oggettivamente impossibile, in quanto le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare sono relative a condotte poste in essere in epoca risalente (e, dunque, anteriormente al 2021) e, segnatamente, anteriormente al commissariannento del gruppo Cegalin-Hotelvolver. La distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare avrebbe, dunque, dovuto comportare l'assolvimento di un rigoroso obbligo di motivazione sul punto. Con il secondo motivo il difensore deduce l'omessa pronuncia del Tribunale del riesame in ordine al motivo di ricorso relativo alla carenza del pericolo di inquinamento probatorio. 3. In data 20 luglio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato espressamente ai termini di sospensione previsti nel periodo feriale. 4. In data 1 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti e ha dedotto: a) l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto in seguito alla richiesta di applicazione pena proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e accettata dal Pubblico Ministero, quest'ultimo avrebbe riformulato l'imputazione originaria, escludendo l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per i reati contestati al Pegoraro. Il difensore ha rilevato anche che il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito l'originaria misura custodiale applicata al Gagliardi con gli arresti domiciliari. b) l'erronea applicazione della legge processuale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie, in quanto l'esautoramento del Pegoraro dalla gestione delle società del gruppo, per effetto del commissariamento delle società riconducibili allo stesso, avrebbe reso insussistente il pericolo di recidiva, come confermato anche dalle informazioni assunte in sede di indagini difensive da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 2 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, rilevando come l'attenuazione delle misure coercitiva originariamente disposte nei confronti dei concorrenti del Pegoraro costituisca fatto nuovo sopravvenuto, del quale il giudice deve tener conto al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione alla violazione dei limiti edittali posti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere solo in caso di reiterazione «di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni». Il Tribunale del riesame di Milano avrebbe, infatti, ritenuto integrato tale presupposto edittale, escludendo erroneamente l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale del risarcimento del debito tributario di cui al primo comma dell'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000 e, al contempo, ritenendo ingiustificatamente sussistente l'aggravante a effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Il motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto dal Tribunale del riesame gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 2, 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negli anni di imposta dal 2017 al 2020 e dei delitti di cui agli artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen. contestati ai capi 2, 3, in concorso con il Rinaldi, e 4, in concorso con il Rinaldi e il Gagliardi), dell'imputazione cautelare. L'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, originariamente punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione, per effetto dell'art. 39 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, dunque, la censura difensiva può assumere rilievo al più per le condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti poste in essere anteriormente al 25 dicembre 2019. Posto, dunque, che il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (ex plurimis: Sez. 3, n. 52572 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 5 9r( 262358 - 01; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499 - 01, che nel ribadire il principio, rileva che, per individuare l'anno del commesso reato occorre sempre far riferimento all'annualità successiva rispetto a quella indicata nel documento fiscale), il limite edittale eccepito dal ricorrente non opera per le condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti poste in essere nei periodi di imposta 2019 e 2020. Correttamente il Tribunale del riesame ha, peraltro, escluso la sussistenza nel caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto il riconoscimento della stessa consegue al pagamento dei debiti tributari, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e nella specie non risulta che vi sia stato da parte del ricorrente l'adempimento integrale dei propri debiti tributari. Il ricorrente, del resto, si è limitato a precisare che vi sono «pendenze tributarie» in attesa di definizione presso le competenti sedi giurisdizionali, ma non ha documentato il pagamento integrale dei propri debiti con l'amministrazione fiscale. In assenza di tale prova, nessun rilievo può, dunque, assumere ai fini della dimostrazione della sussistenza nella specie dell'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 lo spirito collaborativo dimostrato dal ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione del piano industriale predisposto a margine della misura interdittiva applicata nei confronti dell'ente, vendendo gli immobili di famiglia e riversando il provento nei patrimoni delle società. Questi rilievi dimostrano la manifesta infondatezza della censura svolta dal difensore ed esimono dal delibare le argomentazioni svolte relativamente alla dedotta insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 74 del 2000. 