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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 42712/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,s6ggite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha accolto la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 7 novembre 2017, definitiva il 2 ottobre 2018, in ordine al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso nel 2009.

Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che Damiano aveva precedenti penali; che non aveva una stabile risorsa lavorativa previamente verificata; che, infatti, lo stesso non risultava essere più socio della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non risultando dipendente né collaboratore e che non era mai presente in officina, sporadicamente venendo interpellato dagli attuali amministratori.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe escluso l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, solo perché non risultava una stabile risorsa lavorativa previamente verificata, senza offrire alcuna motivazione in ordine al giudizio prognostico sulla personalità del condannato.

Tale motivazione sarebbe stata ancora più essenziale se si considera il corretto comportamento che Damiano aveva posto in essere successivamente alla commissione del reato, che, in ogni caso, era stato posto in essere nel 2009.

Il ricorrente, infine, lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., poiché il giudice di merito avrebbe escluso l'applicazione della misura alternativa alla detenzione solo perché il condannato era pensionato, ponendosi in contrasto con il dettato costituzionale che non vuole che i pensionati siano discriminati dinanzi alla legge.

Il giudicante, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 10 dicembre 2019, aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al fratello [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo procedimento penale e avente la medesima situazione personale e lavorativa.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo il quale, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta tenuta dal condannato e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Damiano aveva affermato di essere socio di capitale della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Torino, circostanza smentita dall'Ispettorato del lavoro, il quale aveva accertato che lo stesso non era più socio della predetta società dal 2018, che non risultava dipendente né collaboratore presso tale struttura e che, altresì, non era mai presente in officina.

Le dichiarazioni che il condannato aveva formalizzato al giudice di merito, pertanto, erano state smentite dai fatti per come accertati dall'Ispettorato del lavoro, circostanza questa che è stata valutata dal giudicante in ordine all'analisi della condotta tenuta da Damiano successivamente alla condanna.

Il Tribunale di sorveglianza, in base a tali considerazioni ha così concluso che Damiano non solo aveva mentito nell'istanza, ma ma per di più non aveva in tale momento una stabile risorsa lavorativa verificata.

La mancanza di attività lavorativa, pertanto, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha rappresentato un elemento apprezzato unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito, il quale, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, ritenendo che non vi fossero i presupposti per l'applicazione della richiesta misura alternativa alla detenzione.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,s6ggite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha accolto la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 7 novembre 2017, definitiva il 2 ottobre 2018, in ordine al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso nel 2009. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che Damiano aveva precedenti penali; che non aveva una stabile risorsa lavorativa previamente verificata; che, infatti, lo stesso non risultava essere più socio della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non risultando dipendente né collaboratore e che non era mai presente in officina, sporadicamente venendo interpellato dagli attuali amministratori. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe escluso l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, solo perché non risultava una stabile risorsa lavorativa previamente verificata, senza offrire alcuna motivazione in ordine al giudizio prognostico sulla personalità del condannato. Tale motivazione sarebbe stata ancora più essenziale se si considera il corretto comportamento che Damiano aveva posto in essere successivamente alla commissione del reato, che, in ogni caso, era stato posto in essere nel 2009. Il ricorrente, infine, lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., poiché il giudice di merito avrebbe escluso l'applicazione della misura alternativa alla detenzione solo perché il condannato era pensionato, ponendosi in contrasto con il dettato costituzionale che non vuole che i pensionati siano discriminati dinanzi alla legge. Il giudicante, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 10 dicembre 2019, aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al fratello [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo procedimento penale e avente la medesima situazione personale e lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo il quale, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta tenuta dal condannato e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Damiano aveva affermato di essere socio di capitale della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Torino, circostanza smentita dall'Ispettorato del lavoro, il quale aveva accertato che lo stesso non era più socio della predetta società dal 2018, che non risultava dipendente né collaboratore presso tale struttura e che, altresì, non era mai presente in officina. Le dichiarazioni che il condannato aveva formalizzato al giudice di merito, pertanto, erano state smentite dai fatti per come accertati dall'Ispettorato del lavoro, circostanza questa che è stata valutata dal giudicante in ordine all'analisi della condotta tenuta da Damiano successivamente alla condanna. Il Tribunale di sorveglianza, in base a tali considerazioni ha così concluso che Damiano non solo aveva mentito nell'istanza, ma ma per di più non aveva in tale momento una stabile risorsa lavorativa verificata. La mancanza di attività lavorativa, pertanto, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha rappresentato un elemento apprezzato unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito, il quale, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, ritenendo che non vi fossero i presupposti per l'applicazione della richiesta misura alternativa alla detenzione.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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