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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27998/2022

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,,24Lx0( ORDINANZA sul ricorso 23931-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 era elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 16; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 sono elettivamente domiciliati; -intervenienti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4532/2017, pubblicata in data 7 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 7 luglio 2017, n. 4532 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 17758/2001.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

In data 10 maggio 2022 è stata depositata una "memoria di costituzione in prosecuzione e nomina di nuovo difensore", con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori universali di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 25 gennaio 2018, hanno dichiarato di avere conciliato la lite con controparti e di costituirsi "soltanto al fine di rinunciare al ricorso".

In data 20 maggio 2022 è stato depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

L'atto è stato notificato ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In data 10 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e in data 8 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Anzitutto, va affermata l'ammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno provato la loro qualità di eredi universali della ricorrente e hanno notificato l'atto di costituzione alle controricorrenti.

Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che "in tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria mediante notificazione.

L'atto di rinuncia depositato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.

Avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,,24Lx0( ORDINANZA sul ricorso 23931-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 era elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 16; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 4 sono elettivamente domiciliati; -intervenienti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4532/2017, pubblicata in data 7 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 7 luglio 2017, n. 4532 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 17758/2001. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. In data 10 maggio 2022 è stata depositata una "memoria di costituzione in prosecuzione e nomina di nuovo difensore", con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori universali di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data 25 gennaio 2018, hanno dichiarato di avere conciliato la lite con controparti e di costituirsi "soltanto al fine di rinunciare al ricorso". In data 20 maggio 2022 è stato depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'atto è stato notificato ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In data 10 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e in data 8 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Anzitutto, va affermata l'ammissibilità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno provato la loro qualità di eredi universali della ricorrente e hanno notificato l'atto di costituzione alle controricorrenti. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che "in tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria mediante notificazione. L'atto di rinuncia depositato da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. Avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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