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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento nei confronti del medesimo Formisano.

Secondo quei giudici, Formisano e Margarita si erano recati presso l'abitazione del Leone, su invito dello stesso, per discutere di alcuni loro crediti da lavoro verso di lui.

Ivi giunti, però, erano stati aggrediti da questi e da suo figlio, che poi avevano pure inseguito Formisano, affiancando ed urtando con la loro auto quella guidata da lui, costringendolo perciò a fermarsi, quindi picchiandolo violentemente e così procurandogli lesioni al volto ed al costato, con prognosi di guarigione di otto giorni.

Tutto questo, nonostante la presenza dei carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, ai quali, poi, Leone e suo figlio denunciavano falsamente di aver sorpreso Formisano e Margarita in casa, in flagrante tentativo di furto.

2. Il ricorso propone cinque motivi.

2.1. Violazione delle regole legali di valutazione della prova indiziaria, per le seguenti ragioni: irrilevanza delle dichiarazioni dei carabinieri sopraggiunti sul luogo, peraltro chiamati dai Leone; inattendibilità delle testimonianze delle persone offese, in particolare del Formisano, soggetto pregiudicato e che ha pure forzato il cancello della casa del ricorrente; assenza dei necessari riscontri esterni.

Inoltre, la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato: le intenzioni aggressive con le quali i due si erano recati a casa Leone; l'assenza di dimostrazione della riconducibilità delle lesioni patite dal Formisano a percosse inflittegli dal Leone, non avendovi assistito nessuno e non potendo perciò escludersi che quegli se le sia procurate cadendo (la diversa affermazione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], infatti, è frutto di una personale valutazione di soggetto privo delle necessarie cognizioni mediche e non è confortata da alcun referto); la mancata dimostrazione della pregressa conoscenza di Formisano e Margarita da parte dell'imputato; l'avere Leone tenuto la sua condotta solo per reazione alle altrui minacce.

Manca, infine, secondo la difesa, qualsiasi motivazione sul dolo della calunnia.

2.2. Violazione di legge in punto di procedibilità per il delitto di danneggiamento, mancando la necessaria querela.

La Corte d'appello ha ritenuto il delitto perseguibile d'ufficio, in ragione della contestualità con una condotta violenta verso le persone, ma, a tal fine, ha illegittimamente tenuto in considerazione comportamenti non descritti nello specifico capo d'imputazione, senza dare spiegazione della ravvisata connessione tra tali diverse condotte.

2.3. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, per avere la sentenza considerato solo le risultanze del casellario giudiziale e non anche altri elementi, con un giudizio esclusivamente di tipo morale.

2.4. Vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., non spiegando la sentenza perché la condotta dell'imputato non si presenti fungibile nella dinamica delittuosa e di minima efficienza causale.

2.5. Vizi di motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche e di commisurazione della pena.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

2. Il primo pone in discussione il significato attribuito dai giudici di merito alle risultanze probatorie, postulandone la rivalutazione da parte della Corte di cassazione e, perciò, un giudizio tipicamente di merito, che al giudice di legittimità è precluso.

Peraltro, lo fa riproponendo le censure già dedotte in appello, senza in alcun modo confrontarsi con le evidenze valorizzate e le argomentazioni puntualmente spese dal giudice del gravame su tutte le relative questioni.

Basti qui richiamare, a mero titolo esemplificativo, quanto evidenziato in sentenza a proposito delle dichiarazioni del teste Fabbri, che ha riferito di aver visto e sentito discutere di crediti di lavoro le persone offese, nel frangente, con la figlia del Leone; dei messaggi telefonici inviati dal Leone al Formisano prima del loro incontro, e da quest'ultimo esibiti ai carabinieri in caserma, a riprova della loro pregressa conoscenza; della circostanza per cui il medesimo Formisano, prima di fuggire, inseguito dai Leone, abbia consegnato i propri documenti ai carabinieri, così logicamente mostrando di non aver nulla da nascondere loro.

3. Il secondo motivo, in tema di procedibilità per il danneggiamento, e anch'esso meramente ripetitivo di doglianza già esaminata e correttamente risolta dai giudici di appello, che hanno evidenziato la contestualità della relativa condotta con la minaccia e la violenza alla persona integranti la violenza privata di cui al capo C) dell'imputazione, ed espressamente richiamate, peraltro, anche nella specifica contestazione dell'ulteriore reato in discussione.

Si tratta, perciò, di reato perseguibile d'ufficio, pur dopo la novella del 15 gennaio 2016, n. 7.

