CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 13213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 settembre 2025, che ha confermato la sentenza del 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere - in qualità di titolare della omonima ditta individuale, avvalendosi delle fatture emesse dall'[OSCURATO:PERSONA]", relative ad operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte - indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, con un'evasione dell'imposta IVA pari ad euro 8.291,03; che, con un primo motivo di impugnazione, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte territoriale ritenuto provato il dolo specifico sulla base della presunta natura di "cartiera" dell'[OSCURATO:PERSONA], in assenza di alcuna prova in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali intercorse tra quest'ultima e la ditta del ricorrente; che, con un secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 (art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000) in violazione del principio di irretroattività in malam partem; che la difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è inammissibile, articolandosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, quanto alla prima censura, la Corte territoriale ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, basandosi sui seguenti elementi: - la natura di cartiera dell'[OSCURATO:PERSONA], risultata priva di sede reale, di personale e di mezzi, operante unicamente per l'emissione di fatture fittizie; - l'inserimento, da parte dell'imputato, nella dichiarazione ai fini IVA delle fatture rilasciate dalla richiamata [OSCURATO:PERSONA], senza che risultasse alcuna prova delle avvenute prestazioni, né delle modalità di pagamento, o riscontri documentali; - l'assoluta assenza di elementi in contrario, mai offerti dal ricorrente;2 /kche, quanto al secondo motivo di doglianza, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma di cui all'art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, ha natura sostanziale e non esclusivamente processuale ed è ritenuta applicabile ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 41528 del 16/12/2025); essa si differenzia da quella generale per il riferimento al carattere prevalente degli indici richiamati nel bilanciamento con elementi di segno contrario, ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 22076 del 13/03/2025); è principio consolidato in giurisprudenza che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile laddove l'omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946 - 01; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 276546-01). che, a prescindere dal riferimento dei Giudici a tale norma, la stessa sentenza impugnata non ha fatto altro che applicare i principi giurisprudenziali già formatisi sulla sola norma codicistica dell'art. 131-bis cod. pen.; che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato come, anche a prescindere dalla novella del 2024, la modalità della condotta dell'imputato - evasione IVA superiore a euro 8.291,03 - e il danno o pericolo di livello significativo, non presentano i requisiti di tenuità necessari per l'applicazione dell'istituito; che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione del reato eventualmente verificatasi; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.MCosì deciso in Roma, il 13 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (D.gPOS!T,P77\ IN " L ER o - 4