CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 09734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 giugno 2025, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli con cui era stato condannato, per il reato di cui all'art. all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), per detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo marijuana, nonché per il reato di cui all'art. 368, commi 1 e 2, cod. pen. (capo B), per avere simulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] le tracce del delitto di cui al capo A) dell'imputazione; che, con un primo motivo di ricorso, si censurano la violazione degli artt. 192, comma 2, 533, comma 1 e 546 cod. proc. pen., il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di detenzione di sostanze stupefacenti e alla omessa considerazione delle deduzioni difensive; che la difesa sostiene che il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente sulla base di elementi indiziari e contraddittori, dando rilievo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (figlia del ricorrente) nonostante le divergenze con l'annotazione di polizia giudiziaria; che, con un secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 368 cod. pen. in relazione all'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo B) dell'imputazione - sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. - nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.; che, per la difesa, nella telefonata con la quale si segnalava la presenza di sostanze stupefacenti nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], abitata anche da altri soggetti, non era stata indicata alcuna persona specifica; che, con un terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen.; che, in quarto luogo, si censura il diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; che, in data 4 febbraio 2026, la difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto. Considerato che i motivi proposti non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito; che, nello specifico, con riguardo al primo motivo di censura, va rilevato che il giudice d'appello ha motivato correttamente in ordine all'individuazione del / ricorrente quale responsabile della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, dando conto degli elementi probatori, quali: le telefonate al 112 partite da un telefono cellulare nella disponibilità del solo imputato (oltre che della figlia [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non presente nell'abitazione nell'orario in cui le telefonate stesse risultano essere state effettuate) e provenienti da soggetto con timbro di voce maschile; il ritrovamento nella casa dell'imputato di buste di plastica identiche a quelle usate per il confezionamento della sostanza stupefacente; che, quanto al secondo motivo, vieppiù costituito da mere doglianze in punto di fatto, si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui integra il delitto di calunnia anche l'ipotesi di volontaria attribuzione di un fatto costituente reato a carico di persona che si sa innocente, che, sebbene non indicata nella sua precisa individualità, sia peraltro determinabile sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione accusatoria o a questa agevolmente riferibili (Sez. 6, n. 1743 del 30/10/1991, dep. 1992, Piccin, Rv. 189763 - 01) e che, in ogni caso, il ricorrente aveva segnalato la presenza di stupefacenti nell'abitazione ad uso esclusivo della ex moglie; che, conseguentemente, il giudice del merito ha correttamente escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131-bis cod. pen., dando rilievo alla gravità della condotta (incolpare qualcuno che si sa innocente di un reato di particolare allarme sociale), al quantitativo di droga, alla mancanza di ogni ritrattazione e all'impegno per diversi giorni delle forze dell'ordine; che, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione di pene sostitutive, la Corte di merito ha esaustivamente motivato, prendendo in considerazione i numerosi precedenti penali gravanti sul ricorrente, la mancanza di collaborazione, nonché l'abitualità nelle condotte, avendo il ricorrente dimostrato una refrattarietà ed indifferenza alle regole nonostante l'aver beneficiato della sospensione condizionale della pena. Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen