CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena inflitta ridotta in mesi otto e giorni quindici di reclusione - la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per I reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottob