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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25115/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10041-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Della Brianza 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v .

Trionfale n. 5637 , p resso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - Carrozzo e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura notarile in atti , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 17/02/1999, il Comune di Acquaviva delle Fonti convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che: -aveva stipulato il 16/06/1951 un contratto di compravendita, avente ad oggetto un fabbricato con area circostante, con la «cessata» (così in citazione) [OSCURATO:PERSONA] (S.A.M.I.), -nel corso degli anni una parte dell’immobile era stato donato all’ente convenuto, - in contratto erano stati previsti, alle clausole da A ad F, una serie di obblighi rimasti inadempiuti, -con la clausola F era stato previsto, testualmente, che la Società ([OSCURATO:PERSONA]) si impegnava ad adibire l'intero comprensorio all'uso indicato innanzi e che in caso in avvenire la società avesse dovuto abbandonare lo stabile, lo stesso sarebbe ridiventato di diritto di proprietà del Comune che sar ebbe stato obbligato a restituire soltanto la somma incassata per la vendita, senza l'obbligo di pagare le migliorie apportate, né sarebbero stati corrisposti gli interessi sulla somma versata, Ric. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - tutto ciò premesso, chiese di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in forza della clausola risolutiva espressa a suo dire stipulata alla lett.

F o, in subordine, la risoluzione per inadempimento agli obblighi convenuti nelle clausole da A ad E. In particolare, alle clausole da A ad E era stato convenutoche l’acquirente non avrebbe potutovendere in tutto o in parte l’immobile che forma oggetto della vendita (A) , la vendita « aveva per iscopo la istituzione di orfanotrofi ed altre opere intese alla educazione morale, intellettuale e religiosa della gioventù» (B), , i cittadini acquavivesi avrebbero avuto«la preferenza» C) , in caso di istituzione di scuole «gli iscritti nell’elenco dei poveri delComune» sar ebbero stati « dispensati dalla tassa di frequenza» D), l ’acquirente « resta [va] obbligata ad eseguire le opere di restauro e di miglioramento…».

Il Comune giustificò la legittimazione passiva della Congregazione, seppure non fosse stata parte del contratto, in forza della clausola G pure convenuta con la sola [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima era «autorizzata a farsi surrogare» dalla Congregazione «nell'esercizio dei diritti e di tutti i doveri nascenti».

Costituendosi la Congregazione eccepì il suo difetto di legittimazione passiva per non essere stataparte al contratto.

2. Con sentenza n.444/2012 , il Tribunale d i Bari rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Congregazione convenuta perché, in conseguenza dell’accettazione della donazione, la Congregazione era divenuta successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, «sebbene terzo rispetto all’originario contratto di compravendita, non poteva dirsi estraneo agli effetti del negozioperché l’invalidità o l’inefficacia del primo avrebbe avuto effetti sul secondo» (così in sentenza); escluse tuttavia, per quel che qui Ric. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - ancora rileva, l’opponibilità della clausola sub F alla convenuta e rigettò ogni domanda di parte attrice.

3. Con sentenza n. 234/2018, la Corte di appello di Bari, adita dal Comune, ritenne che, ferma restando la legittimazione della società convenuta nei termini sopra precisati, la questione della qualificazione della clausola F e dell’opponibilità alla Congregazionedovesse ritenersi preclusain assenza di contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] e che la situazione sostanziale dedotta in giudizio dovesseessere necessariamente decisa, in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, in maniera unitaria nei confronti dei soggetti su cui gli effetti eranodestinati a ricadere.

In conseguenza, la Corte dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinò l’integrazione, rimettendo la causa al primo giudice.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune, affidandolo a due motivi; la Congregazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il Comune ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli art. 329 comma II e 345 comma II cod. proc. civ. per avere la Corte rilevato ex officio la carenza di legittimazione passiva della Congregazione, nonostante la formazione sul punto del giudicato interno per omessa proposizione, da parte della convenuta, dell’appello incidentale avverso il rigetto della sua eccezione.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione anche dell’art. 102 in relazione agli art. 329 comma II e 345 comma II cod. proc. civ. per avere la Corte rilevato ex officio il difetto di contraddittorio nonostante la formazione sul punto del giudicato Ric. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - interno per omessa proposizione, da parte della Congregazione, dell’appello incidentale avverso il rigetto della sua eccezione.

2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

2.1. La Corte d’appello ha proceduto nuovamente, in conseguenza dei motivi di appello formulati dal Comune, all’interpretazione del contratto intercorso tra Comune e [OSCURATO:PERSONA] e ha ravvisato nella vicenda negoziale in esame costituita dall’originario contratto di compravendita e dalla donazione di una parte del compendio immobiliare, come collegate dalla clausola G descritta in premessa, una cessione di contrattonon avente efficacia liberatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10 della sentenza); in conseguenza, ha ritenuto la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli originari contraenti, il Comune, la [OSCURATO:PERSONA] e la Congregazione, in applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui la cessione del contratto ex artt. 1406 ss cod. civ. configura un negozio plurilaterale e ove l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario(cfr. Cass. Sez. 3, n. 30525 del 22/11/2019).

Per queste ragioni, la Corte d’appello ha dichiarato la nullità della sentenza e rimesso la causa al primo giudice, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 354 cod. proc. civ..

2.2. Con entrambi i motivi formulati in ricorso, il Comunenon ha censuratola individuazione di un rapporto necessariamente trilaterale e la qualificazione della vicenda negoziale, ma ha soltanto sostenuto che la dichiarazione di nullità della sentenza e la statuizione di rimessione al primo giudice fosseroprecluse dal l’avvenuta formazione Ric. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 6 - del giudicato sia sulla legittimazione passiva della Congregazione (come rappresentato con ilprimo motivo), sia sulla insussistenza di un litisconsorzio necessario(come dedotto con il secondo motivo ) .

Il primo motivo risulta allora inammissibile perché non conferente alla decisione, atteso che esplicitamente la Corte d’appello ha lasciato «ferma» (pag. 11 della sentenza, secondo capoverso) la legittimazione della Congregazione.

Il secondo motivo è, invece, infondato: il primo Giudice , rigettando l’eccezione della Congregazione , ne ha ritenuto la legittimazione passiva perché ha ravvisato una successione a titolo particolare nella titolarità dei beni, in forza dell’intervenuta donazione, ma non si è pronunciato, neppure implicitamente,sulla sussistenza di un litisconsorzio necessario perché prima ancora non ha provveduto alla qualificazione dell’intera vicenda negoziale.

Nessun giudicato si era dunque formato sul punto della necessità dellitisconsorzio con la pronuncia di primo grado.

La Corte territoriale, quindi,è stata investita dallo stesso Comune appellante della interpretazione dell’intera operazione contrattuale al fine di riqualificare la clausola come prevista dalle originarie parti alla lettera F del contratto di compravendita e stabilirne l’opponibilità alla Congregazione; ha dovuto , perciò, provvedere alla ricostruzione dell’intera vicenda negoziale e ha ritenuto necessario, in corretta applicazione del principio di diritto richiamato al punto 2.1,che questo accertamento chiesto dallo stesso appellante non potesse che essere effettuato nei confronti ditutte le parti dell’operazione di cessione.

3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del Comune di Acquaviva delle Fonti al rimborso delle spese processuali in favore della Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminabile.

Ric. 2018 n. 10041 sez.

