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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05928/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Aversa avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria inviata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia ha confermato in sede di appello quella del Tribunale di Venezia in data 13/06/2022, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati nell'ambito del procedimento n. 1037/2020, compreso [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Donadio tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con travisamento del fatto e vizio di motivazione.

Il Tribunale non aveva debitamente valutato la deduzione difensiva incentrata sulla ragionevolezza dei c.d. tempi morti, incorrendo inoltre nell'errore di ritenere che si fossero svolte udienze anche nel mese di agosto, quando era stato prospettato che in base alla calendarizzazione si erano svolte non più di tre udienze al mese, in mancanza di una stringente giustificazione in concreto della protrazione dei termini di custodia cautelare.

2.1. Con il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13 Cost.

Sulla base di un orientamento consolidato, che ravvisa una causa oggettiva alla base della sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che diviene applicabile a tutti gli imputati, a prescindere dalla valutazione della posizione dei singoli, si profila l'illegittimità costituzionale della norma, in quanto viene meno qualunque correlazione tra una condizione obiettiva, indipendente dall'imputato, e la privazione della libertà nei confronti di quest'ultimo.

La rilevanza di ragioni che non concernono il singolo imputato determina una violazione dell'art. 13 Cost., essendo la custodia cautelare informata ai principi di personalità, proporzione e adeguatezza e non compatibile con l'accollo dei c.d. tempi morti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. In particolare, non può accogliersi il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti alla base della sospensione del termine di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

Deve al riguardo osservarsi che il Tribunale ha dato conto dell'oggettiva complessità del processo, in ragione della natura e del numero delle imputazioni, riferite a reato associativo ed a reati anche di criminalità organizzata, e del numero degli imputati, delle parti civili e dei difensori, nonché in relazione alla consistenza dell'ulteriore attività processuale da svolgere per completare l'esame degli imputati, per consentire l'integrazione della perizia di trascrizione di conversazioni intercettate e per procedere all'audizione dei numerosi testi indicati dalla difesa.D'altro canto, il Tribunale ha anche sottolineato come fosse stato sostenuto un ragionevole sforzo per la calendarizzazione del processo, in relazione alle risorse disponibili e all'impegno dei magistrati anche in altre attività giudiziarie.

Non rileva in senso contrario la circostanza che fosse stata celebrata o meno attività nel mese di agosto, in quanto dalla stessa prospettazione difensiva in ordine allo svolgimento di una media di tre udienze mensili risulta in realtà confermato l'impegno del Collegio giudicante, segnalato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, non essendo stati attestati periodi ingiustificatamente lunghi tra un'udienza e l'altra.

Va del resto ribadito il principio per cui la causa della sospensione ha natura oggettiva (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n.28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967) e coinvolge tutti gli imputati, in ragione della complessità del processo, che nel caso di specie è stata debitamente comprovata, essendo stato correttamente disatteso il rilievo difensivo incentrato sul fatto che il ricorrente aveva indicato solo due testi.

3. Risulta in radice irrilevante, oltre che comunque manifestamente infondata, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13 Cost.

3.1. Il ricorrente ha contestato la natura oggettiva della causa di sospensione e l'inidoneità della disposizione, ove interpretata nel senso indicato dalla giurisprudenza consolidata, a conformarsi con i principi di proporzione, adeguatezza e personalità che devono presiedere all'applicazione della custodia cautelare.

Ma in realtà tale assunto risulta apodittico, in quanto non si confronta con i rilievi del Tribunale in ordine al fatto che la ragione alla base della disposta sospensione coinvolge anche il ricorrente, in quanto anch'egli è chiamato a rispondere del reato associativo e in quanto il materiale probatorio raccolto è unitariamente utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati.

