CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2298 / 20 17 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’A vvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2298/2017a.c.12 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Nizza n. 78; -controricorrentee ricorrente incidentale- Avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.777/31/2016, depositata in data 15 / 6 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; [OSCURATO:PERSONA]: Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] di Padovadell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L.n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento delladefinizione; non si rientra nei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione per cessata materia del contendere, senza che occorra regolare le spese, visto che esse restano a carico delle parti che le hanno anticipate; Viste le istanze dell’Agenzia delle Entrate e della contribuente, volte ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio; P.Q.M Letto l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, La Corte dichiara l’estinzionedel giudizio. Così deciso in Roma, nella