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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25844/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di falso ideologico continuato del capo a) e riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 19 dicembre 2017 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capo b), per essersi, in [OSCURATO:PERSONA], dall'ottobre 2008 al maggio 2010, nella sua qualità di notaio iscritto al collegio notarile del distretto di Arezzo, appropriato delle somme di denaro consegnategli dai propri clienti per il pagamento dell'imposta di registro concernente numerosi atti da lui rogati, omettendo di corrispondere tale imposta alla competente agenzia delle entrate; nel contempo compilando false richieste di registrazioni recanti l'apposizione del timbro di avvenuta registrazione, con date e numeri di registrazione mendaci, e apponendo le relative false attestazioni sulle prime pagine di quegli atti e nel proprio repertorio.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare le ragioni per le quali il Milioni si sarebbe appropriato delle somme oggetto di addebito, benché non sia stata acquisita alcuna prova in ordine all'uso che di quel denaro fatto dal prevenuto.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte distrettuale inosservato la norma incriminatrice contestata, nonostante non risulti dimostrata una dolosa appropriazione di quelle somme da parte dell'imputato, non potendosi escludere che la condotta omissiva tenuta sia stata espressione di mera negligenza ovvero di inadempimento temporaneo nel versamento dei relativi importi.

2.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare la propria scelta di determinare la pena per il reato di peculato continuato nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, benché nella motivazione si parli della riduzione di mesi quattro di reclusione rispetto al reato di falso continuato, per il quale era intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello irrogato, con riferimento al residuo reato del capo b), una pena ingiusta.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non •superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondati.

I rilievi formulati dal ricorrente si muovono, infatti, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alla documentazione acquisita e al contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che il notaio Milioni, lungi dal ritardare per negligenza il versamento all'agenza delle entrate del denaro che gli era stato consegnato dai proprio clienti per il pagamento dell'imposta di registro, aveva dolosamente falsificato le attestazioni di avvenuta registrazione di ben sessantasei atti da lui rogati in circa un anno e mezzo, apponendo sulle relative copie originali mendaci numeri e date di registrazione, così comprovando la "ínterversio possesionis", comportandosi rispetto a quegli importi "uti dominus", e in tal modo integrando gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di peculato continuato contestatogli.

Le doglianze difensive, per giunta formulate con margini di una certa indeterminatezza, non si confrontano adeguatamente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata nei quali i risultati conoscitivi innanzi sintetizzati erano stati adeguatamente esplicitati: con l'ulteriore precisazione di avere la Corte di merito sottolineato come l'esclusione di un mero errore ovvero di un comportamento colposo dell'odierno imputato fosse stata riscontrata dal fatto che, in quello stesso torno temporale, il prevenuto aveva rogato anche altri atti pubblici, per gli stessi provvedendo ad effettuare una regolare registrazione telematica e a versare i relativi importi all'agenzia delle entrate; iniziative che, invece, erano mancate per i sessantasei atti indicati nel capo d'imputazione, per i quali non vi era stato solo un mero ritardato versamento di quanto dovuto per l'imposta di registro, come la difesa ha infruttuosamente cercato di sostenere, ma la realizzazione di false attestazioni necessarie per dissimulare l'appropriazione dolosa della relative somme di denaro, che era già definitivamente avvenuta.

In tale ottica va pure negato che nella sentenza impugnata sia presente alcuna violazione della norma incriminatrice oggetto di addebito.

La Corte di appello di Firenze ha fatto, invero, buon governo dei criteri ermeneutici in materia offerti dal [OSCURATO:PERSONA], in base ai quali si è chiarito che, nel delitto di peculato, laddove la condotta dell'agente sia consistita nell'omesso versamento di quanto dovuto, l'individuazione del momento in cui l'agente abbia "invertito il titolo di possesso" e si sia dunque appropriato del bene o del denaro può rivelarsi dubbia solo laddove la condotta non si sia estrinsechi in comportamenti attivi, di per sé solitamente espressivi della volontà del reo di agire come se fosse il proprietario del bene o delle somme di denaro, non anche quando si concretizzi nella mera ritenzione delle somme, in un "non fare", cioè in un'omissione protratta per un certo lasso di tempo (in questo senso Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, § 2.3 e 2.4; conf.

Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708).

Non è, dunque, rilevante - come i giudici di merito hanno posto in risalto nel caso di specie - che il pubblico ufficiale abbia in seguito provveduto a versare quanto in precedenza si era omesso di consegnare, bensì la presenza di dati fattuali di contesto sintomatici della sua volontà di comportarsi "uti dominus" rispetto a quei beni, vale a dire dimostrativi di un atteggiamento "appropriativo", che costituisce "l'in sé" del delitto in argomento.

Va, perciò, ribadito - anche in relazione alle peculiarità della fattispecie oggi in esame - il principio di diritto per cui, in tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (in questo senso Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335- 02).

3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

La difesa si è doluta del fatto che, a fronte di una motivazione nella quale la Corte di appello aveva quantificato in mesi quattro di reclusione la pena che andava eliminata in conseguenza della estinzione per prescrizione del reato del capo a), vi è stato un errore di computo nella quantificazione della pena finale indicata nel dispositivo.

L'imputato non ha, però, alcun interesse a denunciare un errore di calcolo della pena che si è tradotto in un risultato finale per lui più favorevole, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (Sez.

U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269).

4. Il quarto e ultimo motivo del ricorso, oltre ad essere stato formulato in termini molto generici, è inammissibile perché avente ad oggetto una questione - quella della quantificazione della pena per il residuo reato di peculato continuato, in relazione al quale la Corte territoriale non ha operato alcuna rideterminazione limitandosi a richiamare la pena già inflitta dal giudice di primo grado - che non aveva costituito oggetto di alcuna specifica doglianza formulata con l'atto di appello.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto per prescrizione il reato di falso ideologico continuato del capo a) e riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 19 dicembre 2017 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capo b), per essersi, in [OSCURATO:PERSONA], dall'ottobre 2008 al maggio 2010, nella sua qualità di notaio iscritto al collegio notarile del distretto di Arezzo, appropriato delle somme di denaro consegnategli dai propri clienti per il pagamento dell'imposta di registro concernente numerosi atti da lui rogati, omettendo di corrispondere tale imposta alla competente agenzia delle entrate; nel contempo compilando false richieste di registrazioni recanti l'apposizione del timbro di avvenuta registrazione, con date e numeri di registrazione mendaci, e apponendo le relative false attestazioni sulle prime pagine di quegli atti e nel proprio repertorio. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare le ragioni per le quali il Milioni si sarebbe appropriato delle somme oggetto di addebito, benché non sia stata acquisita alcuna prova in ordine all'uso che di quel denaro fatto dal prevenuto. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte distrettuale inosservato la norma incriminatrice contestata, nonostante non risulti dimostrata una dolosa appropriazione di quelle somme da parte dell'imputato, non potendosi escludere che la condotta omissiva tenuta sia stata espressione di mera negligenza ovvero di inadempimento temporaneo nel versamento dei relativi importi. 2.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di giustificare la propria scelta di determinare la pena per il reato di peculato continuato nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, benché nella motivazione si parli della riduzione di mesi quattro di reclusione rispetto al reato di falso continuato, per il quale era intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione. 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello irrogato, con riferimento al residuo reato del capo b), una pena ingiusta. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non •superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondati. I rilievi formulati dal ricorrente si muovono, infatti, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alla documentazione acquisita e al contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado: sicché può ritenersi definitivamente acclarato che il notaio Milioni, lungi dal ritardare per negligenza il versamento all'agenza delle entrate del denaro che gli era stato consegnato dai proprio clienti per il pagamento dell'imposta di registro, aveva dolosamente falsificato le attestazioni di avvenuta registrazione di ben sessantasei atti da lui rogati in circa un anno e mezzo, apponendo sulle relative copie originali mendaci numeri e date di registrazione, così comprovando la "ínterversio possesionis", comportandosi rispetto a quegli importi "uti dominus", e in tal modo integrando gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di peculato continuato contestatogli. Le doglianze difensive, per giunta formulate con margini di una certa indeterminatezza, non si confrontano adeguatamente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata nei quali i risultati conoscitivi innanzi sintetizzati erano stati adeguatamente esplicitati: con l'ulteriore precisazione di avere la Corte di merito sottolineato come l'esclusione di un mero errore ovvero di un comportamento colposo dell'odierno imputato fosse stata riscontrata dal fatto che, in quello stesso torno temporale, il prevenuto aveva rogato anche altri atti pubblici, per gli stessi provvedendo ad effettuare una regolare registrazione telematica e a versare i relativi importi all'agenzia delle entrate; iniziative che, invece, erano mancate per i sessantasei atti indicati nel capo d'imputazione, per i quali non vi era stato solo un mero ritardato versamento di quanto dovuto per l'imposta di registro, come la difesa ha infruttuosamente cercato di sostenere, ma la realizzazione di false attestazioni necessarie per dissimulare l'appropriazione dolosa della relative somme di denaro, che era già definitivamente avvenuta. In tale ottica va pure negato che nella sentenza impugnata sia presente alcuna violazione della norma incriminatrice oggetto di addebito. La Corte di appello di Firenze ha fatto, invero, buon governo dei criteri ermeneutici in materia offerti dal [OSCURATO:PERSONA], in base ai quali si è chiarito che, nel delitto di peculato, laddove la condotta dell'agente sia consistita nell'omesso versamento di quanto dovuto, l'individuazione del momento in cui l'agente abbia "invertito il titolo di possesso" e si sia dunque appropriato del bene o del denaro può rivelarsi dubbia solo laddove la condotta non si sia estrinsechi in comportamenti attivi, di per sé solitamente espressivi della volontà del reo di agire come se fosse il proprietario del bene o delle somme di denaro, non anche quando si concretizzi nella mera ritenzione delle somme, in un "non fare", cioè in un'omissione protratta per un certo lasso di tempo (in questo senso Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, § 2.3 e 2.4; conf. Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708). Non è, dunque, rilevante - come i giudici di merito hanno posto in risalto nel caso di specie - che il pubblico ufficiale abbia in seguito provveduto a versare quanto in precedenza si era omesso di consegnare, bensì la presenza di dati fattuali di contesto sintomatici della sua volontà di comportarsi "uti dominus" rispetto a quei beni, vale a dire dimostrativi di un atteggiamento "appropriativo", che costituisce "l'in sé" del delitto in argomento. Va, perciò, ribadito - anche in relazione alle peculiarità della fattispecie oggi in esame - il principio di diritto per cui, in tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (in questo senso Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335- 02). 3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La difesa si è doluta del fatto che, a fronte di una motivazione nella quale la Corte di appello aveva quantificato in mesi quattro di reclusione la pena che andava eliminata in conseguenza della estinzione per prescrizione del reato del capo a), vi è stato un errore di computo nella quantificazione della pena finale indicata nel dispositivo. L'imputato non ha, però, alcun interesse a denunciare un errore di calcolo della pena che si è tradotto in un risultato finale per lui più favorevole, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269). 4. Il quarto e ultimo motivo del ricorso, oltre ad essere stato formulato in termini molto generici, è inammissibile perché avente ad oggetto una questione - quella della quantificazione della pena per il residuo reato di peculato continuato, in relazione al quale la Corte territoriale non ha operato alcuna rideterminazione limitandosi a richiamare la pena già inflitta dal giudice di primo grado - che non aveva costituito oggetto di alcuna specifica doglianza formulata con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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