D'altro canto, la diversa natura dei reati a ciascuno addebitati si riflette nei limiti massimi di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

Deve inoltre aggiungersi che con riguardo all'ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. non si applica il disposto dell'art. 304, comma 5, cod. proc. pen., che fa salva la facoltà degli imputati cui non sia riferibile la causa di sospensione di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 4, di chiedere la separazione del processo nei loro confronti: a fronte di ciò, sàn dato risulta confermata la valenza oggettiva della causa di sospensione, dall'altro può comunque rimarcarsi come il ricorrente non abbia in concreto dedotto di aver chiesto la separazione del processo, onde rappresentare, sotto tale diverso profilo, l'autonomia della propria posizione e l'eventuale vulnus subito.

3.2. Deve peraltro rilevarsi che sul tema ha avuto più volte occasione di pronunciarsi la Corte costituzionale: il giudice delle leggi (sentenza n. 238 del 1997) ha, in particolare, osservato che la sospensione è affidata ad un provvedimento a discrezionalità vincolata e ha inoltre affermato che «la facoltà consentita al giudice dal comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen., non può comportare, ove effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel processo...., attenendo alla obiettiva complessità particolare del dibattimento e cioè ad una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le condizioni di connessione di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate ed accomunanti, cosicché il richiamo al dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate», mentre, per un altro verso, «il tema della sospensione prescinde da quello delle esigenze cautelari il cui venir meno potrà essere fatto valere dagli imputati soltanto con il chiedere la revoca della misura».

La Corte costituzionale ha inoltre rilevato che è assicurata una regolamentazione che copre l'intera durata del procedimento e garantisce, con termini finali complessivi, un ragionevole limite della durata della custodia cautelare, in rapporto alla concreta dinamica del processo (sentenze n. 299 del 2005 e 204 del 2012).

Su tali basi, dunque, può ritenersi che la disposizione in esame sia volta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposte esigenze, fermo restando che la sospensione ha una specifica e solida base legale e che i profili di personalità, proporzione e adeguatezza sono comunque assicurati sia dalla previsione di termini massimi, nonché dalla possibilità di verificare in itinere la persistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in relazione alle esigenze cautelari, ciò che vale comunque a rendere la questione manifestamente infondata.

4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Aversa avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria inviata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia ha confermato in sede di appello quella del Tribunale di Venezia in data 13/06/2022, con cui è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati nell'ambito del procedimento n. 1037/2020, compreso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Donadio tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con travisamento del fatto e vizio di motivazione. Il Tribunale non aveva debitamente valutato la deduzione difensiva incentrata sulla ragionevolezza dei c.d. tempi morti, incorrendo inoltre nell'errore di ritenere che si fossero svolte udienze anche nel mese di agosto, quando era stato prospettato che in base alla calendarizzazione si erano svolte non più di tre udienze al mese, in mancanza di una stringente giustificazione in concreto della protrazione dei termini di custodia cautelare. 2.1. Con il secondo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13 Cost. Sulla base di un orientamento consolidato, che ravvisa una causa oggettiva alla base della sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che diviene applicabile a tutti gli imputati, a prescindere dalla valutazione della posizione dei singoli, si profila l'illegittimità costituzionale della norma, in quanto viene meno qualunque correlazione tra una condizione obiettiva, indipendente dall'imputato, e la privazione della libertà nei confronti di quest'ultimo. La rilevanza di ragioni che non concernono il singolo imputato determina una violazione dell'art. 13 Cost., essendo la custodia cautelare informata ai principi di personalità, proporzione e adeguatezza e non compatibile con l'accollo dei c.d. tempi morti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. In particolare, non può accogliersi il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti alla base della sospensione del termine di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Deve al riguardo osservarsi che il Tribunale ha dato conto dell'oggettiva complessità del processo, in ragione della natura e del numero delle imputazioni, riferite a reato associativo ed a reati anche di criminalità organizzata, e del numero degli imputati, delle parti civili e dei difensori, nonché in relazione alla consistenza dell'ulteriore attività processuale da svolgere per completare l'esame degli imputati, per consentire l'integrazione della perizia di trascrizione di conversazioni intercettate e per procedere all'audizione dei numerosi testi indicati dalla difesa.D'altro canto, il Tribunale ha anche sottolineato come fosse stato sostenuto un ragionevole sforzo per la calendarizzazione del processo, in relazione alle risorse disponibili e all'impegno dei magistrati anche in altre attività giudiziarie. Non rileva in senso contrario la circostanza che fosse stata celebrata o meno attività nel mese di agosto, in quanto dalla stessa prospettazione difensiva in ordine allo svolgimento di una media di tre udienze mensili risulta in realtà confermato l'impegno del Collegio giudicante, segnalato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, non essendo stati attestati periodi ingiustificatamente lunghi tra un'udienza e l'altra. Va del resto ribadito il principio per cui la causa della sospensione ha natura oggettiva (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n.28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967) e coinvolge tutti gli imputati, in ragione della complessità del processo, che nel caso di specie è stata debitamente comprovata, essendo stato correttamente disatteso il rilievo difensivo incentrato sul fatto che il ricorrente aveva indicato solo due testi. 3. Risulta in radice irrilevante, oltre che comunque manifestamente infondata, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13 Cost. 3.1. Il ricorrente ha contestato la natura oggettiva della causa di sospensione e l'inidoneità della disposizione, ove interpretata nel senso indicato dalla giurisprudenza consolidata, a conformarsi con i principi di proporzione, adeguatezza e personalità che devono presiedere all'applicazione della custodia cautelare. Ma in realtà tale assunto risulta apodittico, in quanto non si confronta con i rilievi del Tribunale in ordine al fatto che la ragione alla base della disposta sospensione coinvolge anche il ricorrente, in quanto anch'egli è chiamato a rispondere del reato associativo e in quanto il materiale probatorio raccolto è unitariamente utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati. D'altro canto, la diversa natura dei reati a ciascuno addebitati si riflette nei limiti massimi di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. Deve inoltre aggiungersi che con riguardo all'ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. non si applica il disposto dell'art. 304, comma 5, cod. proc. pen., che fa salva la facoltà degli imputati cui non sia riferibile la causa di sospensione di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 4, di chiedere la separazione del processo nei loro confronti: a fronte di ciò, sàn dato risulta confermata la valenza oggettiva della causa di sospensione, dall'altro può comunque rimarcarsi come il ricorrente non abbia in concreto dedotto di aver chiesto la separazione del processo, onde rappresentare, sotto tale diverso profilo, l'autonomia della propria posizione e l'eventuale vulnus subito. 3.2. Deve peraltro rilevarsi che sul tema ha avuto più volte occasione di pronunciarsi la Corte costituzionale: il giudice delle leggi (sentenza n. 238 del 1997) ha, in particolare, osservato che la sospensione è affidata ad un provvedimento a discrezionalità vincolata e ha inoltre affermato che «la facoltà consentita al giudice dal comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen., non può comportare, ove effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel processo...., attenendo alla obiettiva complessità particolare del dibattimento e cioè ad una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le condizioni di connessione di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate ed accomunanti, cosicché il richiamo al dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate», mentre, per un altro verso, «il tema della sospensione prescinde da quello delle esigenze cautelari il cui venir meno potrà essere fatto valere dagli imputati soltanto con il chiedere la revoca della misura». La Corte costituzionale ha inoltre rilevato che è assicurata una regolamentazione che copre l'intera durata del procedimento e garantisce, con termini finali complessivi, un ragionevole limite della durata della custodia cautelare, in rapporto alla concreta dinamica del processo (sentenze n. 299 del 2005 e 204 del 2012). Su tali basi, dunque, può ritenersi che la disposizione in esame sia volta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposte esigenze, fermo restando che la sospensione ha una specifica e solida base legale e che i profili di personalità, proporzione e adeguatezza sono comunque assicurati sia dalla previsione di termini massimi, nonché dalla possibilità di verificare in itinere la persistenza dei presupposti per l'applicazione della misura in relazione alle esigenze cautelari, ciò che vale comunque a rendere la questione manifestamente infondata. 4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gl
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