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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14579/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'appello proposto dall'interessato avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale di Palermo dell'il. agosto 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere, disposta per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice.

L'ordinanza dei Tribunale non avrebbe adeguatamente integrato la motivazione del provvedimento emesso dal Gip - da ritenersi inesistente - perché avrebbe svolto considerazioni fuori contesto, essendo circoscritta al pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.

Non vi sarebbe alcun oggettivo riferimento al concreto ed attuale pericolo di fuga, ma i giudici palermitani si sarebbero limitati, ai fini dell'applicabilità della misura di massimo rigore, alla mera valorizzazione in senso negativo del titolo del reato.

2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.

Secondo la difesa, i giudici territoriali avrebbero omesso di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga dell'imputato, che si sarebbe dovuta riferire ad elementi e circostanze direttamente attinenti al ricorrente.

Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla sola base del titolo del reato, valutazione che non potrebbe considerarsi sufficiente, per la necessità di attuare una verifica più accurata delle esigenze cautelar', che dovrebbe tener adeguatamente conto del rilevante lasso di tempo trascorso dall'applicazione della misura e dalle ultime manifestazioni dei comportamenti criminali. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la valutazione operata dal Tribunale deve considerarsi adeguata e coerente, in quanto frutto di un'elaborazione completa degli elementi emersi dalle indagini, dando altresì conto, sia pure in funzione strettamente cautelare, di una solida base di gravità indiziaria.

Il Tribunale aveva l'obbligo di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, ma contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, tale valutazione è stata compiuta appieno, non essendo stata limitata al mero richiamo della presunzione ex art. :275, terzo comma, cod. proc. pen.

A sostegno dell'attualità e della concretezza del pericolo di fuga, si è valutata la mai dismessa capacità criminale dell'indagato, che ricopriva una posizione verticistica nel traffico di sostanze stupefacenti, estendendo i suoi affari anche in territorio campano.

Il mero richiamo al decorso del tempo, laddove si proceda per reati assistiti da presunzione relativa di pericolosità sociale e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa.

L'aspetto temporale necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004), ma nessun concreto dato idoneo a scalfire tale presunzione è stato apportato dalla difesa, c:osicché il rilievo appare formulato in modo non specifico. 3.2.

Anche la seconda doglianza - parzialmente ripetitiva della prima - è inammissibile.

La pericolosità criminale del soggetto è stata adeguatamente delineata dal Tribunale, tenuto conto che è stato accertato lo svolgimento da parte dell'imputato di funzioni di primaria importanza per lo sviluppo e il mantenimento in vita dell'associazione dedita alla produzione e allo spaccio di ingenti quantità di droga, con posizione apicale nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

Siffatta pericolosità criminale non appare intaccata cla alcun elemento sopravvenuto ovvero non valutato, i giudici del gravame hanno puntualmente dato risposta alla censura sollevata dalla difesa, riguardante l'insussistenza del pericolo di reiterazione, alla luce del radicamento dell'imputato nel comune di Partinico, dando adeguata motivazione relativamente alle ragioni per le quali si debba considerare tale radicamento come sintomatico dello stabile inserimento del ricorrente nei circuiti criminali de luogo, ove aveva il compito di coordinare relazioni criminali in vista dell'ottenimento di forniture di sostanze stupefacenti anche esterne al territorio siciliano.

Né l'ordinanza in questione fa riferimento al pericolo di fuga, al quale il ricorso invece si riferisce, essendo basata su una diversa ratio decidendi.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve ribadirsi che non può in alcun modo giovare il richiamo al tempo decorso dai fatti criminali che rileva solo in sede di adozione della misura, ai sensi dell'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali, l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999); elementi ulteriori che sono carenti nella fattispecie, non potendo essere riscontrati nella mera osservanza degli obblighi ai quali è tenuto il prevenuto, che costituiscono l'essenza stessa della misura inframura ria.

