CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19298/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando la mancanza di motivazione. 2. Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello attinente alla misura della pena che veniva concordata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, co. 56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, poichè il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iera est. La P sid nte Maria a [OSCURATO:PERSONA] erranti [OSCURATO:PERSONA]