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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30330/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a FROSINONE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 41915/2022 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto appello, a mozzo del fensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in composizione no nocratica in data 4/5/2022 l'ha condannata alla pena di 32.000 euro di ari -ghenga, così convertita ex art. 58

I. 689/81 la pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art. 186 cc. 2 lett. b), 2bis e 2sexies, cod. strada, commesso il 1/11/2018, lamentando con un primo motivo l'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e con secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, assolversi l'imputata per non aver commesso il fatto e, ogni caso, irrogare la pena nei minimi edittaii„ con i benefici di legge.

L'impugnazione veniva trasmessa a questa Corte di legittimità sul presuopo- sto della non appellabilità della condanna alla soia pena pecuniaria. 1.0fl memoria del 1675/2073 a firma delYAvv.

Lorena mnne che lI fascicolo è stato erroneamente trasmesso a questa Corte di ;egittimità sui r.3riesupposto dell'inappellabilità della sentenza, me cos non è in guanto pecuniaria irrogata era frutto anche della conversione della pena ex art. 689/81 e non a caso erano stati proposti motivi di merito.

2. La dogiianza che il cflfensore propone con la memoria sopra ricordata o fondata e, pertanto, l'impugnazione proposta va qualificata come appello con tra- smissione degli atti alla Corte di Appello di Roma.

Ed invero, erroneamente il proposto appello risulta convertito in ricorso per cassazione sull'errato presupposto che la sentenza impugnata non fosse appella- bile, ma così non era, in quanto la pena irrogata è quella di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda e li fatto che sia stata convertita ex art. 58

I. 689/81 in 32.000 euro di ammenda non incide sul regime di impognabilità della stessa.

P.Q.M.

Qualifica l'impugnazione come appello e dispone trasmettersi gli atti ala Corte di Appello di Roma per il giudizio.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ester ore . 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a FROSINONE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 41915/2022 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto appello, a mozzo del fensore, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in composizione no nocratica in data 4/5/2022 l'ha condannata alla pena di 32.000 euro di ari -ghenga, così convertita ex art. 58 I. 689/81 la pena di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art. 186 cc. 2 lett. b), 2bis e 2sexies, cod. strada, commesso il 1/11/2018, lamentando con un primo motivo l'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e con secondo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, assolversi l'imputata per non aver commesso il fatto e, ogni caso, irrogare la pena nei minimi edittaii„ con i benefici di legge. L'impugnazione veniva trasmessa a questa Corte di legittimità sul presuopo- sto della non appellabilità della condanna alla soia pena pecuniaria. 1.0fl memoria del 1675/2073 a firma delYAvv. Lorena mnne che lI fascicolo è stato erroneamente trasmesso a questa Corte di ;egittimità sui r.3riesupposto dell'inappellabilità della sentenza, me cos non è in guanto pecuniaria irrogata era frutto anche della conversione della pena ex art. 689/81 e non a caso erano stati proposti motivi di merito. 2. La dogiianza che il cflfensore propone con la memoria sopra ricordata o fondata e, pertanto, l'impugnazione proposta va qualificata come appello con tra- smissione degli atti alla Corte di Appello di Roma. Ed invero, erroneamente il proposto appello risulta convertito in ricorso per cassazione sull'errato presupposto che la sentenza impugnata non fosse appella- bile, ma così non era, in quanto la pena irrogata è quella di mesi quattro di arresto ed euro 2000 di ammenda e li fatto che sia stata convertita ex art. 58 I. 689/81 in 32.000 euro di ammenda non incide sul regime di impognabilità della stessa. P.Q.M. Qualifica l'impugnazione come appello e dispone trasmettersi gli atti ala Corte di Appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ester ore . 11
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