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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00961/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, [OSCURATO:PERSONA] srl quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, [OSCURATO:PERSONA] srl quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Resistono con controricorso le società contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, [OSCURATO:PERSONA] srl quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, [OSCURATO:PERSONA] srl quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso le società contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese
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