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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 20460/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2.

Il ricorso proposto è inammissibile.2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il3 agosto 2017.

“Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza”; poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610comma 5-bis cod. proc. pen.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore dellacassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20marzo 2026 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per idelitti di associazione a delinquere, truffe ed altro.1.1 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione sulla omessadeclaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.2. Il ricorso proposto è inammissibile.2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza”; poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610comma 5-bis cod. proc. pen.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore dellacassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris