Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 32303/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25859/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE SIRACUSA n. 3132/2019 depositata il 09/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., presso la quale aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato sino al 10.6.2017, per l’importo di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR, con privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 c.c., depositando a sostegno della propria domanda le buste paga delle relative mensilità e il documento CU 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] riconobbe il privilegio per la somma di € 7.746,30 ma escluse l’ammissione per le restanti somme e, in particolare, per quanto richiesto a titolo di TFR in quanto dal CU 2018 l’intero importo risultava erogato nel corso dell’anno 2017.

3. Sull’opposizione proposta dal ricorrente, il Tribunale di Siracusa, in data 8.9.2021, emetteva decreto di rigetton. 56/2019 ritenendo che il CU 2018, documento prodotto dallo stesso ricorrente, costituiva prova dell’intervenuto pagamento del TFR, mentre la busta paga del giugno 2017 non poteva essere considerata prova del credito insinuato perché priva di sottoscrizione del datore di lavoro.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la dichiarazione unilaterale contenuta nel CU 2018 costituisca prova dell’avvenuto pagamento pur nonessendo accompagnata da alcuna quietanza da parte del lavoratore e in violazione delle regole sull’onere probatorio, in quanto sarebbe spettato alla controparte provare l’effettiva erogazione.

Inoltre, il giudice di merito avrebbe errato anche nel sostenere che la busta paga di giugno 2017 non costituisca piena prova perché non sottoscritta dal datore di lavoro.

2. La controversia pone all’attenzione di questo C ollegio due questioni - l’opponibilità del CU al fallimento e la prova dell’erogazione del TFR attraverso l’annotazione del pagamento nel CU non sottoscritto dal lavoratore – di rilievo nomofilattico e che quindi necessitano di essere esaminate nella pubblica udienza, difettando i presupposti dell’art.380bis c.p.c. 2.1 Con riferimento alla prima questione va rilevato che questa Corte ha affermato che «i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 c.c.».( cfr. Cass. Sez VI nr 10123/2017 e 10041/2017). 2.2 A ben guardare, tale assunto merita di essere precisato in quanto la certificazione unica (ex CUD) , documento che riepiloga i redditi percepiti e le ritenute fiscali subite , viene predisposta dal datore di lavoro e consegnata ai dipendenti con la conseguenza che, quando a rilasciarlo èun imprendi tore privat o , il CU non nasce come atto pubblico. 2.3 Al riguardo, seppur in ambito penalistico, questa Corte ha d’altronde affermato che «non integra il reato di falsità materiale ex art. 477 c.p.la condotta di falsificazione del certificato unico dei redditi da lavoro dipendente (CUD) emesso da una ditta privata, dovendosi escludere che tale documento abbia natura pubblicistica e sia riconducibile alla nozione di certificato penalmente rilevante. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, il falso in certificato presuppone la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto da cui proviene l'atto)." (Sez. 5, n. 44879 del 15/09/2015, Conzales, Rv. 265507 - 01).

Ragionando a contrario, laddove il documento falso (nella specie CUD) esibito "promani" non da una ditta privata, ma da un datore di lavoro ascrivibile quantomeno alla categoria di "persona incaricata di pubblico servizio", qual è l'«Azienda ospedaliera, si deve ritenere integrato il reato di cui all' art. 489 c.p. » (cfr. Cass II Sezione Pen. nr. 14221/2021) 2.4 Va, tuttavia, rimarcato che il datore di lavoro oltre che consegnare la certificazione al percettore del reddito ha anche l’obbligo, la cui omissione è punita con sanzione amministrativa, di trasmetterla all’Agenzia delle Entrate; è evidente che a llora il documento CU, geneticamente di natura privatistica, una volta trasmesso e ricevut o dall’[OSCURATO:PERSONA], viene ad acquisire una valenza pubblicistica tale da renderlo opponibile anche al fallimento quale documento scritto munito di data certa ex art 2704 cc. 2.5 Dovrà quindi stabilirsi se, ai fini della opponibilità del documento avente data certa alla curatela, debba fornirsi la prova anche dell’invio del CU all’Agenzia delle Entrate (e della ricezione da parte dell’Amministrazione) o se sia sufficiente la mera produzione del CU dal momento che la trasmissione all’[OSCURATO:PERSONA] costituisce un obbligo di legge la cui violazione è amministrativamente sanzionata.

3. La seconda tematica riguarda la prova dell’erogazione del TFR attraverso l’annotazione del pagamento nel CU non sottoscritto dal lavoratore ma da quest’ultimo introdotto in giudizio quale prova documentale dell’asserito diritto al conseguimento della liquidazione. 3.1 La questione è stata di recente affrontata da questa Corte con l’ordinanza n. 2817/2022, dove si legge che: «i motivi possono essere congiuntamente e devono essere accolti perché manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod. civ. (ex multis: Cass.civ., sez.

VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr. 10041; 12.09.2016 nr. 17930); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. 6220/2019)». 3.2 In buona sostanza le pronunce sopra citate (Ord. Cass.2817/2022 e Cass. 6220/2019) affermano che,una volta introdotto il documento nel processo,sia possibile isolare gli effetti favorevoli per il soggetto che lo ha prodotto –costituiti dalla prova del TFR – da quelli per lo stesso sfavorevoli – dati dall’attestazione di avvenuto pagamento del TFR stesso- , così avvalendosi la parte di una evidente scissione di significati giuridici dell’unico documento. 3.3 Ciò in quanto il datore non può avvalersi dell’effetto favorevole del pagamento contenuto in un documento da lui predisposto anche se prodotto da controparte. 3.4 Ad avviso del Collegio tali conclusioni necessitano di un approfondimento chiarificatore. 3.5 È fuori discussione il principio secondo il quale «il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa» (Cass. n. 2817/2022; 31173/2018; 8290/2016). 3.6 Nella fattispecie in esame, tuttavia, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, è stato proprio il lavoratore a produrre la CU 2018 «invocando tale documento quale atto di riconoscimento idoneo a fondare l’ammissione al passivo del credito per TFR». 3.7 Orbene, la CU oltre a documentare la pretesa creditoria a titolo di TFR fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] con l’insinuazione al passivo del fallimento ne espone anche il pagamento poiché attesta l’effettiva corresponsione delle somme e non un mero riconoscimento del debito; dunque, sarebbe assimilabile a vera e propria prova. 3.8 Ciò premesso, vale la pena richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.A. ecc.) comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio. 3.9 In particolare, chi ha esibito un documento – si è statuito - non può scindere il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno che al momento dell'esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia però dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli dal medesimo atto desumibili (cfr. Cass.4993/1981, 3383/1983 e 7726/1990). 3.10 Va, quindi, verificato se tale principio di inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui l’atto scritto sia stato confezionato dalla parte interessata ad opporre il fatto estintivo risultante dal documentoe tenuto conto della materia di causa; la causa non può dunque essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art.380bis c.p.c. e, sulle due questioni sopra sintetizzate, ne va rimessa la trattazione alla Sezione semplice Prima civile, in pubblica udienza.

PQM rileva che non sussistono le condizioni per la trattazione del procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt.380bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25859/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE SIRACUSA n. 3132/2019 depositata il 09/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., presso la quale aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato sino al 10.6.2017, per l’importo di €19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilità da marzo a giugno 2017 e di € 5.062,39 a titolo di TFR, con privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 c.c., depositando a sostegno della propria domanda le buste paga delle relative mensilità e il documento CU 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] riconobbe il privilegio per la somma di € 7.746,30 ma escluse l’ammissione per le restanti somme e, in particolare, per quanto richiesto a titolo di TFR in quanto dal CU 2018 l’intero importo risultava erogato nel corso dell’anno 2017. 3. Sull’opposizione proposta dal ricorrente, il Tribunale di Siracusa, in data 8.9.2021, emetteva decreto di rigetton. 56/2019 ritenendo che il CU 2018, documento prodotto dallo stesso ricorrente, costituiva prova dell’intervenuto pagamento del TFR, mentre la busta paga del giugno 2017 non poteva essere considerata prova del credito insinuato perché priva di sottoscrizione del datore di lavoro. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e artt. 115 e 132 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la dichiarazione unilaterale contenuta nel CU 2018 costituisca prova dell’avvenuto pagamento pur nonessendo accompagnata da alcuna quietanza da parte del lavoratore e in violazione delle regole sull’onere probatorio, in quanto sarebbe spettato alla controparte provare l’effettiva erogazione. Inoltre, il giudice di merito avrebbe errato anche nel sostenere che la busta paga di giugno 2017 non costituisca piena prova perché non sottoscritta dal datore di lavoro. 2. La controversia pone all’attenzione di questo C ollegio due questioni - l’opponibilità del CU al fallimento e la prova dell’erogazione del TFR attraverso l’annotazione del pagamento nel CU non sottoscritto dal lavoratore – di rilievo nomofilattico e che quindi necessitano di essere esaminate nella pubblica udienza, difettando i presupposti dell’art.380bis c.p.c. 2.1 Con riferimento alla prima questione va rilevato che questa Corte ha affermato che «i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 c.c.».( cfr. Cass. Sez VI nr 10123/2017 e 10041/2017). 2.2 A ben guardare, tale assunto merita di essere precisato in quanto la certificazione unica (ex CUD) , documento che riepiloga i redditi percepiti e le ritenute fiscali subite , viene predisposta dal datore di lavoro e consegnata ai dipendenti con la conseguenza che, quando a rilasciarlo èun imprendi tore privat o , il CU non nasce come atto pubblico. 2.3 Al riguardo, seppur in ambito penalistico, questa Corte ha d’altronde affermato che «non integra il reato di falsità materiale ex art. 477 c.p.la condotta di falsificazione del certificato unico dei redditi da lavoro dipendente (CUD) emesso da una ditta privata, dovendosi escludere che tale documento abbia natura pubblicistica e sia riconducibile alla nozione di certificato penalmente rilevante. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, il falso in certificato presuppone la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto da cui proviene l'atto)." (Sez. 5, n. 44879 del 15/09/2015, Conzales, Rv. 265507 - 01). Ragionando a contrario, laddove il documento falso (nella specie CUD) esibito "promani" non da una ditta privata, ma da un datore di lavoro ascrivibile quantomeno alla categoria di "persona incaricata di pubblico servizio", qual è l'«Azienda ospedaliera, si deve ritenere integrato il reato di cui all' art. 489 c.p. » (cfr. Cass II Sezione Pen. nr. 14221/2021) 2.4 Va, tuttavia, rimarcato che il datore di lavoro oltre che consegnare la certificazione al percettore del reddito ha anche l’obbligo, la cui omissione è punita con sanzione amministrativa, di trasmetterla all’Agenzia delle Entrate; è evidente che a llora il documento CU, geneticamente di natura privatistica, una volta trasmesso e ricevut o dall’[OSCURATO:PERSONA], viene ad acquisire una valenza pubblicistica tale da renderlo opponibile anche al fallimento quale documento scritto munito di data certa ex art 2704 cc. 2.5 Dovrà quindi stabilirsi se, ai fini della opponibilità del documento avente data certa alla curatela, debba fornirsi la prova anche dell’invio del CU all’Agenzia delle Entrate (e della ricezione da parte dell’Amministrazione) o se sia sufficiente la mera produzione del CU dal momento che la trasmissione all’[OSCURATO:PERSONA] costituisce un obbligo di legge la cui violazione è amministrativamente sanzionata. 3. La seconda tematica riguarda la prova dell’erogazione del TFR attraverso l’annotazione del pagamento nel CU non sottoscritto dal lavoratore ma da quest’ultimo introdotto in giudizio quale prova documentale dell’asserito diritto al conseguimento della liquidazione. 3.1 La questione è stata di recente affrontata da questa Corte con l’ordinanza n. 2817/2022, dove si legge che: «i motivi possono essere congiuntamente e devono essere accolti perché manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 cod. civ. (ex multis: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 nr.10123; 20.04.2017 nr. 10041; 12.09.2016 nr. 17930); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. 6220/2019)». 3.2 In buona sostanza le pronunce sopra citate (Ord. Cass.2817/2022 e Cass. 6220/2019) affermano che,una volta introdotto il documento nel processo,sia possibile isolare gli effetti favorevoli per il soggetto che lo ha prodotto –costituiti dalla prova del TFR – da quelli per lo stesso sfavorevoli – dati dall’attestazione di avvenuto pagamento del TFR stesso- , così avvalendosi la parte di una evidente scissione di significati giuridici dell’unico documento. 3.3 Ciò in quanto il datore non può avvalersi dell’effetto favorevole del pagamento contenuto in un documento da lui predisposto anche se prodotto da controparte. 3.4 Ad avviso del Collegio tali conclusioni necessitano di un approfondimento chiarificatore. 3.5 È fuori discussione il principio secondo il quale «il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa» (Cass. n. 2817/2022; 31173/2018; 8290/2016). 3.6 Nella fattispecie in esame, tuttavia, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, è stato proprio il lavoratore a produrre la CU 2018 «invocando tale documento quale atto di riconoscimento idoneo a fondare l’ammissione al passivo del credito per TFR». 3.7 Orbene, la CU oltre a documentare la pretesa creditoria a titolo di TFR fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] con l’insinuazione al passivo del fallimento ne espone anche il pagamento poiché attesta l’effettiva corresponsione delle somme e non un mero riconoscimento del debito; dunque, sarebbe assimilabile a vera e propria prova. 3.8 Ciò premesso, vale la pena richiamare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.A. ecc.) comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio. 3.9 In particolare, chi ha esibito un documento – si è statuito - non può scindere il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno che al momento dell'esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia però dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli dal medesimo atto desumibili (cfr. Cass.4993/1981, 3383/1983 e 7726/1990). 3.10 Va, quindi, verificato se tale principio di inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui l’atto scritto sia stato confezionato dalla parte interessata ad opporre il fatto estintivo risultante dal documentoe tenuto conto della materia di causa; la causa non può dunque essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art.380bis c.p.c. e, sulle due questioni sopra sintetizzate, ne va rimessa la trattazione alla Sezione semplice Prima civile, in pubblica udienza. PQM rileva che non sussistono le condizioni per la trattazione del procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt.380bi
Decreto Cassazione n. 32303/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris