CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30442/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Pomigliano d'arco avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 14/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'indagato è stato sottoposto a due distinti procedimenti penali: il primo presso la Procura della Repubblica di Noia e il secondo presso la Procura di Napoli. Nell'ambito del primo procedimento il Caccia, dopo essere stato arrestato in flagranza in data 25 gennaio 2020, insieme ai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per detenzione di 11 chilogrammi di cocaina, è stato colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del Gip di Noia il 28 gennaio 2020, e successivamente condannato con sentenza n. 163 del 2020 del 15 luglio 2020, divenuta irrevocabile in data 15 luglio 2021. Nell'ambito del secondo procedimento, iscritto presso Procura di [OSCURATO:PERSONA], l'indagato, all'esito di lunghe investigazioni che hanno consentito di acquisire elementi comprovanti la sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché la commissione di ulteriori fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, a distanza di oltre 8 mesi dal primo arresto avvenuto nell'ambito del procedimento nolano, è stato attinto, in data 24 settembre 2021, dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli per fatti di reato realizzati fino al 2019, consistenti nelle plurime violazioni dell'articolo 73 del DPR n. 309 del 1990, descritte nei capi 47, 48, 49, 53 e 55 d'imputazione. Avverso la suddetta misura il Caccia ha proposto richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dovevano essere retrodatati alla data di emissione della precedente misura cautelare adottata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, con conseguente dichiarazione di inefficacia della seconda misura per decorrenza dei termini di fase. Con ordinanza del 14/10/2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame proposto dal ricorrente. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento, il Caccia, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione per violazione dell'articolo 297, comma 3, cod. proc. pen., deducendo che l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati per i quali è stato attinto da misure cautelari nell'ambito dei procedimenti notano e napoletano, alla luce principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 21957 del 22 marzo 2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv 231058, avrebbe dovuto determinare la retrodatazione automatica del dies a quo di decorrenza dei termini di fase dell'ordinanza cautelare ricorsa al Tribunale della Libertà alla data del 28 gennaio 2020, con conseguente inefficacia della stessa. Avrebbe pertanto errato il Tribunale del riesame a reputare l'operatività della retrodatazione condizionata alla possibilità di desumere al momento dell'emissione della prima ordinanza l'esistenza dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva giacché, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite citate, detta retrodatazione avrebbe dovuto operare automaticamente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Va premesso che come costantemente affermato da questa Corte, nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione all'asserita contestazione a catena giacché non si verserebbe in ipotesi di vizio riguardante la legittimità dell'ordinanza ma, appunto, di vizio relativo all'efficacia della misura cautelare, con conseguente necessità dì adire il giudice per le indagini preliminari con istanza di cui all'articolo 306, cod. proc. pen e, successivamente, in caso di rigetto, il tribunale in sede di appello cautelare salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza, tali termini fossero già scaduti (da ultimo, Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277351). Ciò posto, nella stessa prospettazione del ricorrente, viene invocata la dichiarazione di "perdita di efficacia" della misura cautelare della custodia in carcere senza ulteriori specificazioni che possono condurre a far ritenere che nella specie si versi, invece, in situazione di illegittimità ab origine della emissione della misura sì che il ricorso appare inammissibile per carente specificazione di un indispensabile requisito del rituale radicamento del procedimento già in fase di impugnazione di merito. Né è di ostacolo la intervenuta pronuncia del Tribunale del riesame posto che, per principio generale costante, applicabile anche in sede di impugnazione cautelare, l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale (tra le altre, Sez.2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359. 2.In ogni caso, anche a voler ritenere diversamente, il ricorso è inammissibile anche nel merito. Giova precisare che il principio evocato del ricorrente secondo il quale la retrodatazione opera in modo automatico prescindendo dalla possibilità di desumere dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza l'esistenza dei fatti oggetto dell'ordinanza successiva, è stato riferito dalle Sezioni Unite n. 21957 del 2005, Rv 231058, al caso, diverso da quello in esame, di emissione di più ordinanze di custodia cautelare nell'ambito del "medesimo procedimento". [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato che nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Da questa ipotesi di carattere generale le Sezioni Unite hanno però distinto il diverso caso in cui le plurime ordinanze cautelar' siano state emesse nell'ambito di procedimenti diversi, ipotesi disciplinata nella seconda parte dell'articolo 297 cod. proc. pen. comma 3. Secondo tale previsione la retrodatazione «non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione sensi del presente comma». In questo senso le Sezioni Unite hanno fissato il seguente principio di diritto: «quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza». Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi (nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 42442 del 12/04/2013, Pelle, Rv. 254005; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv 257380). 3. La fattispecie oggetto del presente ricorso riguarda, evidentemente, ordinanze cautelari emesse nell'ambito di "procedimenti diversi", le doglianze del ricorrente sono pertanto manifestamente infondate avendo il Tribunale fatto applicazione del principio enunciato dal [OSCURATO:PERSONA] pertinente al caso di specie, ed avendo correttamente negato la retrodatazione invocata sull'assunto che i fatti oggetto della seconda ordinanza non fossero affatto desumibili dagli atti del procedimento iscritto innanzi all'autorità giudiziaria di Napoli. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia che l'informativa di reato in cui sono state individuate le condotte ed identificati i prevenuti è stata deposita sei mesi dopo l'emissione dell'ordinanza con cui il ricorrente è stato arrestato in flagranza, e, a tale ultima data, non vi erano elementi sufficienti per la compiuta ricostruzione di tutte le condotte in contestazione nel procedimento napoletano. 4.Pertanto, mancando la condizione cui l'articolo 297 cod, proc. pen. comma 3, seconda parte subordina l'operare dell'istituto della retrodatazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria