CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Torino, recependo la richiesta di concordato in appello, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio applicato. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30