CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 03166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 17 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello interposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale della medesima città, ha applicato al predetto la misura della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti disposta dal G.I.P. del Tribunale locale con ordinanza del 29 giugno 2020; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè proposto personalmente dall'indagato, atteso che l'impugnazione, in coerenza con le indicazioni contenute nella relativa intestazione, risulta sottoscritta unicamente dal Perfetto mentre la firma apposta in calce dal difensore, !ungi dal consentire di riferire allo stesso il ricorso, trova espressa giustificazione esclusivamente un una impropria attività di autenticazione ex ad 39 ci. att. cod. proc. pen.; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 REG. ESEC. C.P.P. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]