CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. 2. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto sia appello (dichiarato inammissibile dalla Corte di appello con ordinanza del 05/10/2023), che ricorso per cassazione con il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione in punto di riconoscimento della contestata recidiva facoltativa, affidato a mera clausola di stile, in spregio agli approdi della giurisprudenza di legittimità e costituzionale; 2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo all'affermazione di responsabilità, affidata a argomenti superficiali e lacunosi. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.In primo luogo, quale originaria ragione di inammissibilità, v'è da considerare che, i tre motivi di ricorso sono riferiti a soggetto diverso dal ricorrente, tale Caposena, per fatto, sembra, di furto o rapina, mentre qui si controverte di art. 485 cod. pen. Siffatti motivi, del tutto decontestualizzati rispetti al procedimento, rendono inammissibile in radice il ricorso per totale difetto di specificità. 2. A tanto deve aggiungersi che, venendo in rilievo un ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, esso risulta proposto deducendo motivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio. 4. Come premesso, invece, i motivi di ricorso attengono a violazioni di legge e correlati vizi di motivazione nell'affermazione di responsabilità e nel riconoscimento delle circostanze. 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,