4. Con il secondo motivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza o, comunque, l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'assenza di gravi indizi di colpevolezza e alla mancanza di proporzionalità della misura cautelare. La costituzione di strutture societarie, nonché l'evasione fiscale posta in essere dalle società cooperative, tutte sottoposte all'amministrazione di fatto di [OSCURATO:PERSONA], e i versamenti di danaro sui conti esteri, sarebbero, infatti, circostanze indubbiamente esistenti, ma certamente non dimostrative della consapevolezza e della volontà del Pegoraro di partecipare a tali condotte criminose. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali le esigenze cautelari non sarebbero insussistenti o, comunque, sarebbe 6 zyl stata applicabile una misura coercitiva meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. 5. Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, non si confronta con il complessivo tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, che evidenzia come la difesa del Pegoraro nel procedimento di riesame non ha contestato i gradi indizi di colpevolezza (pag. •10 dell'ordinanza impugnata). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). Il Tribunale del riesame, del resto, nell'ordinanza impugnata ha diffusamente motivato sulla condotta partecipativa del Pegoraro, sul dolo che la sorregge e in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura coercitiva adottata. 6. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Il pericolo che il Pegoraro possa reiterare i reati sarebbe, infatti, oggettivamente impossibile, in quanto le contestazioni sulle quali si fonda la misura cautelare sono relative a condotte poste in essere in epoca risalente (e, dunque, anteriormente al 2021) e, segnatamente, anteriormente a commissariamento del gruppo Cegalin-Hotelvolver. La distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare avrebbe, dunque, avrebbe dovuto comportare l'assolvimento di un rigoroso obbligo di motivazione sul punto. 7. Anche questo motivo si rivela manifestamente infondato. Secondo l'orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza di legittimità dopo la riforma della disciplina delle misure cautelari personali posta in essere dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, 7 c)—e> da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurímis: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Giazzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6953 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.. 282767 -01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566-01). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum líbertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). Il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha rilevato come l'indagato abbia reiterato in tempi assai recenti la condotta criminosa, anche dopo gli accertamenti promossi dall'Agenzia delle Entrate e la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza dell'indagine penale incardinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Il Tribunale del riesame ha anche rilevato come l'indagato abbia solo in minima parte assolto gli obblighi assunti, in quanto non ha portato a compimento la ricapitalizzazione delle società e non ha definito le proprie pendenze fiscali; il ricorrente, dunque, avrebbe posto in essere solo un «mero principio di collaborazione», tanto che il commissario nominato avrebbe concretamente ipotizzato il ricorso ad un piano industriale alternativo rispetto a quello originario, che gli attribuisca poteri più incisivi -e non di mero controllo- a tutela delle continuità aziendale e della salvaguardia dei livelli occupazionali del gruppo Cegalin. Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame di Milano, dunque, le condotte contestate e, segnatamente, quelle di autoriciclaggio potrebbero essere reiterate a mezzo delle società del comparto estero del gruppo rimaste ancora nella disponibilità del Pegoraro e dei conti correnti esteri rimasti ignoti agli inquirenti.8. Con il secondo motivo il difensore deduce l'omessa pronuncia del Tribunale del riesame in ordine al motivo di ricorso relativo alla carenza del pericolo di inquinamento probatorio. 9. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e, comunque, non assume valenza decisiva, essendo inidoneo a travolgere la diagnosi cautelare autonomamente fondata sul pericolo di recidiva. 10. Con il primo motivo aggiunto presentato in data 1 agosto 2022 e il motivo depositato in data 2 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, in seguito alla richiesta di applicazione pena proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero avrebbe riformulato l'imputazione originaria, escludendo l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per i reati contestati al Pegoraro; parimenti il Giudice per le indagini preliminari avrebbe sostituito l'originaria misura custodiale applicata al Gagliardi con gli arresti donniciliari. 11. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili, in quanto si fondano non già su un vizio dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute alla stessa. Tali evenienze possono, tuttavia, essere prese in considerazione dal giudice di merito a seguito di istanza di revoca o di modificazione del provvedimento cautelare e non già essere dedotte nel presente giudizio di legittimità. 12. Con il secondo motivo aggiunto depositato in data 1 agosto 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'erronea applicazione della legge processuale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie, in quanto l'esautoramento del Pegoraro dalla gestione delle società del gruppo rendeva insussistente il pericolo di recidiva. 13. Anche tale censura, tuttavia, si rivela aspecifica, in quanto non si confronta con la diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto. 14. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in
Sentenza Cassazione n. 34393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris