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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33336/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale, che aveva condannato i ricorrenti per il reato di truffa; si contestava gali stessi di avere simulato un incidente d'auto ottenendo fraudolentemente un risarcimento di cento euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 162-ter cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della condotta riparatoria; si deduceva che sarebbe stata offerta la somma di cento euro, come risarcimento, alla persona offesa e che la prova della comunicazione dell'offerta - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - si ricaverebbe dalla raccomandata n. 153436907086, che sarebbe stata ricevuta il 17 marzo 2020.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l' esiguità del danno cagionato ed il buon comportamento processuale dei ricorrenti;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo della sospensione della prescrizione: i rinvii posti a fondamento della sospensione del termine di prescrizione sarebbero dovuti alla richiesta necessità di acquisire la remissione di querela della persona offesa e, pertanto, gli stessi non avrebbero potuto essere considerati rinvii chiesti nel solo interesse della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto denuncia il travisamento per omissione della prova della comunicazione dell'offerta risarcitoria alla persona offesa, senza allegare il - o indicare la collocazione del - documento in ipotesi travisato.

In materia la giurisprudenza aveva chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).

Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Nel caso in esame, come già rilevato, il ricorrente effettua una contro- affermazione rispetto alle valutazioni della Corte di appello, deducendo la sussistenza della raccomandata con la quale sarebbe stata comunicata l'offerta risarcitoria, senza tuttavia né allegare, né indicare la collocazione nel fascicolo processuale, della prova in ipotesi travisata.

1.2. Le censure rivolte nei confronti del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove e non indicano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.

Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione ineccepibile, la Corte di appello rilevava come le modalità di realizzazione del fatto ed i precedenti vantati rendevano irrilevante lo stato di incensuratezza del Restivo ed evidenziavano, invece, una professionalità nella consumazione della truffe in danno degli automobilisti, che ostava alla concessione del beneficio invocato (pag. 6 della sentenza impugnata).

1.3. Infine: è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, tenuto conto che le richieste di rinvio dell'udienza giustificate dal fatto che erano in corso trattative per ottenere la remissione di querela, devono intendersi come richieste effettuate nell'interesse dell'imputato e, dunque, pienamente idonee a sospendere il termine di prescrizione.

Si riafferma, sul punto, ti l'incontestato principio secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01).

Nel solco di tale consolidata giurisprudenza il collegio ritiene che la richiesta di rinvio funzionale a verificare la sussistenza della volontà dell'offeso di rimettere la querela deve intendersi come richiesta di rinvio "a richiesta" dell'imputato, non supportata dalla necessità di garantire il diritto di difesa: la stessa è, dunque, idonea a generare l'effetto sospensivo del termine di prescrizione.

Si afferma cioè che le richieste di rinvio dell'udienza funzionali a verificare la possibilità di ottenere una remissione della querela sono idonee a sospendere il termine di prescrizione, in quanto non sono inquadrabili come richieste di concessione di un "termine a difesa".

Le richieste di concessione di un termine a difesa sono, infatti, solo quelle funzionali a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti (art. 108 cod. proc. pen.) ed a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIASCHE' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso t [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale, che aveva condannato i ricorrenti per il reato di truffa; si contestava gali stessi di avere simulato un incidente d'auto ottenendo fraudolentemente un risarcimento di cento euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 162-ter cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della condotta riparatoria; si deduceva che sarebbe stata offerta la somma di cento euro, come risarcimento, alla persona offesa e che la prova della comunicazione dell'offerta - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - si ricaverebbe dalla raccomandata n. 153436907086, che sarebbe stata ricevuta il 17 marzo 2020. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l' esiguità del danno cagionato ed il buon comportamento processuale dei ricorrenti; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo della sospensione della prescrizione: i rinvii posti a fondamento della sospensione del termine di prescrizione sarebbero dovuti alla richiesta necessità di acquisire la remissione di querela della persona offesa e, pertanto, gli stessi non avrebbero potuto essere considerati rinvii chiesti nel solo interesse della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto denuncia il travisamento per omissione della prova della comunicazione dell'offerta risarcitoria alla persona offesa, senza allegare il - o indicare la collocazione del - documento in ipotesi travisato. In materia la giurisprudenza aveva chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame, come già rilevato, il ricorrente effettua una contro- affermazione rispetto alle valutazioni della Corte di appello, deducendo la sussistenza della raccomandata con la quale sarebbe stata comunicata l'offerta risarcitoria, senza tuttavia né allegare, né indicare la collocazione nel fascicolo processuale, della prova in ipotesi travisata. 1.2. Le censure rivolte nei confronti del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove e non indicano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale posto dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione ineccepibile, la Corte di appello rilevava come le modalità di realizzazione del fatto ed i precedenti vantati rendevano irrilevante lo stato di incensuratezza del Restivo ed evidenziavano, invece, una professionalità nella consumazione della truffe in danno degli automobilisti, che ostava alla concessione del beneficio invocato (pag. 6 della sentenza impugnata). 1.3. Infine: è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, tenuto conto che le richieste di rinvio dell'udienza giustificate dal fatto che erano in corso trattative per ottenere la remissione di querela, devono intendersi come richieste effettuate nell'interesse dell'imputato e, dunque, pienamente idonee a sospendere il termine di prescrizione. Si riafferma, sul punto, ti l'incontestato principio secondo cui in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01). Nel solco di tale consolidata giurisprudenza il collegio ritiene che la richiesta di rinvio funzionale a verificare la sussistenza della volontà dell'offeso di rimettere la querela deve intendersi come richiesta di rinvio "a richiesta" dell'imputato, non supportata dalla necessità di garantire il diritto di difesa: la stessa è, dunque, idonea a generare l'effetto sospensivo del termine di prescrizione. Si afferma cioè che le richieste di rinvio dell'udienza funzionali a verificare la possibilità di ottenere una remissione della querela sono idonee a sospendere il termine di prescrizione, in quanto non sono inquadrabili come richieste di concessione di un "termine a difesa". Le richieste di concessione di un termine a difesa sono, infatti, solo quelle funzionali a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti (art. 108 cod. proc. pen.) ed a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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