S2 -ud. 20-12-2022 - 7 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Acquaviva delle Fonti al pagamento, in favore di Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10041-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Della Brianza 8, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v . Trionfale n. 5637 , p resso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - Carrozzo e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura notarile in atti , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 17/02/1999, il Comune di Acquaviva delle Fonti convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che: -aveva stipulato il 16/06/1951 un contratto di compravendita, avente ad oggetto un fabbricato con area circostante, con la «cessata» (così in citazione) [OSCURATO:PERSONA] (S.A.M.I.), -nel corso degli anni una parte dell’immobile era stato donato all’ente convenuto, - in contratto erano stati previsti, alle clausole da A ad F, una serie di obblighi rimasti inadempiuti, -con la clausola F era stato previsto, testualmente, che la Società ([OSCURATO:PERSONA]) si impegnava ad adibire l'intero comprensorio all'uso indicato innanzi e che in caso in avvenire la società avesse dovuto abbandonare lo stabile, lo stesso sarebbe ridiventato di diritto di proprietà del Comune che sar ebbe stato obbligato a restituire soltanto la somma incassata per la vendita, senza l'obbligo di pagare le migliorie apportate, né sarebbero stati corrisposti gli interessi sulla somma versata, Ric. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - tutto ciò premesso, chiese di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in forza della clausola risolutiva espressa a suo dire stipulata alla lett. F o, in subordine, la risoluzione per inadempimento agli obblighi convenuti nelle clausole da A ad E. In particolare, alle clausole da A ad E era stato convenutoche l’acquirente non avrebbe potutovendere in tutto o in parte l’immobile che forma oggetto della vendita (A) , la vendita « aveva per iscopo la istituzione di orfanotrofi ed altre opere intese alla educazione morale, intellettuale e religiosa della gioventù» (B), , i cittadini acquavivesi avrebbero avuto«la preferenza» C) , in caso di istituzione di scuole «gli iscritti nell’elenco dei poveri delComune» sar ebbero stati « dispensati dalla tassa di frequenza» D), l ’acquirente « resta [va] obbligata ad eseguire le opere di restauro e di miglioramento…». Il Comune giustificò la legittimazione passiva della Congregazione, seppure non fosse stata parte del contratto, in forza della clausola G pure convenuta con la sola [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima era «autorizzata a farsi surrogare» dalla Congregazione «nell'esercizio dei diritti e di tutti i doveri nascenti». Costituendosi la Congregazione eccepì il suo difetto di legittimazione passiva per non essere stataparte al contratto. 2. Con sentenza n.444/2012 , il Tribunale d i Bari rigettò l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Congregazione convenuta perché, in conseguenza dell’accettazione della donazione, la Congregazione era divenuta successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, «sebbene terzo rispetto all’originario contratto di compravendita, non poteva dirsi estraneo agli effetti del negozioperché l’invalidità o l’inefficacia del primo avrebbe avuto effetti sul secondo» (così in sentenza); escluse tuttavia, per quel che qui Ric. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - ancora rileva, l’opponibilità della clausola sub F alla convenuta e rigettò ogni domanda di parte attrice. 3. Con sentenza n. 234/2018, la Corte di appello di Bari, adita dal Comune, ritenne che, ferma restando la legittimazione della società convenuta nei termini sopra precisati, la questione della qualificazione della clausola F e dell’opponibilità alla Congregazionedovesse ritenersi preclusain assenza di contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] e che la situazione sostanziale dedotta in giudizio dovesseessere necessariamente decisa, in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, in maniera unitaria nei confronti dei soggetti su cui gli effetti eranodestinati a ricadere. In conseguenza, la Corte dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinò l’integrazione, rimettendo la causa al primo giudice. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune, affidandolo a due motivi; la Congregazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il Comune ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli art. 329 comma II e 345 comma II cod. proc. civ. per avere la Corte rilevato ex officio la carenza di legittimazione passiva della Congregazione, nonostante la formazione sul punto del giudicato interno per omessa proposizione, da parte della convenuta, dell’appello incidentale avverso il rigetto della sua eccezione. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione anche dell’art. 102 in relazione agli art. 329 comma II e 345 comma II cod. proc. civ. per avere la Corte rilevato ex officio il difetto di contraddittorio nonostante la formazione sul punto del giudicato Ric. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - interno per omessa proposizione, da parte della Congregazione, dell’appello incidentale avverso il rigetto della sua eccezione. 2. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 2.1. La Corte d’appello ha proceduto nuovamente, in conseguenza dei motivi di appello formulati dal Comune, all’interpretazione del contratto intercorso tra Comune e [OSCURATO:PERSONA] e ha ravvisato nella vicenda negoziale in esame costituita dall’originario contratto di compravendita e dalla donazione di una parte del compendio immobiliare, come collegate dalla clausola G descritta in premessa, una cessione di contrattonon avente efficacia liberatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10 della sentenza); in conseguenza, ha ritenuto la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli originari contraenti, il Comune, la [OSCURATO:PERSONA] e la Congregazione, in applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui la cessione del contratto ex artt. 1406 ss cod. civ. configura un negozio plurilaterale e ove l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, l'accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio vi è fra tali soggetti litisconsorzio necessario(cfr. Cass. Sez. 3, n. 30525 del 22/11/2019). Per queste ragioni, la Corte d’appello ha dichiarato la nullità della sentenza e rimesso la causa al primo giudice, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 354 cod. proc. civ.. 2.2. Con entrambi i motivi formulati in ricorso, il Comunenon ha censuratola individuazione di un rapporto necessariamente trilaterale e la qualificazione della vicenda negoziale, ma ha soltanto sostenuto che la dichiarazione di nullità della sentenza e la statuizione di rimessione al primo giudice fosseroprecluse dal l’avvenuta formazione Ric. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 6 - del giudicato sia sulla legittimazione passiva della Congregazione (come rappresentato con ilprimo motivo), sia sulla insussistenza di un litisconsorzio necessario(come dedotto con il secondo motivo ) . Il primo motivo risulta allora inammissibile perché non conferente alla decisione, atteso che esplicitamente la Corte d’appello ha lasciato «ferma» (pag. 11 della sentenza, secondo capoverso) la legittimazione della Congregazione. Il secondo motivo è, invece, infondato: il primo Giudice , rigettando l’eccezione della Congregazione , ne ha ritenuto la legittimazione passiva perché ha ravvisato una successione a titolo particolare nella titolarità dei beni, in forza dell’intervenuta donazione, ma non si è pronunciato, neppure implicitamente,sulla sussistenza di un litisconsorzio necessario perché prima ancora non ha provveduto alla qualificazione dell’intera vicenda negoziale. Nessun giudicato si era dunque formato sul punto della necessità dellitisconsorzio con la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale, quindi,è stata investita dallo stesso Comune appellante della interpretazione dell’intera operazione contrattuale al fine di riqualificare la clausola come prevista dalle originarie parti alla lettera F del contratto di compravendita e stabilirne l’opponibilità alla Congregazione; ha dovuto , perciò, provvedere alla ricostruzione dell’intera vicenda negoziale e ha ritenuto necessario, in corretta applicazione del principio di diritto richiamato al punto 2.1,che questo accertamento chiesto dallo stesso appellante non potesse che essere effettuato nei confronti ditutte le parti dell’operazione di cessione. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del Comune di Acquaviva delle Fonti al rimborso delle spese processuali in favore della Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore indeterminabile. Ric. 2018 n. 10041 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 7 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Acquaviva delle Fonti al pagamento, in favore di Congregazione religiosa [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
Sentenza Cassazione n. 25115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris