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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13748/2026

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S13 G371V)rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DPTMRC 77R28 C351V)-ricorrente-nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCRDLM 69H67 C351V)[OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01973900838), in persona delrappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 68H14 C342I)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n.5253/2023, pubblicata in data 21 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una in-giunzione di pagamento notificatagli, ai sensi del R.D. n. 639Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026del 1910, dall’agente della riscossione del Comune di Catania,Data pubblicazione 11/05/2026Municipia S.p.A., per sanzioni amministrative derivanti da in-frazioni al codice della strada.L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Catania.Il Tribunale di Catania ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) il Comune di Catania: b)[OSCURATO:SOCIETA]..Il ricorrente e il controricorrente Comune di Catania hanno de-positato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dilegge ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione degliartt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. 2909 cod. civ., 24 e 111Cost. in quanto il Tribunale di Catania, nonostante la sussi-stenza di un giudicato interno sul punto, ha riqualificato la do-manda, ha dichiarato la stessa inammissibile ed ha ritenuto cheil verbale è stato oggetto di contestazione immediata nei con-fronti dell’appellante».Il motivo è manifestamente infondato.1.1 Il ricorrente aveva posto diversi motivi a base della suaoriginaria opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento noti-ficatagli dall’agente della riscossione per il Comune di Catania.Secondo quanto egli stesso riferisce nel ricorso, «in particolareeccepiva l’omessa notifica degli atti presupposti nonché la nul-lità dell’atto per difetto di motivazione».1.2 Il giudice di pace non ha effettuato alcuna espressa quali-ficazione dell’opposizione avanzata, ovvero dei singoli motiviposti a base della stessa, salvo indicare la controversia,Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026genericamente, nell’epigrafe della sentenza, come avente adNumero di raccolta generale 13748/2026oggetto «opposizione ex art. 615 c.p.c.».

Data pubblicazione 11/05/2026A tale ultima indicazione non può, peraltro, attribuirsi alcun ri-lievo, ai fini qualificatori, secondo il consolidato indirizzo di que-sta Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre arimeditare, in base al quale «l’indicazione dell’oggetto dellacontroversia nell’epigrafe della decisione non costituisce di persé un’implicita qualificazione della domanda», occorrendo, a talfine, uno specifico intento qualificatorio, per il quale non sonosufficienti affermazioni meramente generiche (cfr. Cass., Sez.3, n. 3404 del 20/02/2004; Sez. 3, n. 15605 del 26/07/2005;Sez. 3, n. 4507 del 28/02/2006; Sez. 3, n. 11012 del14/05/2007; Sez. 2, n. 26919 del 21/12/2009; Sez. 3, n. 10868del 23/04/2024).Non può, pertanto, ritenersi formato alcun giudicato interno sulpunto, e ciò anche a voler ritenere possibile, in astratto, la for-mazione di un giudicato interno sulla qualificazione della do-manda proposta (sui ristrettissimi limiti in cui ciò potrebbe ve-rificarsi, cfr., comunque: Cass., Sez. 3, n. 31330 del10/11/2023).1.3 Il Tribunale, giudice di secondo grado, ha, per quanto sinqui chiarito, del tutto legittimamente operato esso stesso laqualificazione della domanda volta a far valere l’estinzione dellasanzione amministrativa a causa della mancata notificazionedel verbale di accertamento della violazione del codice dellastrada.E l’ha qualificata come opposizione cd.

«recuperatoria» allasanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689del 1981, nonché dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.1.4 Si tratta di una qualificazione pienamente conforme, in di-ritto, al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso nonoffre ragioni idonee ad indurre a rimeditare ed al quale intendedarsi continuità, in base al quale «l’opposizione alla cartella diRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzioneNumero di raccolta generale 13748/2026amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice Data pubblicazione 11/05/2026della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primoin ragione della nullità o dell’omissione della notificazione delprocesso verbale di accertamento della violazione, deve essereproposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e nonnelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e,pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella»(cfr. Cass., Sez.

U, n. 22080 del 22/09/2017: conf., ex multis:Sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3, n. 14266 del25/05/2021).1.5 È opportuno precisare, in proposito, che non potrebbe at-tribuirsi alcun rilievo, in senso contrario, alla circostanza chel’opposizione è stata proposta in relazione ad una ingiunzionedi pagamento emessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639 del1910 e non in relazione ad una cartella di pagamento notificataai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Cortenell’arresto del 2017 appena richiamato, infatti, la contesta-zione della mancata notificazione del verbale di accertamentodella violazione al codice della strada, con conseguente estin-zione della pretesa sanzionatoria, va fatta valere, in ogni caso,con l’opposizione di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 edeve, quindi, essere proposta, ai sensi dell’art. 7 del decretolegislativo n. 150 del 2011, entro trenta giorni dalla notifica-zione del primo atto con il quale la parte sia venuta a cono-scenza della sanzione irrogata, proprio in ragione della nullità odell’omissione della notificazione del processo verbale di accer-tamento della violazione.Non ha rilievo, pertanto, se tale conoscenza sia avvenuta a se-guito della notificazione di una cartella di pagamento, ai sensidell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ovvero diRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026una ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n.Numero di raccolta generale 13748/2026639 del 1910: l’opposizione, se diretta a far valere l’omessa Data pubblicazione 11/05/2026notifica del verbale di accertamento della violazione, va, co-munque, qualificata come opposizione «recuperatoria» ai sensidell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e, come tale, va propo-sta nei trenta giorni dal momento dell’indicata conoscenza dellasanzione.1.6 È, poi, appena il caso di osservare che, con riguardo allealtre ragioni poste a base dell’opposizione, integralmente riget-tata dal giudice di primo grado, e di cui si dà conto nel ricorso,in particolare quelle relative alla nullità dell’atto per difetto dimotivazione, non sono avanzate specifiche censure.

Si tratta,comunque, di ragioni di opposizione qualificabili in termini diopposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perle quali non sarebbe stato neanche proponibile l’appello.1.7 Per quanto sin qui esposto, infine, devono ritenersi del tuttoirrilevanti, ai fini della presente decisione e, in particolare, conriguardo alla questione della qualificazione dell’opposizione pro-posta, le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al pretesogiudicato interno sulla notificazione al suo domicilio del verbaledi accertamento della violazione del codice della strada.2.

Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 3 R.D. 639/10, degli artt.4, 7 e 32 D.lgs. 150/11, 24 e 111 Cost., 112 cod. proc. civ. e153 cod. proc. civ.

Il Tribunale, infatti, ha dichiarato inammis-sibile l’opposizione nonostante la stessa sia stata notificata en-tro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione e, inoltre, nonostanteil sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia attenuto alle indicazioni riportate nell’attoimpugnato».Il motivo è fondato.Si premette che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessaai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 va proposta con attoRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026di citazione, come del resto l’opposizione all’esecuzione e agliNumero di raccolta generale 13748/2026L’opposizione di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, aisensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011, va, in-vece, proposta con ricorso, essendo alla stessa applicabile il ritospeciale del lavoro.Nella specie, trattandosi, come già chiarito, di opposizione cd.«recuperatoria» ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981,essa andava proposta con ricorso e non con atto di citazione,dal momento che deve ritenersi applicabile il rito previsto perla domanda effettivamente proposta, sulla base della sua cor-retta qualificazione: dunque, alla domanda avanzata dal ricor-rente era applicabile il rito speciale del lavoro, come prescrittodall’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011.La questione da risolvere, ai fini della valutazione della fonda-tezza del motivo di ricorso in esame è, pertanto, quella relativaalle conseguenze dell’adozione, da parte dell’attore-opponente,di un rito diverso da quello prescritto per la domanda da luieffettivamente proposta.Segnatamente, deve stabilirsi se l’opposizione, pur propostaavverso l’ordinanza ingiunzione notificata ai sensi dell’art. 2 delR.D. n. 639 del 1910, una volta correttamente qualificata comeopposizione «recuperatoria», ai sensi dell’art. 22 della legge n.689 del 1981 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del2011, come tale da proporre nel termine perentorio di trentagiorni della notificazione dell’ingiunzione (quale primo atto conil quale l’intimato è venuto a conoscenza della pretesa sanzio-natoria), sia stata correttamente ritenuta tardiva dal tribunale,in quanto avanzata con atto di citazione notificato nel suddettotermine di trenta giorni, ma con iscrizione a ruolo (e, quindi,deposito dell’atto introduttivo in cancelleria) avvenuta oltre iltermine in questione (secondo quanto si dà atto nella stessasentenza impugnata, infatti, la notificazione dell’ingiunzione èRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026avvenuta in data 24 marzo 2017 e l’opposizione è stata avan-Numero di raccolta generale 13748/2026zata con atto di citazione notificato tempestivamente, in data 7 Data pubblicazione 11/05/2026aprile 2017, ma depositato in cancelleria solo in data 24 maggio2017).Sul punto, la decisione impugnata non risulta conforme all’indi-rizzo, ormai definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di que-sta Corte, secondo il quale «nei procedimenti disciplinati dald.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelleforme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con cita-zione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultimasia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostan-ziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenzee preclusioni maturate secondo il rito erroneamente presceltodalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentementedalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da partedel giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo“pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della con-versione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermiquelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introdut-tivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta enon di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alladata di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ri-corso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando lalegge prescrive l’atto di citazione» (Cass., Sez.

U, n. 758 del12/01/2022; nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva pro-prio una opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella dipagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contrav-venzioni stradali, proposta con citazione – anziché con ricorso,come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – tempesti-vamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di no-tifica della cartella medesima).La decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato tardivae, come tale, inammissibile, l’opposizione, va, pertanto,Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026senz’altro cassata, in accoglimento del motivo di ricorso inData pubblicazione 11/05/2026esame, in quanto l’opposizione, benché correttamente qualifi-cata come «recuperatoria», e benché avanzata con atto di ci-tazione anziché con ricorso, era da considerare tempestiva-mente proposta.3.

Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, stante il tenore delle difese del Comune di Cataniaavrebbe dovuto limitarsi a valutare la regolarità della notificaex art. 140 cod. proc. civ. e non verificare diverse modalità dinotifica mai dedotte dai convenuti nel corso del giudizio diprimo grado».Con il quarto motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 cod. proc. civ. in quantoil Tribunale, con motivazione illogica, erronea ed apparente haritenuto che la documentazione depositata dal Comune di Ca-tania nel corso del secondo grado di giudizio era stata prodottaanche nel primo grado».Con il quinto motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 319 cod. proc. civ.

Ladocumentazione asseritamente prodotta dal Comune di Catanianon era utilizzabile in quanto non indicata negli atti di causa».Con il sesto motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360comma 4 c.p.c. in relazione all’art. 345 cod. proc. civ.

La docu-mentazione prodotta, infatti, non poteva essere depositata insecondo grado stante il chiaro tenore dell’art. 345 cod. proc.civ.».Con il settimo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ed all’art.7 l. 212/2000 in quanto né il Giudice di Pace né il Tribunale diCatania hanno esaminato il motivo di impugnazione ritualmentespiegato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]».Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026I motivi di ricorso indicati sono tutti inammissibili, per la mede-Numero di raccolta generale 13748/2026sima ragione, di seguito illustrata.

Data pubblicazione 11/05/2026Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibi-lità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione almerito della controversia, abbia impropriamente inserito nellasentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente nonha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente èammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizionepregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di inte-resse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacatoanche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abun-dantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez.

U, n. 3840 del20/02/2007; conf., ex multis: Sez. 6 - 5, n. 30393 del19/12/2017; Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020; Sez.

U, n. 2155del 01/02/2021; Sez. 3, n. 27388 del 19/09/2022; Sez. 5, n.32092 del 12/12/2024).Nella specie è avvenuto esattamente quanto appena indicato,in quanto il tribunale, sebbene abbia chiaramente dichiaratoinammissibile l’opposizione, qualificata come «recuperatoria»,per la sua tardività, ha – impropriamente – svolto considera-zioni anche relativamente al merito della stessa, giudicando in-fondata la ragione posta a base di essa e, in particolare, valu-tando se fosse stata o meno dimostrata la regolare notificazionedel verbale della violazione del codice della strada, contestatadal ricorrente.Avendo pronunciato una statuizione di inammissibilità dell’op-posizione, il tribunale si era, però, spogliato della “potestas iu-dicandi” in relazione al merito della stessa, onde la motivazionein proposito deve ritenersi svolta “ad abundantiam”, e il ricor-rente non ha interesse ad impugnarla.Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026Di conseguenza, accolto il motivo di ricorso avverso la statui-Data pubblicazione 11/05/2026zione pregiudiziale di inammissibilità dell’opposizione, devonoritenersi, invece, inammissibili, per difetto di interesse, i motivirelativi alla parte della sentenza di appello avente ad oggetto ilmerito dell’opposizione stessa.Poiché tutti i motivi di ricorso in esame attengono, appunto, almerito dell’opposizione (ivi incluso il settimo, con il quale è de-nunciata una omissione di pronuncia su uno dei motivi di gra-vame), essi sono inammissibili.La sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché siasvolto, in tale sede, un completo riesame del merito dell’oppo-sizione, nei limiti consentiti dallo specifico contenuto del gra-vame proposto avverso la sentenza di primo grado e previa va-lutazione dell’ammissibilità di esso.4.

Con l’ottavo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ. in quanto il Giudice avrebbe dovuto condannare laresistente alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi digiudizio».Con il motivo di ricorso in esame i ricorrenti si limitano, inrealtà, a chiedere una nuova e diversa regolamentazione dellespese di lite, quale conseguenza dell’auspicato accoglimento deiprecedenti motivi, senza proporre ulteriori specifiche censure,il che ne determinerebbe l’inammissibilità.In ogni caso, all’esito del giudizio di rinvio, dovrà essere operatauna nuova la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,in base alla valutazione del complessivo esito dello stesso, ondetale motivo deve ritenersi di fatto assorbito.5.

Il primo motivo del ricorso è rigettato; è assorbito l’ottavo;sono dichiarati inammissibili gli altri motivi, ad eccezione delsecondo, che è accolto; la sentenza impugnata è cassata in re-lazione al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione, conRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato,Data pubblicazione 11/05/2026anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso, assorbito l’ottavo; di-chiara inammissibili gli altri motivi, ad eccezione del se-condo, che accoglie; cassa la sentenza impugnata in re-lazione al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione,con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diversomagistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S13 G371V)rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DPTMRC 77R28 C351V)-ricorrente-nei confronti diCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MCRDLM 69H67 C351V)[OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01973900838), in persona delrappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 68H14 C342I)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n.5253/2023, pubblicata in data 21 dicembre 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una in-giunzione di pagamento notificatagli, ai sensi del R.D. n. 639Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026del 1910, dall’agente della riscossione del Comune di Catania,Data pubblicazione 11/05/2026Municipia S.p.A., per sanzioni amministrative derivanti da in-frazioni al codice della strada.L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Catania.Il Tribunale di Catania ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) il Comune di Catania: b)[OSCURATO:SOCIETA]..Il ricorrente e il controricorrente Comune di Catania hanno de-positato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione dilegge ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione degliartt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. 2909 cod. civ., 24 e 111Cost. in quanto il Tribunale di Catania, nonostante la sussi-stenza di un giudicato interno sul punto, ha riqualificato la do-manda, ha dichiarato la stessa inammissibile ed ha ritenuto cheil verbale è stato oggetto di contestazione immediata nei con-fronti dell’appellante».Il motivo è manifestamente infondato.1.1 Il ricorrente aveva posto diversi motivi a base della suaoriginaria opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento noti-ficatagli dall’agente della riscossione per il Comune di Catania.Secondo quanto egli stesso riferisce nel ricorso, «in particolareeccepiva l’omessa notifica degli atti presupposti nonché la nul-lità dell’atto per difetto di motivazione».1.2 Il giudice di pace non ha effettuato alcuna espressa quali-ficazione dell’opposizione avanzata, ovvero dei singoli motiviposti a base della stessa, salvo indicare la controversia,Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026genericamente, nell’epigrafe della sentenza, come avente adNumero di raccolta generale 13748/2026oggetto «opposizione ex art. 615 c.p.c.». Data pubblicazione 11/05/2026A tale ultima indicazione non può, peraltro, attribuirsi alcun ri-lievo, ai fini qualificatori, secondo il consolidato indirizzo di que-sta Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre arimeditare, in base al quale «l’indicazione dell’oggetto dellacontroversia nell’epigrafe della decisione non costituisce di persé un’implicita qualificazione della domanda», occorrendo, a talfine, uno specifico intento qualificatorio, per il quale non sonosufficienti affermazioni meramente generiche (cfr. Cass., Sez.3, n. 3404 del 20/02/2004; Sez. 3, n. 15605 del 26/07/2005;Sez. 3, n. 4507 del 28/02/2006; Sez. 3, n. 11012 del14/05/2007; Sez. 2, n. 26919 del 21/12/2009; Sez. 3, n. 10868del 23/04/2024).Non può, pertanto, ritenersi formato alcun giudicato interno sulpunto, e ciò anche a voler ritenere possibile, in astratto, la for-mazione di un giudicato interno sulla qualificazione della do-manda proposta (sui ristrettissimi limiti in cui ciò potrebbe ve-rificarsi, cfr., comunque: Cass., Sez. 3, n. 31330 del10/11/2023).1.3 Il Tribunale, giudice di secondo grado, ha, per quanto sinqui chiarito, del tutto legittimamente operato esso stesso laqualificazione della domanda volta a far valere l’estinzione dellasanzione amministrativa a causa della mancata notificazionedel verbale di accertamento della violazione del codice dellastrada.E l’ha qualificata come opposizione cd. «recuperatoria» allasanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689del 1981, nonché dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.1.4 Si tratta di una qualificazione pienamente conforme, in di-ritto, al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso nonoffre ragioni idonee ad indurre a rimeditare ed al quale intendedarsi continuità, in base al quale «l’opposizione alla cartella diRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzioneNumero di raccolta generale 13748/2026amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice Data pubblicazione 11/05/2026della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primoin ragione della nullità o dell’omissione della notificazione delprocesso verbale di accertamento della violazione, deve essereproposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e nonnelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e,pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella»(cfr. Cass., Sez. U, n. 22080 del 22/09/2017: conf., ex multis:Sez. 2, n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3, n. 14266 del25/05/2021).1.5 È opportuno precisare, in proposito, che non potrebbe at-tribuirsi alcun rilievo, in senso contrario, alla circostanza chel’opposizione è stata proposta in relazione ad una ingiunzionedi pagamento emessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639 del1910 e non in relazione ad una cartella di pagamento notificataai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Cortenell’arresto del 2017 appena richiamato, infatti, la contesta-zione della mancata notificazione del verbale di accertamentodella violazione al codice della strada, con conseguente estin-zione della pretesa sanzionatoria, va fatta valere, in ogni caso,con l’opposizione di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 edeve, quindi, essere proposta, ai sensi dell’art. 7 del decretolegislativo n. 150 del 2011, entro trenta giorni dalla notifica-zione del primo atto con il quale la parte sia venuta a cono-scenza della sanzione irrogata, proprio in ragione della nullità odell’omissione della notificazione del processo verbale di accer-tamento della violazione.Non ha rilievo, pertanto, se tale conoscenza sia avvenuta a se-guito della notificazione di una cartella di pagamento, ai sensidell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ovvero diRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026una ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n.Numero di raccolta generale 13748/2026639 del 1910: l’opposizione, se diretta a far valere l’omessa Data pubblicazione 11/05/2026notifica del verbale di accertamento della violazione, va, co-munque, qualificata come opposizione «recuperatoria» ai sensidell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e, come tale, va propo-sta nei trenta giorni dal momento dell’indicata conoscenza dellasanzione.1.6 È, poi, appena il caso di osservare che, con riguardo allealtre ragioni poste a base dell’opposizione, integralmente riget-tata dal giudice di primo grado, e di cui si dà conto nel ricorso,in particolare quelle relative alla nullità dell’atto per difetto dimotivazione, non sono avanzate specifiche censure. Si tratta,comunque, di ragioni di opposizione qualificabili in termini diopposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perle quali non sarebbe stato neanche proponibile l’appello.1.7 Per quanto sin qui esposto, infine, devono ritenersi del tuttoirrilevanti, ai fini della presente decisione e, in particolare, conriguardo alla questione della qualificazione dell’opposizione pro-posta, le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al pretesogiudicato interno sulla notificazione al suo domicilio del verbaledi accertamento della violazione del codice della strada.2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 3 R.D. 639/10, degli artt.4, 7 e 32 D.lgs. 150/11, 24 e 111 Cost., 112 cod. proc. civ. e153 cod. proc. civ. Il Tribunale, infatti, ha dichiarato inammis-sibile l’opposizione nonostante la stessa sia stata notificata en-tro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione e, inoltre, nonostanteil sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia attenuto alle indicazioni riportate nell’attoimpugnato».Il motivo è fondato.Si premette che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessaai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 va proposta con attoRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026di citazione, come del resto l’opposizione all’esecuzione e agliNumero di raccolta generale 13748/2026L’opposizione di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, aisensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011, va, in-vece, proposta con ricorso, essendo alla stessa applicabile il ritospeciale del lavoro.Nella specie, trattandosi, come già chiarito, di opposizione cd.«recuperatoria» ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981,essa andava proposta con ricorso e non con atto di citazione,dal momento che deve ritenersi applicabile il rito previsto perla domanda effettivamente proposta, sulla base della sua cor-retta qualificazione: dunque, alla domanda avanzata dal ricor-rente era applicabile il rito speciale del lavoro, come prescrittodall’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011.La questione da risolvere, ai fini della valutazione della fonda-tezza del motivo di ricorso in esame è, pertanto, quella relativaalle conseguenze dell’adozione, da parte dell’attore-opponente,di un rito diverso da quello prescritto per la domanda da luieffettivamente proposta.Segnatamente, deve stabilirsi se l’opposizione, pur propostaavverso l’ordinanza ingiunzione notificata ai sensi dell’art. 2 delR.D. n. 639 del 1910, una volta correttamente qualificata comeopposizione «recuperatoria», ai sensi dell’art. 22 della legge n.689 del 1981 e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del2011, come tale da proporre nel termine perentorio di trentagiorni della notificazione dell’ingiunzione (quale primo atto conil quale l’intimato è venuto a conoscenza della pretesa sanzio-natoria), sia stata correttamente ritenuta tardiva dal tribunale,in quanto avanzata con atto di citazione notificato nel suddettotermine di trenta giorni, ma con iscrizione a ruolo (e, quindi,deposito dell’atto introduttivo in cancelleria) avvenuta oltre iltermine in questione (secondo quanto si dà atto nella stessasentenza impugnata, infatti, la notificazione dell’ingiunzione èRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026avvenuta in data 24 marzo 2017 e l’opposizione è stata avan-Numero di raccolta generale 13748/2026zata con atto di citazione notificato tempestivamente, in data 7 Data pubblicazione 11/05/2026aprile 2017, ma depositato in cancelleria solo in data 24 maggio2017).Sul punto, la decisione impugnata non risulta conforme all’indi-rizzo, ormai definitivamente sancito dalle Sezioni Unite di que-sta Corte, secondo il quale «nei procedimenti disciplinati dald.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelleforme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con cita-zione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultimasia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostan-ziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenzee preclusioni maturate secondo il rito erroneamente presceltodalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentementedalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da partedel giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo“pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della con-versione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermiquelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introdut-tivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta enon di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alladata di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ri-corso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando lalegge prescrive l’atto di citazione» (Cass., Sez. U, n. 758 del12/01/2022; nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva pro-prio una opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella dipagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contrav-venzioni stradali, proposta con citazione – anziché con ricorso,come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – tempesti-vamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di no-tifica della cartella medesima).La decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato tardivae, come tale, inammissibile, l’opposizione, va, pertanto,Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026senz’altro cassata, in accoglimento del motivo di ricorso inData pubblicazione 11/05/2026esame, in quanto l’opposizione, benché correttamente qualifi-cata come «recuperatoria», e benché avanzata con atto di ci-tazione anziché con ricorso, era da considerare tempestiva-mente proposta.3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, stante il tenore delle difese del Comune di Cataniaavrebbe dovuto limitarsi a valutare la regolarità della notificaex art. 140 cod. proc. civ. e non verificare diverse modalità dinotifica mai dedotte dai convenuti nel corso del giudizio diprimo grado».Con il quarto motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 cod. proc. civ. in quantoil Tribunale, con motivazione illogica, erronea ed apparente haritenuto che la documentazione depositata dal Comune di Ca-tania nel corso del secondo grado di giudizio era stata prodottaanche nel primo grado».Con il quinto motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 319 cod. proc. civ. Ladocumentazione asseritamente prodotta dal Comune di Catanianon era utilizzabile in quanto non indicata negli atti di causa».Con il sesto motivo si denunzia «violazione di legge ex art. 360comma 4 c.p.c. in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. La docu-mentazione prodotta, infatti, non poteva essere depositata insecondo grado stante il chiaro tenore dell’art. 345 cod. proc.civ.».Con il settimo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ed all’art.7 l. 212/2000 in quanto né il Giudice di Pace né il Tribunale diCatania hanno esaminato il motivo di impugnazione ritualmentespiegato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]».Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026I motivi di ricorso indicati sono tutti inammissibili, per la mede-Numero di raccolta generale 13748/2026sima ragione, di seguito illustrata. Data pubblicazione 11/05/2026Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibi-lità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione almerito della controversia, abbia impropriamente inserito nellasentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente nonha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente èammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizionepregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di inte-resse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacatoanche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abun-dantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, n. 3840 del20/02/2007; conf., ex multis: Sez. 6 - 5, n. 30393 del19/12/2017; Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020; Sez. U, n. 2155del 01/02/2021; Sez. 3, n. 27388 del 19/09/2022; Sez. 5, n.32092 del 12/12/2024).Nella specie è avvenuto esattamente quanto appena indicato,in quanto il tribunale, sebbene abbia chiaramente dichiaratoinammissibile l’opposizione, qualificata come «recuperatoria»,per la sua tardività, ha – impropriamente – svolto considera-zioni anche relativamente al merito della stessa, giudicando in-fondata la ragione posta a base di essa e, in particolare, valu-tando se fosse stata o meno dimostrata la regolare notificazionedel verbale della violazione del codice della strada, contestatadal ricorrente.Avendo pronunciato una statuizione di inammissibilità dell’op-posizione, il tribunale si era, però, spogliato della “potestas iu-dicandi” in relazione al merito della stessa, onde la motivazionein proposito deve ritenersi svolta “ad abundantiam”, e il ricor-rente non ha interesse ad impugnarla.Ric. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026Di conseguenza, accolto il motivo di ricorso avverso la statui-Data pubblicazione 11/05/2026zione pregiudiziale di inammissibilità dell’opposizione, devonoritenersi, invece, inammissibili, per difetto di interesse, i motivirelativi alla parte della sentenza di appello avente ad oggetto ilmerito dell’opposizione stessa.Poiché tutti i motivi di ricorso in esame attengono, appunto, almerito dell’opposizione (ivi incluso il settimo, con il quale è de-nunciata una omissione di pronuncia su uno dei motivi di gra-vame), essi sono inammissibili.La sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché siasvolto, in tale sede, un completo riesame del merito dell’oppo-sizione, nei limiti consentiti dallo specifico contenuto del gra-vame proposto avverso la sentenza di primo grado e previa va-lutazione dell’ammissibilità di esso.4. Con l’ottavo motivo si denunzia «violazione di legge ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ. in quanto il Giudice avrebbe dovuto condannare laresistente alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi digiudizio».Con il motivo di ricorso in esame i ricorrenti si limitano, inrealtà, a chiedere una nuova e diversa regolamentazione dellespese di lite, quale conseguenza dell’auspicato accoglimento deiprecedenti motivi, senza proporre ulteriori specifiche censure,il che ne determinerebbe l’inammissibilità.In ogni caso, all’esito del giudizio di rinvio, dovrà essere operatauna nuova la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,in base alla valutazione del complessivo esito dello stesso, ondetale motivo deve ritenersi di fatto assorbito.5. Il primo motivo del ricorso è rigettato; è assorbito l’ottavo;sono dichiarati inammissibili gli altri motivi, ad eccezione delsecondo, che è accolto; la sentenza impugnata è cassata in re-lazione al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione, conRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 11Numero registro generale 6263/2024Numero sezionale 1643/2026Numero di raccolta generale 13748/2026rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato,Data pubblicazione 11/05/2026anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:- rigetta il primo motivo del ricorso, assorbito l’ottavo; di-chiara inammissibili gli altri motivi, ad eccezione del se-condo, che accoglie; cassa la sentenza impugnata in re-lazione al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione,con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diversomagistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 6263/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 11
Sentenza Cassazione n. 13748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris