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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16650/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J-3k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria pervenuta in data 5/12/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con la quale, ribadendosi le ragioni del ricorso ed evidenziando che lo stesso non è stato proposto per ragioni di merito, è stata chiesta l'assegnazione alla Prima Sezione penale; rilevato che, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, assenza di qualunque elemento indicativo di una iniziale deliberazione unitaria tra le varie ipotesi delittuose); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (in relazione alla vicinanza temporale dei reati commessi) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e limitandosi, altresì, a censurare una sorta di onere di allegazione di elementi scrutinabili a favore del richiedente: elementi che l'ordinanza non ha comunque rinvenuto, correttamente evidenziando, al contempo, onde rinforzare il proprio ragionamento, come essi non fossero stati nemmeno prospettati dal richiedente nell'originaria istanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J-3k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria pervenuta in data 5/12/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con la quale, ribadendosi le ragioni del ricorso ed evidenziando che lo stesso non è stato proposto per ragioni di merito, è stata chiesta l'assegnazione alla Prima Sezione penale; rilevato che, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, assenza di qualunque elemento indicativo di una iniziale deliberazione unitaria tra le varie ipotesi delittuose); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (in relazione alla vicinanza temporale dei reati commessi) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e limitandosi, altresì, a censurare una sorta di onere di allegazione di elementi scrutinabili a favore del richiedente: elementi che l'ordinanza non ha comunque rinvenuto, correttamente evidenziando, al contempo, onde rinforzare il proprio ragionamento, come essi non fossero stati nemmeno prospettati dal richiedente nell'originaria istanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammend
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