4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2022 il Tribunale di Palermo, ha rigettato l'appello proposto dall'interessato avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale di Palermo dell'il. agosto 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere, disposta per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice. L'ordinanza dei Tribunale non avrebbe adeguatamente integrato la motivazione del provvedimento emesso dal Gip - da ritenersi inesistente - perché avrebbe svolto considerazioni fuori contesto, essendo circoscritta al pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio. Non vi sarebbe alcun oggettivo riferimento al concreto ed attuale pericolo di fuga, ma i giudici palermitani si sarebbero limitati, ai fini dell'applicabilità della misura di massimo rigore, alla mera valorizzazione in senso negativo del titolo del reato. 2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. Secondo la difesa, i giudici territoriali avrebbero omesso di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga dell'imputato, che si sarebbe dovuta riferire ad elementi e circostanze direttamente attinenti al ricorrente. Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di fuga sulla sola base del titolo del reato, valutazione che non potrebbe considerarsi sufficiente, per la necessità di attuare una verifica più accurata delle esigenze cautelar', che dovrebbe tener adeguatamente conto del rilevante lasso di tempo trascorso dall'applicazione della misura e dalle ultime manifestazioni dei comportamenti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la valutazione operata dal Tribunale deve considerarsi adeguata e coerente, in quanto frutto di un'elaborazione completa degli elementi emersi dalle indagini, dando altresì conto, sia pure in funzione strettamente cautelare, di una solida base di gravità indiziaria. Il Tribunale aveva l'obbligo di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, ma contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, tale valutazione è stata compiuta appieno, non essendo stata limitata al mero richiamo della presunzione ex art. :275, terzo comma, cod. proc. pen. A sostegno dell'attualità e della concretezza del pericolo di fuga, si è valutata la mai dismessa capacità criminale dell'indagato, che ricopriva una posizione verticistica nel traffico di sostanze stupefacenti, estendendo i suoi affari anche in territorio campano. Il mero richiamo al decorso del tempo, laddove si proceda per reati assistiti da presunzione relativa di pericolosità sociale e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa. L'aspetto temporale necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004), ma nessun concreto dato idoneo a scalfire tale presunzione è stato apportato dalla difesa, c:osicché il rilievo appare formulato in modo non specifico. 3.2. Anche la seconda doglianza - parzialmente ripetitiva della prima - è inammissibile. La pericolosità criminale del soggetto è stata adeguatamente delineata dal Tribunale, tenuto conto che è stato accertato lo svolgimento da parte dell'imputato di funzioni di primaria importanza per lo sviluppo e il mantenimento in vita dell'associazione dedita alla produzione e allo spaccio di ingenti quantità di droga, con posizione apicale nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti. Siffatta pericolosità criminale non appare intaccata cla alcun elemento sopravvenuto ovvero non valutato, i giudici del gravame hanno puntualmente dato risposta alla censura sollevata dalla difesa, riguardante l'insussistenza del pericolo di reiterazione, alla luce del radicamento dell'imputato nel comune di Partinico, dando adeguata motivazione relativamente alle ragioni per le quali si debba considerare tale radicamento come sintomatico dello stabile inserimento del ricorrente nei circuiti criminali de luogo, ove aveva il compito di coordinare relazioni criminali in vista dell'ottenimento di forniture di sostanze stupefacenti anche esterne al territorio siciliano. Né l'ordinanza in questione fa riferimento al pericolo di fuga, al quale il ricorso invece si riferisce, essendo basata su una diversa ratio decidendi. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve ribadirsi che non può in alcun modo giovare il richiamo al tempo decorso dai fatti criminali che rileva solo in sede di adozione della misura, ai sensi dell'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali, l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999); elementi ulteriori che sono carenti nella fattispecie, non potendo essere riscontrati nella mera osservanza degli obblighi ai quali è tenuto il prevenuto, che costituiscono l'essenza stessa della misura inframura ria. 4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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