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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38014/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria d depositata. ----- ,-------- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 10 maggio 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n. 1 cod. pen. e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi sei di reclusione, nel resto confermando la sentenza di primo grado, con cui all'imputato erano stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre ad essere stata disposta la sua condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione di una provvisionale.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 113 e 589-bis, commi 1 e 5, n. 2 cod. pen. per avere, in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), alla guida dei rispettivi autoveicoli e in violazione delle norme del codice della strada, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, lo Zapf, nell'impegnare un incrocio alla guida di un autocarro [OSCURATO:PERSONA] nonostante il semaforo proiettasse luce rossa, così violando la norma dell'art. 146 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva impattato un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Ferrari, procedente ad una velocità superiore a quella consentita nei centri urbani, in violazione del disposto dell'art. 142 cod. strada.

A seguito dell'intervenuta collisione, la [OSCURATO:PERSONA] era ruotata su sé stessa in senso antiorario, finendo la propria corsa su un marciapiede laterale, ove aveva dapprima abbattuto un semaforo e poi travolto lo Ndyaie, causandone il decesso.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, errata applicazione della legge penale e travisamento della prova.

Il ricorrente contesta, sotto vari profili, la motivazione resa dal giudice di secondo grado - conformemente alle conclusioni espresse dal consulente tecnico del P.M. - in quanto ritenuta illogica e contraddittoria rispetto alle acquisite emergenze processuali, nonché alle considerazioni espresse dall'imputato in appello in ordine all'operata valutazione delle prove scientifiche. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'erronea modalità con cui il consulente tecnico ha calcolato la velocità osservata dai due automezzi al momento della verificazione del sinistro; in quanto accertata.mediante un'operazione "a ritroso", effettuata partendo dalla constatazione dei danni subiti da parte di entrambi i veicoli coinvolti.

La Corte territoriale avrebbe, poi, errato nel valutare la prova scientifica con riguardo all'accertamento dell'operato urto contro il palo semaforico.

Il consulente del P.M., infatti, avrebbe mal stimato, sotto vari profili, la velocità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'abbattimento del semaforo, avendo effettuato tale verifica sulla scorta di dati relativi ad un precedente crash test invero non riferibile al caso di specie, in quanto riguardante: un tipo di ostacolo diverso, per massa e resistenza meccanica, rispetto al semaforo; un differente punto d'urto e una diversa sua angolazione (solo nel caso del crash test perfettamente ortogonale); una differente autovettura, strutturalmente connotata da una massa e da una distribuzione dei pesi difforme rispetto a quella dell'auto effettivamente condotta dal Ferrari.

Sarebbe risultata erronea, inoltre, anche l'operata ricostruzione della modalità di verificazione del primo urto, intervenuto tra l'autocarro condotto dallo Zapf e l'autoveicolo guidato dall'imputato.

L'autocarro, infatti, avrebbe avuto un impatto quasi ortogonale con la [OSCURATO:PERSONA], tanto da spostarla in avanti e sulla destra, così da consentirle di raggiungere il secondo punto d'urto unicamente attraverso il conseguente contributo cinematico, per il Ferrari da calcolarsi in un'entità non inferiore al 10- 15% della velocità complessiva, con conseguente possibilità di stimare la velocità avuta dalla sua autovettura, al momento dell'entrata in campo nel sinistro, in un ordine di grandezza pari ai 40-45 Km/h.

Il ricorrente deduce, infine, l'erroneità del giudizio controfattuale svolto dalla Corte di appello, contestandone, in particolare, la raggiunta conclusione per cui ove costui avesse mantenuto una velocità inferiore ai 50 Km/h avrebbe avuto la possibilità di frenare, determinando una diversa collisione tra i mezzi e una differente dinamica dell'incidente, sicuramente non letale per la vita dello Ndyaie.

Tale argomentazione sarebbe, infatti, priva di ogni fondamento scientifico, non essendovi alcun argomento tecnico da cui inferire la possibilità per il Ferrari di percepire la presenza dell'altra autovettura, né che lo scontro avrebbe certamente determinato una diversa evoluzione del sinistro, essendo molteplici gli esiti da esso teoricamente scaturenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.2.

L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede eccepite nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le censure di difetto motivazionale eccepite da parte del ricorrente, afferenti al presunto travisamento di prova, per aver fondato la Corte di merito la ricostruzione del sinistro sulla base di non corrette valutazioni scientifiche espresse dal consulente tecnico del P.M., di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).

4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara ed analitica rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.

E' stato, infatti, adeguatamente esplicato, con argomentazione priva di vizio alcuno, come la stima della velocità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'abbattimento del semaforo sia stata operata sulla scorta di un crash test idoneo ed adeguato rispetto al caso di specie, essendo stato effettuato su di un modello di autovettura avente differenze strutturali (per massa e distribuzione dei carichi) rispetto a quella condotta dal Ferrari comunque prive di «apprezzabile o decisiva rilevanza», altresì considerato che ai fini dell'accertamento della velocità di impatto contro il palo della lanterna semaforica «è stata operata una valutazione prudenziale o conservativa, per difetto, come tale idonea a compensare gli effetti di ogni possibile fattore anche solo potenzialmente suscettibile di condurre ad una stima più favorevole allo stesso Ferrari».

Con analoga chiarezza e logicità espositiva, la Corte di appello ha, poi, precisato che la maggiore ampiezza del palo utilizzato nel corso dell'espletamento del crash test non ha in alcun modo alterato o falsato la stima della velocità dell'urto avuto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il semaforo, dovendo, in proposito, assumere decisivo rilievo la circostanza •che il palo semaforico era stato piegato, tranciato e divelto dalla base, con ciò inequivocabilmente dimostrando - anche tenuto conto della intervenuta introflessione del longherone dell'auto e del fatto che essa avesse ulteriormente proceduto la sua corsa per circa due metri - della velocità elevata cui il Ferrari stava procedendo.

Essa è stata definitivamente stimata dal consulente del P.M., in ragione di un percorso argomentativo logicamente svolto "a ritroso", in un'entità iniziale non inferiore ai 60/70 km.

Tale conclusione è apparsa corretta e fondata ai giudici di merito, non solo perché stimata in ragione di adeguati riscontri scientifici, ma anche perché corroborata dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da alcuni soggetti escussi, che avevano riferito di come la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Ferrari stesse procedendo ad una velocità particolarmente elevata.

Pure le doglianze svolte dal ricorrente in ordine alla diversa individuazione del punto d'urto tra i due autoveicoli risulta afferire, nella sostanza, ad un aspetto fattuale rispetto a cui il Collegio rileva la congrua e logica ricostruzione del punto e delle modalità dell'impatto operata da parte dei giudici di secondo grado.

Con riferimento, infine, allo svolto giudizio controfattuale, il Collegio osserva come la Corte di appello abbia, in modo logico e congruo, esplicato che il punto di impatto con l'autocarro era percepibile dal Ferrari circa 20/25 metri prima di raggiungere la zona dell'urto, per cui l'imputato, ove avesse mantenuto una velocità inferiore al previsto limite di 50 km/h, avrebbe avuto modo di decelerare per almeno 6 metri, per l'effetto determinando una differente dinamica successiva all'ormai inevitabile collisione con l'altra autovettura, considerato che la conseguente inferiore energia cinetica avrebbe causato una traiettoria diversa da quella che aveva determinato l'urto con il palo semaforico e il tragico impatto con la persona dello Ndyaie.

In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Ferrari in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di • ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria d depositata. ----- ,-------- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 10 maggio 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n. 1 cod. pen. e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 7 dello stesso articolo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi sei di reclusione, nel resto confermando la sentenza di primo grado, con cui all'imputato erano stati riconosciuti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre ad essere stata disposta la sua condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione di una provvisionale. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 113 e 589-bis, commi 1 e 5, n. 2 cod. pen. per avere, in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), alla guida dei rispettivi autoveicoli e in violazione delle norme del codice della strada, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, lo Zapf, nell'impegnare un incrocio alla guida di un autocarro [OSCURATO:PERSONA] nonostante il semaforo proiettasse luce rossa, così violando la norma dell'art. 146 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aveva impattato un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Ferrari, procedente ad una velocità superiore a quella consentita nei centri urbani, in violazione del disposto dell'art. 142 cod. strada. A seguito dell'intervenuta collisione, la [OSCURATO:PERSONA] era ruotata su sé stessa in senso antiorario, finendo la propria corsa su un marciapiede laterale, ove aveva dapprima abbattuto un semaforo e poi travolto lo Ndyaie, causandone il decesso. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, errata applicazione della legge penale e travisamento della prova. Il ricorrente contesta, sotto vari profili, la motivazione resa dal giudice di secondo grado - conformemente alle conclusioni espresse dal consulente tecnico del P.M. - in quanto ritenuta illogica e contraddittoria rispetto alle acquisite emergenze processuali, nonché alle considerazioni espresse dall'imputato in appello in ordine all'operata valutazione delle prove scientifiche. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, l'erronea modalità con cui il consulente tecnico ha calcolato la velocità osservata dai due automezzi al momento della verificazione del sinistro; in quanto accertata.mediante un'operazione "a ritroso", effettuata partendo dalla constatazione dei danni subiti da parte di entrambi i veicoli coinvolti. La Corte territoriale avrebbe, poi, errato nel valutare la prova scientifica con riguardo all'accertamento dell'operato urto contro il palo semaforico. Il consulente del P.M., infatti, avrebbe mal stimato, sotto vari profili, la velocità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'abbattimento del semaforo, avendo effettuato tale verifica sulla scorta di dati relativi ad un precedente crash test invero non riferibile al caso di specie, in quanto riguardante: un tipo di ostacolo diverso, per massa e resistenza meccanica, rispetto al semaforo; un differente punto d'urto e una diversa sua angolazione (solo nel caso del crash test perfettamente ortogonale); una differente autovettura, strutturalmente connotata da una massa e da una distribuzione dei pesi difforme rispetto a quella dell'auto effettivamente condotta dal Ferrari. Sarebbe risultata erronea, inoltre, anche l'operata ricostruzione della modalità di verificazione del primo urto, intervenuto tra l'autocarro condotto dallo Zapf e l'autoveicolo guidato dall'imputato. L'autocarro, infatti, avrebbe avuto un impatto quasi ortogonale con la [OSCURATO:PERSONA], tanto da spostarla in avanti e sulla destra, così da consentirle di raggiungere il secondo punto d'urto unicamente attraverso il conseguente contributo cinematico, per il Ferrari da calcolarsi in un'entità non inferiore al 10- 15% della velocità complessiva, con conseguente possibilità di stimare la velocità avuta dalla sua autovettura, al momento dell'entrata in campo nel sinistro, in un ordine di grandezza pari ai 40-45 Km/h. Il ricorrente deduce, infine, l'erroneità del giudizio controfattuale svolto dalla Corte di appello, contestandone, in particolare, la raggiunta conclusione per cui ove costui avesse mantenuto una velocità inferiore ai 50 Km/h avrebbe avuto la possibilità di frenare, determinando una diversa collisione tra i mezzi e una differente dinamica dell'incidente, sicuramente non letale per la vita dello Ndyaie. Tale argomentazione sarebbe, infatti, priva di ogni fondamento scientifico, non essendovi alcun argomento tecnico da cui inferire la possibilità per il Ferrari di percepire la presenza dell'altra autovettura, né che lo scontro avrebbe certamente determinato una diversa evoluzione del sinistro, essendo molteplici gli esiti da esso teoricamente scaturenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede eccepite nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le censure di difetto motivazionale eccepite da parte del ricorrente, afferenti al presunto travisamento di prova, per aver fondato la Corte di merito la ricostruzione del sinistro sulla base di non corrette valutazioni scientifiche espresse dal consulente tecnico del P.M., di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara ed analitica rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato, con argomentazione priva di vizio alcuno, come la stima della velocità tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'abbattimento del semaforo sia stata operata sulla scorta di un crash test idoneo ed adeguato rispetto al caso di specie, essendo stato effettuato su di un modello di autovettura avente differenze strutturali (per massa e distribuzione dei carichi) rispetto a quella condotta dal Ferrari comunque prive di «apprezzabile o decisiva rilevanza», altresì considerato che ai fini dell'accertamento della velocità di impatto contro il palo della lanterna semaforica «è stata operata una valutazione prudenziale o conservativa, per difetto, come tale idonea a compensare gli effetti di ogni possibile fattore anche solo potenzialmente suscettibile di condurre ad una stima più favorevole allo stesso Ferrari». Con analoga chiarezza e logicità espositiva, la Corte di appello ha, poi, precisato che la maggiore ampiezza del palo utilizzato nel corso dell'espletamento del crash test non ha in alcun modo alterato o falsato la stima della velocità dell'urto avuto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il semaforo, dovendo, in proposito, assumere decisivo rilievo la circostanza •che il palo semaforico era stato piegato, tranciato e divelto dalla base, con ciò inequivocabilmente dimostrando - anche tenuto conto della intervenuta introflessione del longherone dell'auto e del fatto che essa avesse ulteriormente proceduto la sua corsa per circa due metri - della velocità elevata cui il Ferrari stava procedendo. Essa è stata definitivamente stimata dal consulente del P.M., in ragione di un percorso argomentativo logicamente svolto "a ritroso", in un'entità iniziale non inferiore ai 60/70 km. Tale conclusione è apparsa corretta e fondata ai giudici di merito, non solo perché stimata in ragione di adeguati riscontri scientifici, ma anche perché corroborata dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da alcuni soggetti escussi, che avevano riferito di come la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Ferrari stesse procedendo ad una velocità particolarmente elevata. Pure le doglianze svolte dal ricorrente in ordine alla diversa individuazione del punto d'urto tra i due autoveicoli risulta afferire, nella sostanza, ad un aspetto fattuale rispetto a cui il Collegio rileva la congrua e logica ricostruzione del punto e delle modalità dell'impatto operata da parte dei giudici di secondo grado. Con riferimento, infine, allo svolto giudizio controfattuale, il Collegio osserva come la Corte di appello abbia, in modo logico e congruo, esplicato che il punto di impatto con l'autocarro era percepibile dal Ferrari circa 20/25 metri prima di raggiungere la zona dell'urto, per cui l'imputato, ove avesse mantenuto una velocità inferiore al previsto limite di 50 km/h, avrebbe avuto modo di decelerare per almeno 6 metri, per l'effetto determinando una differente dinamica successiva all'ormai inevitabile collisione con l'altra autovettura, considerato che la conseguente inferiore energia cinetica avrebbe causato una traiettoria diversa da quella che aveva determinato l'urto con il palo semaforico e il tragico impatto con la persona dello Ndyaie. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Ferrari in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di • ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q
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