4. Le restanti doglianze - in tema di computo della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e della partecipazione di minima importanza, nonché di commisurazione della pena - sono quant'altre mai generiche, risolvendosi in semplici opinioni dissenzienti rispetto alle statuizioni impugnate, senza il benché minimo confronto critico con le relative argomentazioni di sostegno (presenza di precedenti specifici; intensità del dolo, spinto sino alla perpetrazione di una calunnia per nascondere altri reati; volontà vendicativa; assenza di ogni resipiscenza; ruolo paritario rispetto al figlio e di reciproco rafforzamento delle comuni intenzioni criminose).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento nei confronti del medesimo Formisano. Secondo quei giudici, Formisano e Margarita si erano recati presso l'abitazione del Leone, su invito dello stesso, per discutere di alcuni loro crediti da lavoro verso di lui. Ivi giunti, però, erano stati aggrediti da questi e da suo figlio, che poi avevano pure inseguito Formisano, affiancando ed urtando con la loro auto quella guidata da lui, costringendolo perciò a fermarsi, quindi picchiandolo violentemente e così procurandogli lesioni al volto ed al costato, con prognosi di guarigione di otto giorni. Tutto questo, nonostante la presenza dei carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, ai quali, poi, Leone e suo figlio denunciavano falsamente di aver sorpreso Formisano e Margarita in casa, in flagrante tentativo di furto. 2. Il ricorso propone cinque motivi. 2.1. Violazione delle regole legali di valutazione della prova indiziaria, per le seguenti ragioni: irrilevanza delle dichiarazioni dei carabinieri sopraggiunti sul luogo, peraltro chiamati dai Leone; inattendibilità delle testimonianze delle persone offese, in particolare del Formisano, soggetto pregiudicato e che ha pure forzato il cancello della casa del ricorrente; assenza dei necessari riscontri esterni. Inoltre, la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato: le intenzioni aggressive con le quali i due si erano recati a casa Leone; l'assenza di dimostrazione della riconducibilità delle lesioni patite dal Formisano a percosse inflittegli dal Leone, non avendovi assistito nessuno e non potendo perciò escludersi che quegli se le sia procurate cadendo (la diversa affermazione del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], infatti, è frutto di una personale valutazione di soggetto privo delle necessarie cognizioni mediche e non è confortata da alcun referto); la mancata dimostrazione della pregressa conoscenza di Formisano e Margarita da parte dell'imputato; l'avere Leone tenuto la sua condotta solo per reazione alle altrui minacce. Manca, infine, secondo la difesa, qualsiasi motivazione sul dolo della calunnia. 2.2. Violazione di legge in punto di procedibilità per il delitto di danneggiamento, mancando la necessaria querela. La Corte d'appello ha ritenuto il delitto perseguibile d'ufficio, in ragione della contestualità con una condotta violenta verso le persone, ma, a tal fine, ha illegittimamente tenuto in considerazione comportamenti non descritti nello specifico capo d'imputazione, senza dare spiegazione della ravvisata connessione tra tali diverse condotte. 2.3. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, per avere la sentenza considerato solo le risultanze del casellario giudiziale e non anche altri elementi, con un giudizio esclusivamente di tipo morale. 2.4. Vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., non spiegando la sentenza perché la condotta dell'imputato non si presenti fungibile nella dinamica delittuosa e di minima efficienza causale. 2.5. Vizi di motivazione, in punto di diniego delle attenuanti generiche e di commisurazione della pena. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo pone in discussione il significato attribuito dai giudici di merito alle risultanze probatorie, postulandone la rivalutazione da parte della Corte di cassazione e, perciò, un giudizio tipicamente di merito, che al giudice di legittimità è precluso. Peraltro, lo fa riproponendo le censure già dedotte in appello, senza in alcun modo confrontarsi con le evidenze valorizzate e le argomentazioni puntualmente spese dal giudice del gravame su tutte le relative questioni. Basti qui richiamare, a mero titolo esemplificativo, quanto evidenziato in sentenza a proposito delle dichiarazioni del teste Fabbri, che ha riferito di aver visto e sentito discutere di crediti di lavoro le persone offese, nel frangente, con la figlia del Leone; dei messaggi telefonici inviati dal Leone al Formisano prima del loro incontro, e da quest'ultimo esibiti ai carabinieri in caserma, a riprova della loro pregressa conoscenza; della circostanza per cui il medesimo Formisano, prima di fuggire, inseguito dai Leone, abbia consegnato i propri documenti ai carabinieri, così logicamente mostrando di non aver nulla da nascondere loro. 3. Il secondo motivo, in tema di procedibilità per il danneggiamento, e anch'esso meramente ripetitivo di doglianza già esaminata e correttamente risolta dai giudici di appello, che hanno evidenziato la contestualità della relativa condotta con la minaccia e la violenza alla persona integranti la violenza privata di cui al capo C) dell'imputazione, ed espressamente richiamate, peraltro, anche nella specifica contestazione dell'ulteriore reato in discussione. Si tratta, perciò, di reato perseguibile d'ufficio, pur dopo la novella del 15 gennaio 2016, n. 7. 4. Le restanti doglianze - in tema di computo della recidiva, di diniego delle attenuanti generiche e della partecipazione di minima importanza, nonché di commisurazione della pena - sono quant'altre mai generiche, risolvendosi in semplici opinioni dissenzienti rispetto alle statuizioni impugnate, senza il benché minimo confronto critico con le relative argomentazioni di sostegno (presenza di precedenti specifici; intensità del dolo, spinto sino alla perpetrazione di una calunnia per nascondere altri reati; volontà vendicativa; assenza di ogni resipiscenza; ruolo paritario rispetto al figlio e di reciproco rafforzamento delle comuni intenzioni criminose). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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