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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02337/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RUBBINO Niccolò ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale con- fermava la decisione del Tribunale di Marsala che lo aveva riconosciuto col- pevole della ipotesi di falsa dichiarazione sulle proprie condizioni di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge processuale in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, per avere da un lato il giudice del gravame riconosciuto la falsità della autocertificazione del ricorrente sulla base di documentazione fiscale da ritenersi mendace e dall'altra sulla base di elementi indiziari assoluta- mente privi di univocità, quali alcune rimesse in conto corrente inidonee a documentare entrate dal carattere continuativo e reddituale.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La motivazione della sentenza si presenta li- neare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e appare conforme a diritto, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio devono essere in- dicati, ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, anche gli elementi reddituali non continuativi ed occasionali, quali il sussidio per le condizioni di difficoltà economica familiare e le somme ricevute a titolo di risarcimento danni, che concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio (sez.4, n.34864 del 16 Marzo 2017, Donato, Rv.270757).

Va poi considerato che la ulteriore voce di reddito non è stata desunta da elementi presuntivi, bensì da elementi documentali rappresentati dalla di- chiarazione del sostituto di imposta, che pure il ricorrente ha riconosciuto trattarsi del suo datore di lavoro quantomeno in epoca precedente all'anno di imposta in esame, e che le erogazioni dichiarate dalla parte datoriale re- lative all'anno 2014 risultano del tutto compatibili con i versamenti in con- tanti effettuati sul proprio conto con continuità dal ricorrente fino alla data 13.6.2014, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guar- dia di Finanza.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te [OSCURATO:PERSONA] 4ia lampi U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RUBBINO Niccolò ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale con- fermava la decisione del Tribunale di Marsala che lo aveva riconosciuto col- pevole della ipotesi di falsa dichiarazione sulle proprie condizioni di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge processuale in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, per avere da un lato il giudice del gravame riconosciuto la falsità della autocertificazione del ricorrente sulla base di documentazione fiscale da ritenersi mendace e dall'altra sulla base di elementi indiziari assoluta- mente privi di univocità, quali alcune rimesse in conto corrente inidonee a documentare entrate dal carattere continuativo e reddituale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza si presenta li- neare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e appare conforme a diritto, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio devono essere in- dicati, ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, anche gli elementi reddituali non continuativi ed occasionali, quali il sussidio per le condizioni di difficoltà economica familiare e le somme ricevute a titolo di risarcimento danni, che concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio (sez.4, n.34864 del 16 Marzo 2017, Donato, Rv.270757). Va poi considerato che la ulteriore voce di reddito non è stata desunta da elementi presuntivi, bensì da elementi documentali rappresentati dalla di- chiarazione del sostituto di imposta, che pure il ricorrente ha riconosciuto trattarsi del suo datore di lavoro quantomeno in epoca precedente all'anno di imposta in esame, e che le erogazioni dichiarate dalla parte datoriale re- lative all'anno 2014 risultano del tutto compatibili con i versamenti in con- tanti effettuati sul proprio conto con continuità dal ricorrente fino alla data 13.6.2014, come emerso a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Guar- dia di Finanza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te [OSCURATO:PERSONA] 4ia lampi U
Sentenza Cassazione n. 02337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris