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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22403/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità al delitto di rapina - correttamente negata dai giudici di merito - alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è manifestamente infondato, poiché sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell'azione posta in essere, hanno correttamente ritenuto il fatto non di lieve entità alla luce dei beni giuridici offesi dai reati realizzati, dall'età della persona offesa e dalla circostanza che l'odierno ricorrente al momento del fatto era sottoposto a misura cautelare; inoltre, nel rigettare le doglianze relative all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., i giudici di merito hanno sottolineato la non esiguità del valore economico del bene (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che alle medesime conclusioni è possibile pervenire quanto alla doglianza avente ad oggetto la mancata applicazione della diminuente della lieve entità al delitto di tentata estorsione, introdotta dalla pronuncia n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, a fronte di una motivazione esente da vizi logici che indica analiticamente gli elementi valutati dal giudice di appello e ritenuti come espressivi di una non lieve entità del fatto (cfr. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità al delitto di rapina - correttamente negata dai giudici di merito - alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, è manifestamente infondato, poiché sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell'azione posta in essere, hanno correttamente ritenuto il fatto non di lieve entità alla luce dei beni giuridici offesi dai reati realizzati, dall'età della persona offesa e dalla circostanza che l'odierno ricorrente al momento del fatto era sottoposto a misura cautelare; inoltre, nel rigettare le doglianze relative all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., i giudici di merito hanno sottolineato la non esiguità del valore economico del bene (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che alle medesime conclusioni è possibile pervenire quanto alla doglianza avente ad oggetto la mancata applicazione della diminuente della lieve entità al delitto di tentata estorsione, introdotta dalla pronuncia n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, a fronte di una motivazione esente da vizi logici che indica analiticamente gli elementi valutati dal giudice di appello e ritenuti come espressivi di una non lieve entità del fatto (cfr. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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