CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato di cui agli artt. 110, 483 e 640, co. 2 cod. pen., è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e con il dato normativo, giacché il ricorrente ha omesso di calcolare la recidiva reiterata e infra-quinquennale nel computo dei termini necessari a prescrivere, secondo quanto disposto dall'art. 161 cpv. cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove, ai fini del calcolo della pena, vengono indicati gli indici impiegati per valutare la gravità del fatto, tra i quali le modalità di consumazione, la durata della condotta e la sistematicità dell'offesa, tutti indicativi dell'apprezzabile intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembr