CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Postumia, n. 3, presso il proprio studio; rappresentatoe difeso da se stess o ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto della Corte d’Appello di Firenze de l 14.12.2020 ; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominat o da questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., difensored’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in cassazione avverso sentenza di condanna e privo di difensore di fiducia. 2. Al termine dell’incarico l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Firenze farsi luogo alla liquidazionedelle sue spettanze per l’attività professionale prestata innanzi alla Corte di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], risultato irreperibile. 3.La Corte di Firenze con decreto del 10.12.2019 rigettava l ’istanz a. Assumeva che non era a farsi luogo alla liquidazione richiesta , siccome il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Resisteva il Ministero della Giustizia. Eccepiva che nulla era dovuto ai sensi dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002. 5. Con decreto del 14.12.2020 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’opposizione eliquidava in favore dell’opponente l’ importo di euro 2.340 ,00 , oltre rimborso forfetario ed accessori di legge,a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta innanzi aquesta Corte in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 6.Avverso tale decreto ha proposto ricorso i l Ministero della Giustizia ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 30.12.2023 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. 8.Con istanza datata 7 . 2 .202 4 il Ministero della Giustizia ha chiesto che la causa venga decisa. 9.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con l’unico motivo il ricorrent e de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 82, 106, 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002. Deduce chesenza dubbio gli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, concernenti la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio, non richiamano l’art. 106 del medesimo d.P.R., che esclude sia dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorché l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile (cfr. ricorso, pag. 3). Deduce tuttaviache trattasi di circostanza non decisiva. Deduce invero che la rubrica – “estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale” -del Titolo III deld.P.R. n. 115/2002, ove sono inseriti gli artt. 116 e 117, conferma sotto il profilo logicoe sistematico la possibilità di applicare talune disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato –quale, appunto, quella di cui all’art. 106 cit. –ad ipotesi qual e quella della difesa d’ufficio nel processo penale (cfr. ricorso, pag. 3). Deduce del resto che la figura del difensore d’ufficio nel processo penale è contemplata nella stessa parte III del d.P.R. n. 115/2002, dedicata al “patrocinio a spese dello Stato”(cfr. ricorso, pag. 3), e che non rileva la circostanza per cui nella rubrica del Titolo III figura l’inciso “a limitati effetti”(cfr. ricorso, pag. 4). Deduce ulteriormente che “sia il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia il difensore d’ufficio svolgono attività necessaria che, proprio perché tale, viene remunerata dall’Erario” (così ricorso, pag. 4). Deduce di conseguenza chel’estensione deve essere riferita pur alle norme che riguardano il compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tra cui quella che nega il compenso, quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile (cfr. ricorso, pag. 4). Deduce che tale postulato rinviene riscontro nella “ratio” dell’art. 106 d.P.R. n. 115/2002, da identificare nell’esigenza di “non porre a carico dello Stato il compenso per attività processuale inutile o dilatoria”. Deduce altresì chel’esigenza di individuare un ragionevole “punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia” è stata, sì, espressa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 16/2018 in relazioneal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nondimeno è appieno riferibile pur al difensore d’ufficio nel processo penale,onde non incentivare la proposizione di impugnazioni a “rischiozero” (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) . Deduce infine che non valgono a giustificare l’inapplicabilità dell’art. 106 cit. al difensore d’ufficio né la possibilità prefigurata per lo Stato di provvedere al recupero del credito nei confrontidell’imputato inadempiente o irreperibile né l’obbligo di prestazione dell’attività professionale gravante sul difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, 5° co., cod. proc. pen.11.Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d’Appello di Firenze ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 12.Evidentemente è sufficiente ribadire ai sensi dell’art. 118, 1° co., disp. att. cod. proc. civ. l’elaborazione di questo Giudice del diritto. Ovvero l’insegnamento secondo cui, nel processo penale, non si applica al difensore d’ufficio il disposto dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l’art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplinaprevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero (cfr. Cass. (ord.) 12.12.2019, n. 32764; Cass.(ord.) 4.5.2022, n. 14085; Cass. (ord.) 17.11.2022, n. 33920. Si segnala che tal ultima ordinanza è stata pronunciata in giudizio intercorso tra le stesse parti del presente giudizio. Si veda altresì Cass. (ord.) 16.3.2023, n. 7614). 13.In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] D el Grosso , difesosi personalmente ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 14. Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. ed il 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.Questa Corte ha specificato che la novità normativa [introdotta dall’art. 3, 28° co., lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, 1° co., del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, 3° co., cod. proc. civ.)e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, 4° co., cod. proc. civ.). E che risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, 1° co., del d.lgs. n. 149/2022 –ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Sez. U., n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024).Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass. sez. un. n. 36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve, quindi , essere condannato al pagamento, a favore di controparte, exart. 96, 3° co., cod. proc. civ. , di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art. 96, 4° co., cod. proc. civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.000,00(in ordine alla possibilità di condanna ex art. 96, 4° co., cod. proc. civ. del Ministero in favore della Cassa delle ammende, cfr. Cass. 31.5.2024, n. 15354, ove, in motivazione, si legge, peraltro, che “il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero obbligato (…), il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione della relativa obbligazione”). 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto(cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia , a rimborsare al controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a pagare al controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a pagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.000,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema