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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39100/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), ha annullato l'ordinanza con la quale il locale magistrato di sorveglianza, in accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, ord. pen., disponeva che la Direzione della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] consentisse al detenuto l'acquisto del libro del giornalista [OSCURATO:PERSONA], intitolato "Nient'altro che la verità".

In premessa, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che, in materia, occorre bilanciare il diritto di informazione e la sicurezza pubblica, e che al Tagliavia, in ragione del regime carcerario differenziato al quale è sottoposto, è già fatto divieto di ricevere la stampa locale del territorio di appartenenza, essendosi ritenuto prevalente il secondo interesse.

L'interruzione dei flussi comunicativi con l'esterno, scopo del regime speciale, potrebbe, infatti, essere vanificata laddove il detenuto potesse apprendere da inchieste giornalistiche notizie sugli assetti di mafia che via via si vanno formando.

Per la stessa ragione, secondo il giudice del merito, è opportuno che il detenuto non possa leggere il suddetto libro-inchiesta, che ripercorre anche fatti di mafia cui ha preso parte l'interessato, e che ancora oggi presentano aspetti oggetto di approfondimento giornalistico e giudiziario.

Ritiene il Tribunale che sia significativo che Tagliavia abbia chiarito che intende leggere il libro per trarne spunti per un procedimento di revisione di prossimo avvio: tale circostanza costituirebbe riprova del fatto che il detenuto ha un interesse personale alla lettura che travalica il puro diritto all'informazione e che, inoltre, ha ritenuto non sufficienti i resoconti del volume fatti in trasmissioni televisive nazionali.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso la difesa, deducendo, con il solo motivo proposto, la violazione degli artt. 18-ter, 19 ord. pen., 2, 21 e 24 Cost., per aver negato al detenuto il diritto di difendersi sulla base di ragioni di sicurezza non meglio specificate, evocando in via non pertinente il divieto di lettura dei giornali locali, con una motivazione illogica, tenuto conto che il libro oggetto della richiesta di Tagliavia è edito da casa editrice nota e pubblicato da giornalista altrettanto noto.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, e che per l'effetto il sindacato sulla motivazione si limita al vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si integrerebbe la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso in esame, il ricorrente censura, in realtà, sotto la forma della violazione dell'art. 24 Cost., la motivazione del giudizio di bilanciamento degli opposti interessi valutati dal Tribunale, da un lato libertà di manifestazione del pensiero e diritto di fA difesa del detenuto, dall'altro tutela della sicurezza pubblica, che impedisce di consentire al detenuto di acquisire notizie e informazioni a lui ignote sugli assetti della criminalità mafiosa, che gli sarebbero precluse in ragione dell'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen.

Il riferimento al parametro costituzionale invocato in ricorso per giustificare la censura di violazione di legge è improprio, perché il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, è stato ritenuto conforme alla complessiva disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715; Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rv. 280680).

Ne consegue che nel caso in esame è in definitiva censurata soltanto la motivazione del giudizio di bilanciamento.

La difesa contesta l'esito di tale giudizio, ma non evidenzia l'omesso esame di profili tale da rendere apparente il tessuto motivazionale, limitandosi a sottoporre alla Corte una diversa valutazione degli interessi in conflitto che dovrebbe condurre alla prevalenza del diritto di informazione e di difesa sull'interesse alla sicurezza pubblica.

Si tratta di valutazioni che, come detto, sono precluse nel sindacato di legittimità su questo tipo di provvedimento.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), ha annullato l'ordinanza con la quale il locale magistrato di sorveglianza, in accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, ord. pen., disponeva che la Direzione della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] consentisse al detenuto l'acquisto del libro del giornalista [OSCURATO:PERSONA], intitolato "Nient'altro che la verità". In premessa, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che, in materia, occorre bilanciare il diritto di informazione e la sicurezza pubblica, e che al Tagliavia, in ragione del regime carcerario differenziato al quale è sottoposto, è già fatto divieto di ricevere la stampa locale del territorio di appartenenza, essendosi ritenuto prevalente il secondo interesse. L'interruzione dei flussi comunicativi con l'esterno, scopo del regime speciale, potrebbe, infatti, essere vanificata laddove il detenuto potesse apprendere da inchieste giornalistiche notizie sugli assetti di mafia che via via si vanno formando. Per la stessa ragione, secondo il giudice del merito, è opportuno che il detenuto non possa leggere il suddetto libro-inchiesta, che ripercorre anche fatti di mafia cui ha preso parte l'interessato, e che ancora oggi presentano aspetti oggetto di approfondimento giornalistico e giudiziario. Ritiene il Tribunale che sia significativo che Tagliavia abbia chiarito che intende leggere il libro per trarne spunti per un procedimento di revisione di prossimo avvio: tale circostanza costituirebbe riprova del fatto che il detenuto ha un interesse personale alla lettura che travalica il puro diritto all'informazione e che, inoltre, ha ritenuto non sufficienti i resoconti del volume fatti in trasmissioni televisive nazionali. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso la difesa, deducendo, con il solo motivo proposto, la violazione degli artt. 18-ter, 19 ord. pen., 2, 21 e 24 Cost., per aver negato al detenuto il diritto di difendersi sulla base di ragioni di sicurezza non meglio specificate, evocando in via non pertinente il divieto di lettura dei giornali locali, con una motivazione illogica, tenuto conto che il libro oggetto della richiesta di Tagliavia è edito da casa editrice nota e pubblicato da giornalista altrettanto noto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen., la decisione del Tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, e che per l'effetto il sindacato sulla motivazione si limita al vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si integrerebbe la violazione dell'art.125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso in esame, il ricorrente censura, in realtà, sotto la forma della violazione dell'art. 24 Cost., la motivazione del giudizio di bilanciamento degli opposti interessi valutati dal Tribunale, da un lato libertà di manifestazione del pensiero e diritto di fA difesa del detenuto, dall'altro tutela della sicurezza pubblica, che impedisce di consentire al detenuto di acquisire notizie e informazioni a lui ignote sugli assetti della criminalità mafiosa, che gli sarebbero precluse in ragione dell'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. Il riferimento al parametro costituzionale invocato in ricorso per giustificare la censura di violazione di legge è improprio, perché il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, è stato ritenuto conforme alla complessiva disciplina costituzionale, tenuto conto che siffatta limitazione realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, in quanto il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe, comunque, assoluta (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715; Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rv. 280680). Ne consegue che nel caso in esame è in definitiva censurata soltanto la motivazione del giudizio di bilanciamento. La difesa contesta l'esito di tale giudizio, ma non evidenzia l'omesso esame di profili tale da rendere apparente il tessuto motivazionale, limitandosi a sottoporre alla Corte una diversa valutazione degli interessi in conflitto che dovrebbe condurre alla prevalenza del diritto di informazione e di difesa sull'interesse alla sicurezza pubblica. Si tratta di valutazioni che, come detto, sono precluse nel sindacato di legittimità su questo tipo di provvedimento. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 39100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris